• Testo INTERPELLANZA

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Atto a cui si riferisce:
C.2/01160 l'intesa n. 82 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 luglio 2014 (patto della salute 2014-2016),...



Atto Camera

Interpellanza urgente 2-01160presentato daGRILLO Giuliatesto diMartedì 10 novembre 2015, seduta n. 518

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:
l'intesa n. 82 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 luglio 2014 (patto della salute 2014-2016), riguarda in particolare:
all'articolo 1, la determinazione del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e dei fabbisogni regionali, costi-standard e LEA;
all'articolo 5, commi 24 e 25, l'emergenza urgenza territoriale;
all'articolo 23, l'assistenza farmaceutica;
all'articolo 24, i dispositivi medici;
la stessa intesa precisa, all'articolo 30, comma 2, che in caso di modifiche e normative sostanziali e/o degli importi di cui all'articolo 1, l'intesa dovrà essere oggetto di revisione;
l'intesa n. 98 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nella seduta del 5 agosto 2014 ha approvato l'intesa sullo schema di decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, concernente il regolamento di definizioni degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera. In proposito, si rammenta l'atto di rettifica n. 198 effettuato nella seduta del 13 gennaio 2015 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riguardo l'intesa n. 98 del 5 agosto 2014 indicata precedentemente;
il comma 398 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 23 dicembre 2014), il quale, nel modificare l'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, dispone, alla lettera c), che «Per gli anni 2015-2018 il contributo delle regioni a statuto ordinario, di cui al primo periodo, è incrementato di 3.452 milioni di euro annui in ambiti di spesa e per importi complessivamente proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2015. A seguito della predetta intesa sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato. In assenza di tale intesa entro il predetto termine del 31 gennaio 2015, si applica quanto previsto al secondo periodo, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale»;
il comma 400 e seguenti dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 (legge 190 del 23 dicembre 2014) recante norme per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che stabiliscono che le regioni e province autonome medesime, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica, in termini di indebitamento netto e in termini di saldo netto da finanziare pari a 467 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e a 513 milioni di euro per l'anno 2018;
il comma 414 dell'articolo 1, della legge di stabilità 2015 (legge 190 del 23 dicembre 2014) dispone che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurino il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente ai sensi dei commi a 398 a 417;
l'intesa n. 37 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 26 febbraio 2015, reca disposizioni in merito all'attuazione della legge di stabilità (legge 190 del 23 dicembre 2014);
il decreto ministeriale n. 70 del 2 aprile 2015, regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, prevede in particolare:
al comma 2 del articolo 1, che: «Le regioni provvedono entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad adottare il provvedimento generale di programmazione di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto (p.l.) per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, nonché i relativi provvedimenti attuativi, garantendo, entro il triennio di attuazione del patto per la salute 2014-2016, il progressivo adeguamento agli standard di cui al presente decreto, in coerenza con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale (SSN) e nell'ambito della propria autonomia organizzativa nell'erogazione delle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni.»;
al punto 2.1 dell'Allegato 1 che: «La programmazione regionale provvede alla definizione delle rete dei posti letto ospedalieri per acuti, attribuendo ai presidi ospedalieri pubblici e privati accreditati le relative funzioni entro il limite di 3 posti letto per mille abitanti (...)»;
l'Intesa n. 113 del 2 luglio 2015 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in data 2 luglio 2015, concerne la manovra sul settore sanitario. Quest'ultima sancisce e conviene di verificare e di rivedere il patto della salute 2014-2016 secondo i punti A; B; C; D; E; F; G; H; I; J presenti nell'intesa medesima. In particolare:
il punto G. Rideterminazione Livello Finanziamento Ssn prevede:
«1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica cui all'articolo 46, comma 6 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e in attuazione di quanto stabilito dall'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 26 febbraio 2015, prevista dall'articolo 1, comma 398, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come stabilito dall'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto dell'importo di 2.352 milioni di euro a decorrere dal 2015. Conseguentemente per l'anno 2015 le risorse disponibili per il Servizio Sanitario Nazionale sono pari a 109.715 miliardi di euro e per l'anno 2016 sono pari a 113.097 miliardi di euro, che saranno ripartiti in base agli attuali criteri previsti dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
