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Atto a cui si riferisce:
C.5/06877 nelle interrogazioni n. 5-06476 del 24 settembre 2015 e n. 5-06600 del 7 ottobre 2015 gli interroganti hanno evidenziato, facendo riferimento a fonti di stampa, possibili anomalie...



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 5 novembre 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-06877

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti lamentano che per fronteggiare gli effetti della sentenza della Corte costituzionale della sentenza n. 37 del 2015, che ha dichiarato illegittimi gli incarichi dirigenziali attribuiti a funzionari della terza area ai sensi dell'articolo 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, taluni funzionari dell'Agenzia delle entrate sarebbero stati messi in aspettativa e dalla stessa Agenzia investiti dell'incarico di dirigente esterno, in virtù dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
In particolare, gli Onorevoli chiedono chiarimenti in merito all'incarico conferito ai sensi del citato articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla dottoressa Emiliana Bandettini, attuale Direttore Aggiunto della Direzione Centrale Accertamento, alla quale è stato anche assegnato il compito di Presidente di una delle Commissioni incaricate a designare le posizioni organizzative speciali (POS) di cui al decreto legislativo 24 settembre 2015.
Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si osserva quanto segue.
In base all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli incarichi dirigenziali a tempo determinato possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia.
Detta previsione normativa riguarda tutte le pubbliche amministrazioni e gli incarichi possono essere attribuiti sia a soggetti esterni che a funzionari della stessa amministrazione a norma del citato comma 6, che espressamente prevede il conferimento degli incarichi anche a persone che abbiano maturato per almeno un quinquennio esperienze di lavoro presso amministrazioni statali «ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi».
Inoltre, deve rilevarsi che ai sensi della citata disposizione il collocamento in aspettativa avviene solo dopo che il funzionario interno venga prescelto per un incarico dirigenziale a tempo determinato, all'atto della firma del relativo contratto. La norma prevede infatti che «Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio».
Ciò premesso, riprendendo quanto già riferito dall'Agenzia delle entrate ed esposto in occasione della risposta alla question time n. 5-06455, il limite percentuale sopra evidenziato è stato rispettato per entrambe le tipologie di dirigenti a tempo determinato: prendendo come base di calcolo il numero di posizioni dirigenziali risultanti dall'applicazione del decreto-legge 95/2012 (spending review), la dotazione organica delle posizioni dirigenziali di prima fascia è pari a 53 unità e quella delle posizioni di seconda fascia a 1.095 unità. Pertanto, il numero massimo teorico di incarichi dirigenziali a tempo determinato è pari a 5 per la prima fascia (10 per cento di 53) e a 88 per la seconda fascia (8 per cento di 1.095). Gli incarichi affidati dall'Agenzia sono invece, rispettivamente, 4 e 27.
L'Agenzia rileva, altresì, che la nomina della dottoressa Bandettini è intervenuta diversi mesi prima della sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015, essendo stata deliberata dal Comitato di gestione dell'Agenzia il 29 ottobre 2014, mentre la sentenza è del 17 marzo 2015.
In ogni caso, risulta evidente come il conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 costituisce una modalità di utilizzo del personale diversa e del tutto indipendente rispetto a quella censurata dalla Corte costituzionale, riguardante il conferimento in numero non percentualmente limitato di incarichi dirigenziali a funzionari ai sensi dell'articolo 8, comma 24 del decreto-legge n. 16/2012.
Va poi aggiunto che l'Agenzia delle Entrate ha fondato il proprio operato sull'orientamento della Corte dei Conti, che non ha messo in dubbio la legittimità dell'attribuzione di incarichi dirigenziali a tempo determinato a funzionari della stessa amministrazione che li conferisce e che, nella recente delibera n. 36 del 30 dicembre 2014, si limita ad osservare che la procedura prevista dall'articolo 19, comma 6, può essere adottata purché la necessaria professionalità «non [sia] rinvenibile nei ruoli [dirigenziali] dell'Amministrazione».
