• C. 3268 EPUB Proposta di legge presentata il 31 luglio 2015

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Atto a cui si riferisce:
C.3268 Modifica all'articolo 67 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennità di maternità per le lavoratrici autonome


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3268


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MUCCI, PRODANI, RIZZETTO
Modifica all'articolo 67 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennità di maternità per le lavoratrici autonome
Presentata il 31 luglio 2015


      

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Onorevoli Colleghi! Il sostegno alla partecipazione delle donne al lavoro è presupposto fondamentale per la crescita civile e democratica del Paese, nonché strumento essenziale per la crescita e per la competitività del nostro sistema produttivo.
      La normativa a tutela della maternità è la cartina tornasole dell'attuazione concreta del principio delle pari opportunità.
      Non si può infatti negare che la maternità costituisce la piena realizzazione della femminilità, ma al contempo pone le lavoratrici in una posizione svantaggiata rispetto ai loro colleghi uomini.
      Non è infrequente che, parlando con le lavoratrici che hanno figli, le stesse riferiscano che il loro periodo di maternità ha comportato, oltre che la perdita o la diminuzione consistente del portafoglio clienti, enormi difficoltà nel conciliare i tempi di vita con quelli di lavoro.
      È facile intuire quale grave impatto abbia questa perdita alla luce di un fenomeno tutto italiano: le famiglie nelle quali lavorano solo le donne. Secondo il Rapporto 2015 dell'Istituto nazionale di statistica sono quasi due milioni e mezzo i nuclei familiari che si sostengono solo grazie al lavoro delle donne: il 12,9 per cento del totale. Per capire la portata del fenomeno vale la pena ricordare che si tratta di settecentomila nuclei in più rispetto al 2008, periodo in cui l'occupazione femminile era pari al 9,6 per cento.
      Questa proposta di legge, composta da un solo articolo, prevede esplicitamente, al comma 1, che le lavoratrici autonome percepiscano l'indennità di maternità indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività di lavoro in tale periodo, considerando il fatto che, per una categoria di lavoratrici particolare come quella delle autonome, può diventare necessario effettuare sporadiche prestazioni anche durante il periodo della maternità, al fine di non perdere clienti e commesse.
      Sarebbe poco lungimirante non considerare tale necessità, con imposizioni che rendono ancora più difficoltoso per la lavoratrice svolgere la propria attività assicurando stabilità e senso di responsabilità per il proprio lavoro.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Il comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
      «1. L'indennità di cui all'articolo 66 è corrisposta indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività e viene erogata dall'INPS a seguito di apposita domanda in carta libera, corredata di un certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, ovvero dell'interruzione della gravidanza spontanea o volontaria, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194».