• C. 1195 EPUB Proposta di legge presentata il 12 giugno 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.1195 Modifiche al codice penale, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, in materia di riciclaggio, autoriciclaggio e detenzione di attività finanziarie all'estero


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1195


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
COLLETTI, AGOSTINELLI, BALDASSARRE, BECHIS, NICOLA BIANCHI, BRESCIA, BUSINAROLO, CANCELLERI, CATALANO, CECCONI, DA VILLA, DAGA, D'AMBROSIO, DE ROSA, MANLIO DI STEFANO, D'INCÀ, FERRARESI, GAGNARLI, LUIGI GALLO, SILVIA GIORDANO, GRILLO, L'ABBATE, LOMBARDI, LOREFICE, MICILLO, PARENTELA, PISANO, SCAGLIUSI, SEGONI, TERZONI, VACCA
Modifiche al codice penale, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, in materia di riciclaggio, autoriciclaggio e detenzione di attività finanziarie all'estero
Presentata il 12 giugno 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Direttamente collegata alla depositata riforma del falso in bilancio e dei reati societari è l'introduzione di una normativa che punisca il cosiddetto «autoriciclaggio», cioè il reimpiego e la reimmissione sul mercato di risorse provenienti da reato da parte di chi lo ha commesso. La sanzione penale di tale condotta è infatti assente nell'ordinamento italiano e contrasterebbe, invece, uno dei principali canali di occultamento dei proventi delittuosi, in particolare del crimine organizzato, dei reati economici e di corruzione. La previsione di una fattispecie autonoma di reato – a valle della corruzione e del falso in bilancio – costituirebbe un valido ostacolo alla concretizzazione ultima del vantaggio patrimoniale conseguito con l'attività illecita.
      Falso in bilancio e riciclaggio o autoriciclaggio costituiscono, infatti, gli elementi di congiunzione e di tracciabilità del rapporto corruttivo laddove il primo crea la risorse e il secondo ne disperde le tracce. Ecco perché l'intervento legislativo che si propone intende creare un filo logico normativo di rilevanza penale tra diversi reati societari, dalle «false comunicazioni sociali» ai sistemi di riciclaggio e ai «self-laundering» (autoripulitura), tenuto conto, a maggior ragione, che l'attuale formulazione degli articoli 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale, escludendo i casi di concorso nel reato, non lasciano spazio a un'incriminazione dell'auto-riciclaggio.
      La previsione di una fattispecie autonoma sarebbe peraltro coerente con l'attuazione dell'articolo 13 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 (ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110), ed in linea con quanto già avviene in altri Paesi europei come Spagna, Francia e Regno Unito. L'ordinamento spagnolo contempla specificamente il delitto di autoriciclaggio (articolo 301 del Còdigo penal) e lo punisce con la reclusione da sei mesi a sei anni e con la multa pari al triplo del valore dei beni derivanti da illecito. In Francia, pur non essendo prevista una fattispecie autonoma, la Corte di cassazione ha dichiarato con sentenza del 14 gennaio 2004 applicabile quella del riciclaggio anche all'autore del reato che ha originato i proventi. Quest'ultimo può essere quindi considerato blanchisseur (sbiancatore, smacchiatore) quando reimpiega i frutti dell'illecito che egli stesso ha commesso. Nel Regno Unito, infine, il reato di autoriciclaggio è fatto discendere dagli articoli 327-340 del «Proceeds of Crime Act» del 2002 che definisce tre fattispecie di «money laundering» (ripulitura del denaro):

          1) occultare, trasformare, convertire i proventi del reato;

          2) concludere accordi finalizzati a tali operazioni;

          3) acquisire e possedere beni di origine illecita.

      La presente proposta di legge intende dunque estendere gli effetti sanzionati esistenti in materia di riciclaggio a tutti i casi di reimpiego e di reimmissione sul mercato di risorse economiche di provenienza illecita da parte dell'autore del reato d'origine. Tale estensione – e la conseguente configurazione di una fattispecie penale autonoma – potrebbe avvenire, a nostro avviso, mediante l'eliminazione dell'esclusione dei casi di concorso nel reato prevista dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale (articolo 1 e articolo 2).
      Sempre finalizzato alla repressione delle condotte corruttive e di autoriciclaggio è l'inserimento nel codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, di seguito «codice antimafia», di una parte relativa all'esecuzione su azioni e quote sociali, oltre che secondo le forme del pignoramento presso il debitore o presso il terzo, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese, nonché su strumenti finanziari dematerializzati, compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 79-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, applicando l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 (articolo 3).
      L'articolo 21 del codice antimafia, che disciplina le modalità di esecuzione della misura di prevenzione patrimoniale del sequestro, prevede infatti attualmente che il sequestro, tra l'altro, sia eseguito: a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo; b) sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici. Vi è dunque spazio per un ampliamento dell'ambito applicativo della norma che l'adegui a una realtà finanziaria più complessa e articolata. Lo strumento di prevenzione, d'altra parte, si coniuga attualmente con analoghi strumenti di natura penale, in un sistema coordinato di norme che si integrano a vicenda, pur mantenendosi su piani distinti Le disposizioni che disciplinano le modalità di esecuzione dei due

