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Atto a cui si riferisce:
C.5/05564 qualsiasi importazione di prodotti alimentari non di origine animale e di prodotti destinati al contatto con gli alimenti è sottoposto, nel primo punto di entrata in Italia, a controlli dagli...



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 9 settembre 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-05564

I controlli all'importazione effettuati dagli Uffici di sanità marittima aerea e di frontiera (USMAF) del Ministero della salute sono esclusivamente sanitari a tutela della salute pubblica ed effettuati sotto la diretta responsabilità del medico.
I controlli all'importazione sugli alimenti di origine non animale e sui materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti, vengono effettuati, in applicazione di norme comunitarie e nazionali, dagli USMAF, dislocati presso i principali porti, aeroporti e punti di confine.
Tale attività di controllo viene svolta attraverso l'utilizzo di una Procedura operativa standard unificata (POS 11), la cui corretta applicazione viene verificata tramite lo svolgimento di audit periodici.
La Procedura POS 11 prevede il controllo documentale su tutte le partite presentate all'importazione, allo scopo di verificare la presenza di rischi potenziali, segnalazioni o allerta, relativamente alla merce ed al Paese di origine della merce.
Dopo tale valutazione e sulla base dell'analisi del rischio, l'Ufficio decide se sottoporre la merce ad ulteriori controlli di tipo ispettivo, volti al verificare l'identità, lo stato di conservazione, la corretta etichettatura, eccetera, o di tipo analitico, con prelievo di campioni e successive analisi svolte, con prove accreditate, presso i laboratori ufficiali: le eventuali analisi di revisione vengono effettuate presso l'Istituto superiore di sanità.
Ad oggi, l'organizzazione del sistema dei controlli ufficiali prevede che tutte le analisi su matrici prelevate dalla autorità competente, anche a livello territoriale, siano effettuate presso i detti laboratori.
Si fa presente che la quasi totalità delle attività di campionamento viene effettuata dagli USMAF e l'intervento delle ASL, di norma limitato alla verifica del rispetto del vincolo sanitario, avviene solo nei casi in cui, dopo formale richiesta, la merce viene inviata presso i magazzini dell'importatore.
Questo Ministero ritiene che l'organizzazione dei controlli preventivi all'importazione sia maggiormente tutelante, poiché le partite vengono controllate in maniera unitaria, prima della parcellizzazione territoriale che, in caso di non conformità, comporterebbe il coinvolgimento di molte autorità competenti, sia a livello regionale che territoriale, con maggiore probabilità che parte della merce non conforme possa arrivare al consumatore finale.
Il controllo sulle importazioni eseguito dagli USMAF viene registrato attraverso un sistema informatizzato in rete, che consente agli importatori di inserire direttamente i dati della merce, all'ufficio periferico di controllare tutti i dati e di procedere per via telematica fino al completamento della pratica, agli uffici centrali del Ministero di avere in tempo reale tutti i dati sulle merci che entrano nel territorio nazionale (ivi compresi quelli relativi ai destinatari, importantissimi ai fini della rintracciabilità delle partite).
Da dicembre 2014 è possibile utilizzare la cosiddetta procedura di sdoganamento in mare, in base alla quale gli USMAF, dopo l'effettuazione delle valutazioni suddette, rilasciano il Documento comune di entrata (DCE) per gli alimenti ed il Nulla osta sanitario (NOS) per gli altri prodotti nelle 24 ore antecedenti l'arrivo previsto della nave.
Ricordo che questi strumenti non sono ancora utilizzati nonostante riducono i tempi in maniera straordinaria. A Genova le procedure SUD sono al 20 per cento.
Inoltre, dopo l'implementazione dello Sportello unico doganale (SUD), gli operatori possono procedere all'importazione non appena la procedura di valutazione sanitaria viene ultimata telematicamente senza che sia necessario ritirare copia cartacea del documento autorizzativo.
Il «sistema Italia» per il controllo in frontiera presso gli USMAF, dei prodotti alimentari di origine non animale e per i materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti, è stato preso come esempio all'atto dell'entrata in vigore del regolamento CE n. 669/2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione europea.
I prodotti alimentari di origine non animale e i citati materiali che invece arrivano nel nostro Paese attraverso la prima entrata in un Paese comunitario, possono essere controllati solamente da parte delle regioni e delle ASL.
Per quanto concerne la possibilità di gestire il versamento dei tributi tramite conto a scalate, questa, in passato, era una modalità utilizzata presso alcuni USMAF, che è stata abbandonata a seguito di rilievi effettuati dal Ministero dell'economia e delle finanze, che affermavano il concetto che ad ogni prestazione deve corrispondere il relativo tributo.
Permane, comunque, la possibilità di effettuare i bonifici per via telematica.
Per gli aspetti di propria competenza, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha inteso precisare quanto segue.
La certificazione citata nell'atto di sindacato ispettivo, il nulla osta sanitario, è richiesta, secondo la normativa vigente, all'atto dell'importazione dei prodotti sottoposti a vigilanza sanitaria, e costituisce un primo importante presidio a tutela della dichiarazione doganale, attestando l'avvenuta effettuazione dei controlli di competenza da parte delle Autorità sanitarie.
Per quanto attiene all'allungamento delle procedure ed all'aggravio di costo a carico dell'operatore, si rileva che l'attività di vigilanza viene svolta, all'atto dell'importazione, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo i principi dello sportello unico doganale, istituito dall'articolo 4, comma 57, legge n. 350/2004, e disciplinato secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 242 del 4 novembre 2010.
Questa proceduta, coordinata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, comporta per gli operatori commerciali notevoli vantaggi, consistenti nella sensibile riduzione dei tempi e dei costi di sdoganamento, attraverso la possibilità di realizzare controlli di diversa natura (sanitaria e doganale) nello stesso luogo e nello stesso momento, consentendo quindi alla pubblica amministrazione, attraverso la completa interoperabilità tra i sistemi informativi in uso presso la dogana e le Autorità sanitarie, di operare una completa dematerializzazione delle procedure di controllo e di giungere così alla contrazione dei costi e dei tempi dell'attività di vigilanza.