• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
C.3/01836 il decreto-legge cosiddetto «del fare» (decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98) in vigore dal 21 agosto 2013, modifica l'articolo 202 del...



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01836presentato daLUPI Mauriziotesto diMartedì 10 novembre 2015, seduta n. 518

LUPI, DORINA BIANCHI e VIGNALI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
il decreto-legge cosiddetto «del fare» (decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98) in vigore dal 21 agosto 2013, modifica l'articolo 202 del codice della strada, prevedendo una decurtazione del 30 per cento della sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni alle norme dello stesso codice;
per usufruire di tale decurtazione occorre che il pagamento da parte del soggetto che non ha osservato le norme del codice della strada «sia effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione della multa»;
nel verbale di accertamento delle contestazioni delle infrazioni al codice della strada che la polizia locale di Milano invia all'utente responsabile della violazione, si afferma che: «ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge n. 890 del 1982, il presente verbale viene notificato attraverso il servizio postale. Come previsto dal comma 3 dell'articolo 149 del codice di procedura civile, la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del verbale al servizio postale. Entro questa data s'intende ottemperato il termine previsto per la notifica dalla normativa vigente»;
in realtà, il codice di procedura civile al comma 3 dell'articolo 149 (notificazione a mezzo del servizio postale) prevede che: «la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto»;
il servizio polizia locale del comune di Milano, pertanto, sembra aver citato in termini incompleti la normativa vigente nel corso della procedura seguita per la notificazione di violazioni del codice della strada, in quanto nel verbale si riscontra, come già detto, che la notifica stessa si perfeziona, per il soggetto notificante al momento della consegna del verbale al servizio postale, mentre l'articolo 149, comma 3 del codice di procedura civile prevede che: «la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e per il destinatario dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto»;
la Corte costituzionale, con le sentenze n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004, ha introdotto nell'ordinamento il principio della scissione (per i soggetti) del momento di perfezionamento della notificazione. Si è, cioè, riconosciuto che è ormai presente, nell'ordinamento processuale civile e nelle norme generali e speciali sulla notificazione degli atti, il principio in base al quale la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante (cioè nel caso di procedimento dell'applicazione delle sanzioni amministrative per l'organo di polizia stradale che ha proceduto all'accertamento del fatto) nel momento in cui essa si perfeziona per il destinatario (trasgressore o obbligato in solido cui il verbale è diretto);
tuttavia, relativamente alla funzione che sul piano processuale la notificazione svolge per il notificante, resta fermo che la produzione degli effetti ricollegati alla notificazione stessa, è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario e che, quando la legge prevede a favore o a carico di costui termini, adempimenti o comunque conseguenze decorrenti dalla notificazione, essi devono calcolarsi o correlarsi al momento nel quale la notifica si perfeziona nei suoi confronti (in tal senso, l'ordinanza della Corte costituzionale n. 153 del 2004 e la sentenza n. 28 del 2004);
inoltre, con la sentenza n. 477 del 2002 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 149 del codice di procedura civile e dell'articolo 4, comma 3, della legge 20 novembre 1982, n. 890, e ha fissato il principio valido per le azioni di notificazione di atti, in qualunque ambito del diritto, secondo cui esiste una scissione temporale in ordine agli effetti prodotti dalla notificazione, nel senso che gli effetti stessi si producono per il notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (o al messo comunale) o all'agente postale (se la notifica avviene a mezzo posta), mentre per il destinatario al momento dell'effettiva ricezione dell'atto stesso, ovvero di altro evento che, nel rispetto della posizione di questo, sia normativamente equiparato alla ricezione (Corte costituzionale, sentenza 23 gennaio 2004, n. 28, che ha confermato il principio della scissione degli effetti della notifica tra attori e destinatari dell'atto giuridico da notificare);
nella prassi amministrativa, inoltre, nella circolare del Ministero dell'interno – ufficio affari legislativi e coordinamento studi ed analisi datata 23 settembre 2003, si precisa, commentando gli effetti della sentenza della Corte costituzionale 26 novembre 2002, n. 447, che la pronuncia si applica solo a quella attività della pubblica amministrazione particolarmente esposte ad effetti di decadenza, causati dal ritardo nel compimento della notifica da parte degli ufficiali giudiziari o degli agenti postali. Pertanto, non è intaccato il diritto di difesa dell'opponente, che vede comunque garantito il termine per il pagamento della sanzione, ovvero per il ricorso all'autorità amministrativa. Tale certezza è offerta dalla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento della notifica. Da quella stessa data decorrono i termini imposti al destinatario dell'atto per esercitare il diritto alla difesa costituzionalmente garantito –:
quali iniziative di competenza intenda adottare al fine di fornire chiare indicazioni circa l'esatta interpretazione della norma citata in premessa. (3-01836)