diversi tipi di sequestro mantengono tuttora alcune differenze, poiché all'esecuzione del sequestro previsto dal codice antimafia si provvede con le modalità previste dal codice di procedura civile, mentre le norme del codice di rito penale si applicano al sequestro preventivo di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale per i beni da sottoporre a confisca penale. L'intervento proposto porterebbe ad una armonizzazione e razionalizzazione del sistema del cosiddetto «doppio binario» tra procedimento di prevenzione e procedimento penale.
      La presente proposta di legge recepisce poi le indicazioni contenute nella relazione del gruppo di studio sull'autoriciclaggio (la cosiddetta «Commissione Greco», dal nome del consigliere Francesco Greco della procura di Milano, facente parte del gruppo) costituita con decreto del Ministro della giustizia 8 gennaio 2013.
      Alla luce di quanto riportato in tale relazione, si ritiene opportuno modificare il decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, recante attuazione di direttive europee in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo attraverso una riformulazione dell'articolo 55 e l'introduzione di sanzioni penali specifiche e più severe (reclusione da uno a tre anni e multa da 5.000 a 100.000 euro) per quanti forniscano o utilizzino consapevolmente informazioni o dati falsi circa clienti, titolari ed esecutori di operazioni finanziarie, o dichiarino il falso in merito allo scopo o alla natura dei rapporti ad esse sottostanti. Le stesse pene si applicano a chiunque si avvalga di mezzi fraudolenti per ostacolare la verifica delle informazioni o dei dati medesimi (articolo 4).
      Il comma 5 del nuovo articolo 55 riguarda quanti, senza esserne titolari, utilizzino indebitamente carte di credito o di pagamento altrui o altri strumenti idonei a prelevare denaro o a effettuare acquisti. Per tali soggetti, e per chiunque falsifichi o alteri detti strumenti ovvero possieda, ceda o acquisisca carte e documenti di provenienza illecita, è prevista la pena da uno a cinque anni di reclusione e la multa da 5.000 a 100.000 euro.
      Il rafforzamento degli strumenti di prevenzione in materia di riciclaggio ispira poi la modifica dell'articolo 57 del decreto legislativo n. 231 del 2007 che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per la violazione delle norme sull'adeguata verifica della clientela e delle transazioni finanziarie da parte di intermediari, revisori contabili e altri operatori. La sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro punisce invece l'omessa istituzione dell'archivio informatico da parte degli intermediari finanziari, delle società di revisione contabile e degli operatori di giochi e scommesse e altri pronostici via web.
      La mancata istituzione del registro della clientela e la violazione degli obblighi di tenuta degli archivi, registri e sistemi informatici, nonché conservazione dei documenti, dati e informazioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.
      Nei casi più gravi, il comma 7 del novellato articolo 57 prevede la possibilità di triplicare nel minimo e nel massimo le sanzioni unitamente alla pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani (di cui uno economico) a diffusione nazionale, a cura e a spese del sanzionato. Per le condotte di lieve entità, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta alla metà (comma 8 dell'articolo 57).
      Facendo seguire all'articolo 57 gli articoli 57-bis, 57-ter e 57-quater, la presente proposta di legge persegue lo scopo di reprimere espressamente la mancata segnalazione da parte di persone fisiche o giuridiche di operazioni finanziarie o contabili sospette e di punire la violazione degli altri obblighi previsti dalla legge in tali circostanze, come ad esempio la comunicazione agli organi di vigilanza, il rispetto della sospensione delle operazioni disposta dall'Unità di informazione finanziaria (UIF) della Banca d'Italia, l'ottemperanza alla richiesta di ulteriori informazioni presentata dalla stessa UIF, dal Corpo della guardia di finanza o dalla Direzione investigativa antimafia (DIA), il divieto di aprire o di mantenere direttamente o indirettamente conti di corrispondenza con una banca di «comodo», l'astensione o l'interruzione di rapporti continuativi o di prestazioni professionali di cui siano parti dirette o indirette società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei Paesi che il Ministero dell'economia e delle finanze ha definito ad alto rischio di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o portatori di un inadeguato scambio di informazioni in materia fiscale (articolo 6).
      L'intervento sul decreto legislativo n. 231 del 2007 si completa con alcune modifiche riguardanti: 1) le modalità di segnalazione delle operazioni finanziarie o contabili sospette da parte degli intermediari finanziari, delle società di gestione e di revisione; 2) l'analisi della segnalazione; 3) il flusso di ritorno delle informazioni; 4) la responsabilità solidale degli enti per fatti commessi da legali rappresentanti o da dipendenti; 5) le procedure di accertamento delle violazioni (articolo 7).
      In particolare, è fissato l'obbligo per gli intermediari finanziaria e per le società di gestione e di revisione di segnalare le operazioni sospette alla UIF senza ritardo e in modo riservato, mentre è eliminato l'esame preventivo della segnalazione da parte del titolare dell'attività, del legale rappresentante o di un suo delegato (modifica dell'articolo 42, comma 2, abrogazione dell'articolo 42, comma 4, e modifica dell'articolo 44, comma 1). La UIF è tenuta a non archiviare nessuna segnalazione, ma a mantenere in evidenza per dieci anni quelle ritenute a basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo mediante procedure che consentano la consultazione agli organi investigativi previsti dalla legge [modifica all'articolo 47, comma 1, lettera c)]. Le segnalazioni a rischio devono invece essere trasmesse tempestivamente alla DIA e al Corpo della guardia di finanza anche senza l'allegazione di una relazione tecnica contenente informazioni dettagliate sulle operazioni sospette [modifica dell'articolo 47, comma 1, lettera d)]. La UIF disciplina appositamente le modalità con cui comunicare al segnalante l'esito delle segnalazioni, anche alla luce delle informative ricevute dagli organi investigativi previsti dalla legge (modifica dell'articolo 48, comma 1, e abrogazione dell'articolo 48, comma 2). Tutti i casi di violazione previsti dagli articoli 57, 57-bis, 57-ter, 57-quater e 58 sono soggetti alla procedura di accertamento da parte della UIF, delle autorità di vigilanza di settore, delle amministrazioni interessate, del Corpo della guardia di finanza e della DIA. Per le violazioni di cui agli articoli 57, 57-quater e 58, gli enti o le persone giuridiche sono responsabili in solido con i loro legali rappresentanti o dipendenti anche quando l'autore della condotta non sia stato identificato o non sia più perseguibile per legge (modifica dell'articolo 59, comma 1, e dell'articolo 60, commi 1, 2 e 2-bis).
      La presente proposta di legge si conclude con l'inserimento nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, recante «Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori», dell'articolo 4-bis che, al comma 1, in caso di evasione fiscale realizzata attraverso la detenzione di attività all'estero, prevede una possibile riduzione delle sanzioni amministrative qualora il contribuente fornisca spontaneamente agli uffici finanziari tutte le informazioni in ordine all'origine, al trasferimento all'estero, all'eventuale rimpatrio e alla detenzione delle predette attività e dei relativi redditi, prima che sia stata constatata la violazione ai suddetti obblighi o siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o, comunque, altre attività di accertamento tributario o contributivo di cui questi o le altre persone solidalmente responsabili della violazione hanno avuto formale conoscenza o su cui sia stato già avviato un procedimento penale per i delitti previsti dal decreto legislativo n. 74 del 2000 (reati tributari). Il comma 2 riduce fino alla metà le pene previste per i reati di cui agli articoli 2, 4 e 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000 (dichiarazioni fraudolente, dichiarazioni infedeli, omesse dichiarazioni) qualora, in circostanze non previste dal comma 1, il contribuente fornisca comunque informazioni spontanee all'amministrazione finanziaria o all'autorità giudiziaria procedente in merito alle attività detenute all'estero e ai relativi redditi (articolo 8).
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Riciclaggio e autoriciclaggio).

      1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
      «Art. 648-bis. – Riciclaggio e auto- riciclaggio). – Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.000 a euro 50.000 ovvero con la multa pari al 50 per cento della somma riciclata.
      La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
      La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica il terzo comma dell'articolo 648».

Art. 2.
(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).

      1. L'articolo 648-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
      «Art. 648-ter. – (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). – Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.000 a euro 50.000.
      La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.


      La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica il terzo comma dell'articolo 648».
Art. 3.
(Modifica dell'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di esecuzione del sequestro).

      1. L'articolo 21 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:
      «Art. 21. – (Esecuzione del sequestro).1. Il sequestro disposto ai sensi del presente capo è eseguito:

          a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo;

          b) sugli immobili e sui mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici e con l'apprensione materiale; in tale caso, gli effetti retroagiscono all'atto della trascrizione;

          c) sulle aziende, con immissione in possesso dell'amministratore giudiziario e con la trascrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'azienda; in difetto di iscrizione, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

          d) su azioni e quote sociali, oltre che secondo le forme del pignoramento presso il debitore o presso il terzo, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;

          e) su strumenti finanziari dematerializzati, compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 79-quater del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, applicando l'articolo

10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, e successive modificazioni».
Art. 4.
(Modifica dell'articolo 55 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di sanzioni penali).

      1. L'articolo 55 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 55. – (Sanzioni penali).1. Chiunque, essendovi obbligato ai sensi del presente decreto, fornisce informazioni o dati falsi circa il cliente, il titolare effettivo, l'esecutore dell'operazione, lo scopo e la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 5.000 a 100.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque si avvale di mezzi fraudolenti al fine di ostacolare l'individuazione delle informazioni o dei dati medesimi ovvero omette di fornirli sistematicamente o per operazioni, rapporti o prestazioni d'importo rilevante.
      2. Chiunque esegue l'adeguata verifica prevista dal presente decreto acquisendo o utilizzando consapevolmente informazioni o dati falsi circa il cliente, il titolare effettivo, l'esecutore dell'operazione, lo scopo e la natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 5.000 a 100.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque si avvale di mezzi fraudolenti al fine di ostacolare l'individuazione delle informazioni o dei dati medesimi.
      3. Chiunque effettua le registrazioni previste dal presente decreto indicando dati falsi circa il cliente, il titolare effettivo, l'esecutore dell'operazione o l'operazione è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 5.000 a 100.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque si avvale di mezzi fraudolenti al fine di alterare la registrazione dei dati ovvero omette la registrazione dei dati

sistematicamente o per operazioni di importo rilevante.
      4. Chiunque viola i divieti di comunicazione previsti dagli articoli 46, commi 1 e 3, e 48, comma 4, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.
      5. Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 100.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi».
Art. 5.
(Modifica dell'articolo 57 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di violazione del titolo II, capi I e II).

      1. L'articolo 57 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «Art. 57. (Violazioni del titolo II, capi I e II). – 1. La violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 30 e 34 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
      2. Il cliente che non fornisce le informazioni previste dall'articolo 21 ai fini dell'esecuzione dell'adeguata verifica è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
      3. L'omessa istituzione dell'archivio unico informatico di cui all'articolo 37 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro.


      4. L'omessa istituzione dell'archivio o del registro della clientela di cui all'articolo 38 ovvero la mancata adozione delle modalità di registrazione di cui all'articolo 39 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.
      5. L'inosservanza delle disposizioni degli articoli 36, 37, 38 e 39 in materia di tenuta degli archivi, registri o sistemi informatici, di modalità e di termini di registrazione delle informazioni e dei dati e di conservazione dei documenti è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.
      6. Ai soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, che omettono di eseguire la comunicazione prevista dall'articolo 36, comma 4, o l'eseguono tardivamente o in maniera errata o incompleta, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
      7. Nei casi più gravi, tenuto conto della rilevanza della violazione e del comportamento del soggetto, la sanzione di cui al presente articolo può essere triplicata nell'importo minimo e massimo. Con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, a cura e a spese del soggetto sanzionato.
      8. Nei casi previsti dal presente articolo, qualora la condotta sia di lieve entità, la sanzione amministrativa è ridotta fino alla metà»
Art. 6.
(Introduzione degli articoli 57-bis, 57-ter e 57-quater del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di violazioni di obblighi informativi).

      1. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come da ultimo sostituito dall'articolo 5 della presente legge, sono inseriti i seguenti:
      «Art. 57-bis. – (Violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette da

parte di persone fisiche). – 1. L'omessa segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti destinatari del relativo obbligo non aventi natura di persona giuridica è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 100.000 euro.
      2. I soggetti indicati all'articolo 11, comma 3, che non adempiono all'obbligo previsto dall'articolo 42, comma 3, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 50.000 euro.
      3. Nei casi più gravi, tenuto conto della rilevanza della violazione e del comportamento tenuto dal soggetto, la sanzione di cui ai commi 1 e 2 può essere triplicata nell'importo minimo e massimo. Con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, a cura e a spese del soggetto sanzionato.

      Art. 57-ter. – (Violazione dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette da parte di persone giuridiche).1. L'omessa segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti destinatari del relativo obbligo aventi natura di persona giuridica è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 200.000 euro.
      2. In deroga al comma 1, l'omessa segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti che praticano le attività indicate dagli articoli 10, comma 2, lettera e), e 14, comma 1, lettere a), b), c) e f), aventi natura di persona giuridica è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.
      3. Nei casi più gravi, tenuto conto della rilevanza dell'operazione non segnalata e del comportamento tenuto dal soggetto, la sanzione di cui ai commi 1 e 2 può essere triplicata nell'importo minimo e massimo. Con il provvedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai citati commi 1 e 2 è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, a cura e a spese del soggetto sanzionato.

      Art. 57-quater. – (Violazione di altri obblighi informativi). – 1. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 52, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.
      2. Il mancato rispetto del provvedimento di sospensione di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), e la violazione degli obblighi informativi previsti dall'articolo 45, comma 3, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.
      3. La violazione delle disposizioni dell'articolo 40 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 200.000 euro.
      4. Nei casi più gravi, tenuto conto della rilevanza della violazione e del comportamento tenuto dal soggetto, la sanzione di cui ai commi 1, 2, e 3 può essere triplicata nell'importo minimo e massimo.
      5. La violazione dell'articolo 28, comma 6, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro.
      6. Alla violazione della disposizione dell'articolo 28, comma 7-ter, di importo fino a 50.000 euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 5.000 euro; per quelle di importo superiore a 50.000 euro si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione. Nel caso in cui l'importo dell'operazione non sia determinato o determinabile si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro».

