Testo della risposta
Atto a cui si riferisce:
C.4/09017 nell'esecuzione di pubbliche commesse o di pubblici appalti, negli ultimi tempi è invalsa la prassi di prevedere procedure di ampio valore economico, ivi compresi gli «accordi quadro»...
Atto Camera
Risposta scritta pubblicata Mercoledì 7 ottobre 2015
nell'allegato B della seduta n. 497
4-09017
presentata da
FORMISANO Aniello
Risposta. — In riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto si forniscono i seguenti elementi di risposta.
Come correttamente evidenziato dall'interrogante, la direttiva 2014/25/UE (direttiva sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE) nel considerando n. 87 richiama l'opportunità di adeguare gli appalti pubblici alle necessità delle PMI.
Sulla questione oggetto dell'interrogazione de qua interviene analogamente anche la direttiva 2014/24/UE – considerando 78 – (direttiva sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE) in base alla quale, tra l'altro, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere incoraggiate ad avvalersi del codice europeo di buone pratiche che fornisce orientamenti sull'attuazione della disciplina relativa agli appalti pubblici in modo tale da agevolare la partecipazione delle PMI. A tal fine e per rafforzare la concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero in particolare essere incoraggiate a suddividere in lotti i grandi appalti. Tale suddivisione potrebbe essere effettuata su base quantitativa, facendo in modo che l'entità dei singoli appalti corrisponda meglio alla capacità delle PMI, o su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti, per adattare meglio il contenuto dei singoli appalti ai settori specializzati delle PMI o in conformità alle diverse fasi successive del progetto... Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di andare oltre nei loro sforzi intesi a facilitare la partecipazione delle PMI al mercato degli appalti pubblici estendendo agli appalti di entità minore la portata dell'obbligo di esaminare se sia appropriato suddividere gli appalti in lotti per appalti di entità minore, obbligando le amministrazioni aggiudicatrici a fornire una motivazione della decisione di non suddividere in lotti o rendendo la suddivisione in lotti obbligatoria in determinate condizioni. Allo stesso fine gli stati membri dovrebbero anche avere la facoltà di creare meccanismi per il pagamento diretto ai subappaltatori.
Ed inoltre, non va trascurato il considerando n. 61, paragrafo 3, della medesima direttiva 2014/24/UE, per il quale non si dovrebbe ricorrere ad accordi quadro in modo improprio o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
In merito, come del resto osservato dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) nell'atto di segnalazione n. 3, del 21 maggio 2014, si deve evidenziare che l'articolo 2, comma 1-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006 prevede l'obbligo di motivazione della mancata suddivisione dell'appalto in lotti (come anche la possibilità di pagamento diretto ai subappaltatori).
In tal senso, già nell'attuale quadro positivo, ogni prassi applicativa di segno contrario, anche attraverso la dilatazione della durata degli affidamenti, risulta censurabile.
Considerato quanto sopra, si rappresenta che, in sede di recepimento delle direttive europee richiamate, saranno adeguatamente affrontate le questioni poste dall'interrogante. Ciò tenuto anche conto che il disegno di legge che conferisce delega al Governo per l'attuazione delle direttive medesime – attualmente all'esame della Camera dei deputati in seconda lettura (AC 3194) – prevede il miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai servizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi professionali dell'area tecnica. La norma specifica che i soggetti interessati da un migliore accesso al mercato dei contratti pubblici sono non solo le piccole e medie imprese e le imprese di nuova costituzione, come era previsto nel testo iniziale del disegno di legge, ma anche i piccoli e medi operatori economici e i giovani professionisti. Inoltre, la norma precisa che la finalità del miglioramento dell'accesso al mercato dei contratti pubblici deve essere attuata anche attraverso il divieto di aggregazione artificiosa degli appalti, prevedendo in particolare che la dimensione degli appalti ed il conseguente valore delle gare e dei lotti in cui queste risultino eventualmente suddivise siano adeguati al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese, nonché l'introduzione di misure premiali per gli appaltatori e i concessionari che coinvolgano i predetti soggetti nelle procedure di gara.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Graziano Delrio.