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Atto a cui si riferisce:
C.5/05262 gli istituti culturali italiani, anche se soggetti di natura privata, assolvono a fondamentali funzioni di interesse pubblico; gli istituti culturali, che sono organizzazioni senza scopo...



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 9 luglio 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-05262

In riferimento a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante, si ricorda preliminarmente che il bando pubblico, emanato con decreto direttoriale del 13 ottobre 2014, n. 3057, è finalizzato alla concessione dei contributi per il funzionamento degli enti privati di ricerca che, ai sensi del decreto ministeriale n. 44 dell'8 febbraio 2008 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca), svolgono, per prioritarie finalità statutarie e senza scopo di lucro, l'attività di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche, tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali o commerciali e realizzata anche attraverso attività di formazione post-universitaria specificamente preordinata alla ricerca.
Il bando, in conformità alle disposizioni del citato Regolamento, seleziona i soggetti, in possesso di determinati requisiti, che saranno inseriti in un elenco avente efficacia triennale, relativamente al periodo 2014-2016.
I requisiti sono specificati all'articolo 2 del citato Regolamento ministeriale, integralmente richiamato dal bando, In base a detta disposizione: «Non possono usufruire dei contributi del bando gli enti pubblici di ricerca, le università statali e non statali, i centri, i consorzi e le società di ricerca e loro consorzi, costituiti ai sensi degli articoli 91 e 91-bis del decreto dei Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e le loro fondazioni costituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, nonché gli enti che hanno ottenuto nei corso del medesimo esercizio contributi di funzionamento o altri contributi aventi medesime finalità e natura giuridica a carico del bilancio dello Stato».
Trattandosi di contributi pubblici, ed essendo gli stessi destinati a coprire le spese di «funzionamento» degli enti privati di ricerca, al fine di evitare un doppio finanziamento a carico del bilancio dello Stato di una medesima spesa sostenuta da un singolo Ente, il bando, prevedendo il «Divieto di cumulo e revoca del contributo», all'articolo 9 così recita:
1. Gli enti inseriti nella Tabella Triennale non possono beneficiare, nel corso del medesimo periodo, di altri contributi di funzionamento o di altri contributi aventi le stesse finalità e natura giuridica, a carico del bilancio dello Stato.
2. In caso di violazione del descritto vincolo il Ministero procede alla revoca del contributo assegnato e dal recupero delle somme già accreditate.

Tale previsione, insieme con la richiesta di una rendicontazione contabile delle spese sostenute, ha lo scopo, appunto, di evitare una duplicazione del finanziamento pubblico.
Pertanto, non appare sussistano dubbi interpretativi in merito all'applicazione delle previsioni di cui al citato decreto direttoriale n. 3057.
Posto ciò, gli enti eventualmente inseriti nella tabella Triennale delle istituzioni culturali 2015-2017 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 534 del 1996 potranno partecipare al bando in oggetto, fermo restando il possesso di tutti i requisiti previsti e l'obbligo di rendicontare la parte delle spese di funzionamento che risulta non coperta già dal contributo del MiBACT.
Infine, si ritiene utile, a tal proposito, richiamare anche la sottoscrizione, in data 19 marzo 2015, di uno specifico Protocollo di intesa tra il MIUR e il MiBACT che, tra l'altro, definisce «interesse e volontà comune del MiBACT e del MIUR di proseguire e approfondire una proficua e sistematica collaborazione inter-istituzionale volta a creare legami più stretti tra gli ambiti dell'educazione, formazione e ricerca e quelli della tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale», anche al fine di ottimizzare e rendere efficienti, efficaci ed economiche le iniziative di entrambi i Ministeri.