2. Le Regioni a seguito di quanto convenuto al Punto E) dell'Intesa del 26 febbraio 2015, in relazione alla previsione di rideterminazione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale ivi contenuta, hanno iniziato a porre in essere azioni di contenimento ed efficientamento della dinamica della spesa dei propri SSR»;
il punto H. Misure Alternative prevede:
«1. Governo e regioni convengono che, al fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui alla presente Intesa adottando misure alternative, purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario con il livello di finanziamento ordinario»;
il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali all'articolo 9-bis prevede:
«1. In attuazione della lettera E. dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 26 febbraio 2015, e dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 luglio 2015, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 9-ter a 9-octies»;
l'impatto economico della manovra per il 2015 è così riassumibile:
beni e servizi: rinegoziazione dei contratti di acquisto dei beni e servizi (778 milioni di euro; rinegoziazione dei contratti di acquisto dei dispositivi medici (550 milioni di euro);
farmaceutica: revisione del prontuario (a partire dal 30 settembre); rinegoziazione prezzo farmaci biotecnologici con brevetto scaduto (importo indicato nell'Intesa n. 111 del 2 luglio 2015 stimato in «almeno 500 milioni di euro l'anno»);
inappropriatezza: riduzione delle prestazioni inappropriate di specialistica ambulatoriale (106 milioni di euro); riduzione dei ricoveri di riabilitazione ad altro rischio di inappropriatezza (89 milioni di euro);
farmaceutica: effetto automatico pay-back derivante dal mancato incremento del livello di finanziamento (308 milioni di euro);
regolamento ospedaliero: riduzione dei ricoveri delle strutture con meno di 40 posti letto (12 milioni di euro); riduzione delle spesa di personale a seguito della razionalizzazione della rete ospedaliera (68 milioni di euro); riorganizzazione della rete assistenziale di offerta pubblica e privata (130 milioni di euro);
investimenti finanziati con contributo in c/esercizio (300 milioni di euro);
il quadro sinottico del settore «salute e politiche sociali» della segreteria della Conferenza delle regioni in merito al decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, recante disposizioni urgenti in enti territoriali prevede tre colonne comprendenti il testo della legge, l'Intesa della Conferenza Stato-regioni n. 113, e le osservazioni;
con la determinazione n. 1.252 del 25 settembre 2015 l'Agenzia italiana del farmaco ha individuato i nuovi prezzi di rimborso dei medicinali biotecnologici, non indicando, tranne che per un farmaco, alcuna informazione riguardo agli esiti della negoziazione;
con la determinazione n. 1267 del 6 ottobre 2015, l'Agenzia italiana del farmaco ha individuato nuovi prezzi di rimborso dei medicinali per uso umano a carico del servizio sanitario nazionale. Le informazioni contenute nel provvedimento non permettono l'individuazione delle efficienze effetto della negoziazione. Inoltre, le classi terapeutiche presenti, oggetto della rinegoziazione, non sono tutte quelle presenti nell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali Osmed-Aifa 2014, sezione 6, consumi e spesa per classe terapeutica e dati epidemiologici;
nella risposta all'interpellanza urgente n. 2-01118, riguardo alla gestione della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera, a prima firma della parlamentare Giulia Grillo, durante la seduta del 23 ottobre 2015, il Governo ha riferito come, complessivamente, la manovra porterà un risparmio per il servizio sanitario nazionale su base annuale di 314,3 milioni di euro, corrispondente ad un risparmio di 701,1 milioni di euro fino al 31 dicembre 2017»;
nell'audizione della Corte dei Conti del 3 novembre 2015, durante l'esame del disegno di legge di stabilità per l'anno 2016, è stata prodotta documentazione che dà conto, per singole regioni, di una verifica del tetto alla spesa per i dispositivi medici nel 2014 –:
se e quali attività di monitoraggio il Governo abbia avviato al fine di verificare l'adeguamento delle regioni al decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;
quali siano gli esiti delle attività di monitoraggio suddivisi per singola regione nonché per le province autonome di Trento e Bolzano;
quali iniziative intenda intraprendere il Governo in caso di mancata aderenza al decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, da parte di una regione o provincia autonoma;
se e con quali iniziative il Governo, abbia sollecitato l'agenzia italiana per il farmaco a rispettare quanto previsto dalle misure ai punti D1, D2, D3 dell'Intesa n. 113 del 2 luglio 2015 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
quali siano state le eventuali misure alternative messe in atto, così come ipotizzato al punto H. Misure Alternative dell'Intesa n. 113 del 2 luglio 2015 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
se le manovre citate in premessa siano da considerarsi strutturali anche per gli anni a venire.
(2-01160) «Grillo, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero, Chimienti, Ciprini, Colletti, Cominardi, Corda, Cozzolino, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Rosa, Del Grosso, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Dieni, D'Incà, D'Uva, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli».