Testo della risposta
Atto a cui si riferisce:
C.5/05881 con l'acronimo EMAS si intende il sistema comunitario di ecogestione e audit cui possono aderire volontariamente le imprese e le organizzazioni, sia pubbliche che private, aventi sede nel...
Atto Camera
Risposta scritta pubblicata Giovedì 25 giugno 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-05881
Circa il quesito posto dagli Onorevoli Carrescia e Borghi, vertente sulla possibilità di applicare, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale attuativo dell'articolo 194, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (testo unico ambientale), la riduzione delle garanzie finanziarie, del 50 per cento per le imprese registrate ai sensi del Regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni (EMAS), e del 40 per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, si rappresenta che, così come chiarito in passato dai preposti Uffici del Ministero dell'ambiente, «La disciplina applicabile dovrà medio tempore essere quella prevista dal decreto ministeriale n. 370 del 1998», come sancito dal comma 5, dell'articolo 194 citato che individua la disciplina transitoria allo scopo applicabile, la quale non prevede le riduzioni percentuali di cui sopra.
Il provvedimento attuativo ex articolo 194, comma 4, del testo unico ambientale, di cui era stata già formalizzata una bozza condivisa da alcuni Ministeri concertati, a causa del susseguirsi dei Governi negli ultimi tempi non è ancora stato definito e si trova attualmente ancora in fase istruttoria.