• Testo DDL 1676-ter

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Atto a cui si riferisce:
S.1676-TER Disposizioni per la comunicazione in materia di imballaggi immessi sul mercato, di imballaggi riutilizzati e di rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1676-ter
DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio, deliberato dall’Assemblea il 29 ottobre 2015,dell’articolo 26 del

DISEGNO DI LEGGE N. 1676

«Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali»

presentato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ORLANDO)
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (ZANONATO)
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (LUPI)
con il Ministro dell'economia e delle finanze (SACCOMANNI)
con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (DELRIO)
con il Ministro della salute (LORENZIN)
e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione (D'ALIA)

(V. Stampato Camera n. 2093)

approvato dalla Camera dei deputati il 13 novembre 2014

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 novembre 2014

Disposizioni per la comunicazione in materia di imballaggi immessi sul mercato, di imballaggi riutilizzati e di rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale


Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell’articolo 126-
bis del Regolamento

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio devono comunicare al Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 i dati relativi alle quantità, per ciascun materiale, degli imballaggi immessi sul mercato, degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale; per i detentori di questi ultimi dati l'obbligo di comunicazione è assolto con la trasmissione del modello unico di dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, a partire dalla dichiarazione riferita all'anno 2014. I dati relativi ai sistemi gestionali di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), del presente decreto devono essere trasmessi con il medesimo modello unico di dichiarazione dai soggetti che hanno costituito tali sistemi anche per gli altri soggetti che vi hanno aderito. Acquisite le dichiarazioni di cui al precedente periodo direttamente dal Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189, il Consorzio nazionale imballaggi, entro il 30 ottobre di ciascun anno, elabora e trasmette tutti i dati riferiti all'anno solare precedente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti utilizzando lo stesso modello unico di dichiarazione».