Ad ulteriore conforto, viene richiamata anche la recente sentenza del TAR Lazio n. 3670 del 3 marzo 2015, che non solleva dubbi sulla legittimità del ricorso a funzionari interni ed afferma che, nell'attribuzione di incarichi dirigenziali a tempo determinato, gli interni avrebbero la precedenza sui soggetti esterni.
In merito al rilievo degli Onorevoli interroganti circa la scelta di affidare alla dottoressa Bandettini la responsabilità di una delle commissioni deputate alla valutazione dei funzionari a cui attribuire le posizioni organizzative (POS) di cui al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, in quanto i dirigenti con contratto a tempo determinato non potrebbero essere assimilati ai dirigenti dall'Agenzia delle Entrate, deve osservarsi che il dirigente assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, decreto legislativo n. 165 del 2001 riveste a tutti gli effetti, per il periodo di durata dell'incarico, la posizione di dirigente.
Quanto al possesso da parte della dottoressa Bandettini dei requisiti per il conferimento di incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, l'Agenzia riferisce che, premesso che il riferimento a «persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione» va inteso, come evidenziato dalla Corte dei Conti, con riguardo ai ruoli dirigenziali, la norma prevede che tali soggetti debbano avere «esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali» oppure debbano aver «conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica», trattandosi di condizioni alternative e non concorrenti. Quanto alla particolare specializzazione, essa può essere desunta anche da «concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza». Pertanto, l'Agenzia conclude nel senso che i requisiti indicati dall'articolo 19, comma 6 per l'attribuzione dell'incarico risultano rispettati nel caso della dottoressa Bandettini.
Infine, l'Agenzia fa presente che la situazione della dottoressa Bandettini è del tutto diversa da quella del neo Direttore Centrale del Personale, dottoressa Calabrò, in quanto la dottoressa Calabrò appartiene al ruolo dirigenziale dell'Agenzia delle Entrate, avendo superato il relativo concorso, e pertanto non ha sottoscritto un contratto ex articolo 19, comma 6.
Circa la procedura di attribuzione delle cosiddette posizioni organizzative speciali sono opportune alcune precisazioni.
L'istituto non si configura quale progressione giuridica di carriera, ma come incarico temporaneo che risponde alla necessità di creare incarichi a termine, specificamente retribuiti, per lo svolgimento di posizioni di particolare valore e contenuto; il titolare di una posizione organizzativa non assume una posizione stabile all'interno dell'organizzazione, bensì ricopre quella posizione per un periodo di tempo determinato restando inquadrato nell'area di appartenenza.
Infatti, la norma istitutiva (articolo 23-quinquies del decreto-legge n. 95/2012) stabiliva che «Per assicurare la funzionalità dell'assetto operativo conseguente alla riduzione dell'organico dirigenziale delle Agenzie fiscali, possono essere previste posizioni organizzative di livello non dirigenziale (...), da affidare a personale della terza area che abbia maturato almeno cinque anni di esperienza professionale nell'area stessa».
Con l'assegnazione dell'incarico il dipendente va a svolgere mansioni comunque rientranti nella declaratoria dell'area di appartenenza. Le posizioni organizzative non sono equiparabili ai dirigenti, né ai «quadri».
In merito la Corte di cassazione a sezioni unite, con ordinanza del 14 aprile 2010, n. 8836, ha precisato che «la posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale, che rimane invariato, né un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell'incarico. Si tratta, in definitiva, di una funzione ad tempus di alta responsabilità».
La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza n. 90 del 28 gennaio 2005, aveva già precisato che «tali incarichi vengono conferiti a tempo determinato, possono essere revocati anticipatamente, e alla scadenza dell'incarico il dipendente – che comunque resta inquadrato nella categoria di appartenenza – viene restituito alle funzioni del relativo profilo», concludeva la Corte che «rivestire una posizione organizzativa non comporta l'acquisizione di una qualifica superiore o un diritto al mantenimento a tempo indeterminato dell'incarico».
Inoltre, occorre rilevare che in base alla legge istitutiva l'attribuzione delle POS va disposta «secondo criteri di valorizzazione delle capacità e del merito sulla base di apposite procedure selettive» ossia in una valutazione comparativa delle caratteristiche degli aspiranti.