Art. 7.
(Ulteriori modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

      1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 42:

              1) il comma 2 è sostituito dal
seguente:
      «2. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono senza ritardo la segnalazione di

operazione sospetta alla UIF. A tale fine, in base alle proprie dimensioni organizzative e caratteristiche operative, definiscono una procedura interna in grado di assicurare la tempestività e la riservatezza della segnalazione»;

              2) il comma 4 è abrogato:

          b) il comma 1 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:
      «1. Le società di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), trasmettono senza ritardo la segnalazione di operazione sospetta alla UIF. A tale fine, in base alle proprie dimensioni organizzative e caratteristiche operative, definiscono una procedura interna in grado di assicurare
la tempestività e la riservatezza della segnalazione»;

          c) all'articolo 47, comma 1:

              1) alla lettera c), le parole: «archivia le segnalazioni che ritiene infondate, mantenendone evidenza per dieci anni, secondo» sono sostituite dalle seguenti: «mantiene comunque evidenza per dieci anni delle segnalazioni che sono ritenute a basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, mediante»;

              2) alla lettera d), le parole: «e corredate da» sono sostituite dalle seguenti: «ed eventualmente corredate da»;

          d) all'articolo 48:

              1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. La UIF disciplina con apposite istruzioni le comunicazioni al segnalante direttamente, ovvero tramite gli ordini professionali di cui all'articolo 43, comma 2, relative agli esiti delle segnalazioni, anche in base alle informative ricevute dagli organi investigativi di cui all'articolo 8, comma 3»;

              2) il comma 2 è abrogato;

          e) il comma 1 dell'articolo 59 è sostituito dal seguente:
      «1. Per le violazioni indicate agli articoli 57, 57-quater e 58 del presente decreto, la responsabilità solidale dei soggetti di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sussiste anche quando l'autore della violazione non è stato identificato ovvero quando lo stesso non è più perseguibile ai sensi della medesima legge»;

          f) i commi 1, 2 e 2-bis dell'articolo 60 sono sostituiti dai seguenti:
      «1. La UIF, le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, il Corpo della guardia di finanza e la DIA accertano, in relazione ai loro compiti e nei limiti delle loro attribuzioni, le violazioni indicate agli articoli 57, 57-bis, 57-ter; 57-quater e 58 del presente decreto e provvedono alla contestazione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. La contestazione per la violazione dell'articolo 57-ter è effettuata nei confronti della persona giuridica responsabile.
      2.    All'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 57, 57-bis, 57-quater e 58 provvede, con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, valutate le deduzioni presentate e tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni, si applica solo per le violazioni dell'articolo 49, commi 1, 5 e 7, del presente decreto il cui importo non sia superiore a 250.000 euro. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per un'altra violazione del medesimo articolo 49, commi 1, 5 e 7, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei trecentosessantacinque giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.
      2-bis. All'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 57-ter provvede, con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, valutate le deduzioni presentate

e tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione degli articoli 6 e 16, e successive modificazioni. La persona giuridica ha diritto di regresso nei confronti dell'autore della violazione».
Art. 8.
(Introduzione dell'articolo 4-bis del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, in materia di dichiarazioni tardive del contribuente).

      1. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
      «Art. 4-bis. – (Dichiarazioni tardive del contribuente). – 1. Nel calcolo dell'imposta evasa di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, non si tiene conto dell'ammontare delle attività detenute all'estero in violazione degli obblighi di cui all'articolo 4 del presente decreto e di quello dei relativi redditi se il contribuente fornisce spontaneamente agli uffici finanziari tutte le informazioni in ordine all'origine, al trasferimento all'estero, all'eventuale rimpatrio e alla detenzione delle predette attività e dei relativi redditi, prima che sia stata constatata la violazione ai suddetti obblighi o siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o, comunque, altre attività di accertamento tributario o contributivo di cui questi o le altre persone solidalmente responsabili della violazione hanno avuto formale conoscenza o sia stato già avviato un procedimento penale per i delitti previsti dal citato decreto legislativo n.74 del 2000. In tale caso, le sanzioni amministrative previste dal presente decreto possono essere diminuite fino alla metà e non si applica il disposto dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.


      2. Qualora non ricorra una delle circostanze previste dal comma 1, per il contribuente che comunque fornisce spontaneamente all'amministrazione finanziaria o all'autorità giudiziaria procedente tutte le informazioni di cui al medesimo comma 1, relativamente alle attività detenute all'estero in violazione degli obblighi di cui al presente decreto e ai relativi redditi, le pene di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, sono diminuite fino alla metà e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto possono essere diminuite fino a un quarto e non si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
      3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, la pena per il reato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, è ridotta fino alla metà».