Testo della risposta
Atto a cui si riferisce:
C.4/08886 la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, impegna gli Stati parti a: rispettare e garantire i...
Atto Camera
Risposta scritta pubblicata Mercoledì 7 ottobre 2015
nell'allegato B della seduta n. 497
4-08886
presentata da
SPADONI Maria Edera
Risposta. — Si assicura innanzitutto che, sin dagli inizi, la vicenda della minore Carolina Adriana Foco è seguita con la massima attenzione dall'ambasciata d'Italia a Lima.
La bambina, di cittadinanza italo-peruviana, è figlia del signor Foco e di una cittadina peruviana con cui il connazionale non risulta sia mai stato sposato o convivente. La legge peruviana non prevede, in questi casi, un visto di ricongiungimento familiare o altro documento che consenta al genitore non convivente di restare in Perù. Fino a che il signor Foco lavorava – con contratti annuali – per il «Centro di Lingua Italiana», aveva un regolare «Carnet de Extranjeria» (equivalente al nostro permesso di soggiorno) per lavoro. Nel 2014 il contratto non gli è stato rinnovato e, di conseguenza, non gli è stato rinnovato nemmeno il «Carnet de Extranjeria».
L'ambasciata italiana in Lima, una volta informata della situazione dall'interessato, si è attivata con i Ministeri competenti in materia, ovvero nei confronti della Ministra de mujer e poblaciones vulnerables (che in Perù è responsabile anche per i diritti dell'infanzia e della famiglia) e con il superintendente nacional del departemento migraciones, che è l'organo nazionale che si occupa di permessi di soggiorno.
Come soluzione provvisoria, l'ambasciata in Lima, come ricordato anche dall'interrogante, aveva contattato una ONG italiana attiva in Perù, i cui responsabili si erano dichiarati in linea di principio disposti ad assumere, a tempo determinato, il signor Foco in maniera tale da consentire il rinnovo a suo favore del carnet de extranjeria e una sua permanenza in Perù fino a che non avesse trovato una nuova occupazione. L'interessato non ha ritenuto opportuno accogliere tale proposta di soluzione.
Si segnala che la legislazione peruviana attuale, alla quale deve attenersi il suddetto «Departemento de Migraciones», non consente un visto per coesione familiare di un genitore non convivente. Servirebbe quindi un provvedimento legislativo di modifica della ley de Extranjeria che, nonostante le manifestazioni di disponibilità che il signor Foco asserisce di aver ricevuto dal Ministro e dal Vice Ministro de justicia, non risulta ancora essere all'ordine del giorno del Congresso peruviano.
Da parte della nostra ambasciata si continuerà a seguire molto attentamente il caso e non si mancherà di sollevare la problematica presso le autorità locali nelle prossime occasioni utili, considerando eventualmente anche l'adozione di ogni soluzione utile e compatibile con la legislazione locale.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Mario Giro.