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Atto a cui si riferisce:
C.5/06191 con le recenti sentenze nn. 14225 e 14226 depositate l'8 luglio 2015, la Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi presentati dal comune di Livorno contro gli istituti paritari «Santo Spirito...



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 30 luglio 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-06191

In merito al question time in esame, occorre far presente che il Ministro dell'economia e delle finanze ha già riferito in Aula Camera nella seduta del 29 luglio 2015 in risposta al question time presentato dagli Onorevoli Lupi ed altri.
Al riguardo, si rappresenta quanto segue.
Preliminarmente, è necessario sottolineare che le sentenze della Corte di cassazione nn. 14225 e 14226 dell'8 luglio 2015 riguardano esclusivamente l'imposta comunale sugli immobili (ICI), poiché concernono l'impugnazione di avvisi di accertamento ai fini ICI per gli anni dal 2004 al 2009, relativamente ad unità immobiliari per i quali gli enti religiosi reclamavano l'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
La Suprema Corte, ribadisce, nella sostanza, quanto già stabilito in precedenti sentenze chiarendo che la disciplina concernente l'esenzione dall'ICI «era sospettata, non senza fondamento, di essere in conflitto con la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato e con le regole sulla concorrenza: ragione per la quale essa avrebbe dovuto esser disapplicata».
La circostanza che la controversia non riguarda l'IMU è stata sottolineata dalla stessa Corte di cassazione, la quale sottolinea che per ovviare alla possibile condanna da parte della Commissione europea «è stato poi approvato il decreto-legge n. 1 del 2012, articolo 91-bis», al quale è stata data attuazione con il regolamento approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 200 del 2012.
La Commissione europea con la decisione C(2012) 9461 final del 19 dicembre 2012, ha, in effetti, giudicato la disciplina ICI in questione un aiuto di stato incompatibile con il mercato interno in base all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato.
La stessa decisione ha stabilito, invece, che l'esenzione dall'IMU, come disciplinata a seguito della entrata in vigore del citato articolo 91-bis del decreto-legge n. 1 del 2012, e dell'emanazione del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 200 del 2012, non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato.
Peraltro il citato regolamento dispone, in ordine all'esercizio dell'attività didattica con modalità non commerciali, che debbano essere soddisfatti alcuni requisiti specifici tra i quali quello che l'attività sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un importo simbolico, tale da coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso.
Alla luce di tali considerazioni si ritiene che non sia necessario, a seguito delle sentenze citate un intervento di modifica della normativa attualmente in vigore.