• Testo DDL 161

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Atto a cui si riferisce:
S.161 Delega al Governo in materia di interventi a favore di soggetti affetti da epilessia e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 161
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa della senatrice BIANCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Delega al Governo in materia di interventi a favore di soggetti affetti
da epilessia e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n.104

Onorevoli Senatori. -- Attualmente i dati epidemiologici delle malattie neurologiche mostrano una elevata incidenza (circa il 12–13 per mille) dell'epilessia nella popolazione adulta in età attiva.

Tale patologia può essere, in alcuni casi, adeguatamente controllata con una specifica terapia farmacologica e forme di sostegno individuale e sociale.

Tuttavia i soggetti con epilessia, per la criticità del quadro neurologico e di autonomia, necessitano di un controllo continuo delle loro condizioni psicofisiche, che li pone come soggetti portatori di una invalidità permanente.

Il presente disegno di legge si compone di tre articoli e contiene una delega al Governo per la revisione dello snellimento delle procedure relative all'accertamento dell'invalidità civile, delega per altro, già prevista e mai attuata, dall'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Tale delega prevede la decadenza automatica delle limitazioni legislative per le persone affette da epilessia, qualora sia intervenuta la guarigione, certificata dai medici specialisti.

È altresì prevista la revisione e l'aggiornamento della tabella inerente le percentuali d'invalidità per le epilessie e la possibilità per tali soggetti di accedere al collocamento obbligatorio, con una percentuale d'invalidità pari almeno al 46 per cento.

La delega prevede infine la revisione della disciplina sul rinnovo della patente che penalizza le persone affette da epilessia, al fine di migliorare la qualità della vita di persone la cui patologia risulta essere adeguatamente controllata da terapie mirate. Sempre in tema di patente, sono concessi permessi annuali di guida di autoveicoli conducibili con patente di tipo B, a persone che abbiano crisi epilettiche solo durante il sonno.

L'articolo 3 infine modifica ed integra la legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, inerente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, al fine di estendere e riconoscere a favore dei soggetti affetti da epilessia i benefìci previsti dagli articoli 21 e 33 della sopracitata legge, garantendo in maniera indiscriminatoria a tutte le persone disabili, pari opportunità e piena integrazione lavorativa e sociale, così come ribadito anche dalla risoluzione n. 7-01016, approvata dalla Commissione affari sociali della Camera dei deputati nella seduta del 17 gennaio 2001.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per regolamentare organicamente la normativa vigente al fine di consentire la piena integrazione dei soggetti affetti da epilessia.

Art. 2.

(Princìpi e criteri direttivi)

1. Il Governo esercita la delega conferita ai sensi dell'articolo 1 sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione e snellimento delle procedure relative all'accertamento dell'invalidità civile e alla concessione delle prestazioni spettanti, secondo il principio della unificazione delle competenze, anche prevedendo l'istituzione di uno sportello unico; revisione dei criteri e dei requisiti che danno titolo alle prestazioni, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, nonché dalla Classificazione internazionale dei disturbi, disabilità ed handicap -- International classification of impairements, disabilities, and handicaps (ICIDH), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità; definizione delle modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti medesimi;

b) previsione della decadenza automatica delle limitazioni legislative per le persone affette da epilessia, qualora il medico specialista certifichi la guarigione da detto stato patologico, sia esso determinato da cause spontanee o a seguito d'intervento terapeutico con conseguente normalizzazione dello stato di salute;

c) riconoscimento alle persone affette da epilessia che, pur in terapia, manifestino crisi epilettiche con perdita di contatto con l'ambiente, della possibilità di accedere al collocamento obbligatorio, con una percentuale d'invalidità almeno del 46 per cento;

d) revisione ed aggiornamento della tabella inerente le percentuali d'invalidità per le epilessie, con l'ausilio di specialisti in materia medici e laici;

e) revisione della disciplina sul rinnovo della patente che consenta alle persone affette da epilessia, in terapia e senza crisi, il rinnovo della patente stessa, per un periodo pari a quello dell'assenza di crisi e comunque non superiore a cinque anni. Nel periodo successivo, purché in assenza di crisi, il primo rinnovo avverrà dopo due anni, il secondo dopo quattro ed i successivi dopo cinque anni;

f) concessione, a persone che abbiano crisi epilettiche solo durante il sonno, di permessi annuali di guida di autoveicoli conducibili con patente di tipo B;

g) obbligo di predisporre interventi di assistenza in ambito scolastico nei confronti del soggetto epilettico:

1) somministrazione dei formati antiepilettici nelle ore prescritte da parte degli insegnanti;

2) assegnazione di insegnanti di sostegno nei casi di necessità accertata dalla commissione medico-legale;

3) sensibilizzazione nei confronti del resto della scolaresca.

Art. 3.

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, comma 1, le parole «e terza» sono sostituite dalle seguenti: «, terza e settima»;

b) all'articolo 33, dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente:

«7-ter. Le disposizioni del presente articolo, si applicano anche a soggetti con minorazioni iscritte alla categoria settima della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ovvero agli invalidi per epilessia farmaco-resistente».