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Atto a cui si riferisce:
C.1/00200 premesso che: nonostante l'amianto sia stato messo al bando circa 20 anni fa con la legge 275 del 1992, studi scientifici ed epidemiologici sostengono che nei prossimi 15/20 anni...



Atto Camera

Mozione 1-00200presentato daBARGERO Cristinatesto diGiovedì 3 ottobre 2013, seduta n. 90

La Camera,
premesso che:
nonostante l'amianto sia stato messo al bando circa 20 anni fa con la legge 275 del 1992, studi scientifici ed epidemiologici sostengono che nei prossimi 15/20 anni ci sarà un forte aumento delle malattie asbesto-correlate. Il problema è quindi ancora attuale in ragione dell'utilizzo che se ne è fatto, della lunga latenza delle malattie, della presenza di molti siti contaminati;
tali considerazioni, unite all'osservazione dei dati del portafoglio INAIL, hanno consentito di formulare ipotesi in merito alla generazione di rendite dirette a superstiti e alle frequenze di eliminazione dei titolari di rendita necessarie ai fini della previsione della platea dei beneficiari del fondo;
con l'articolo 1, commi 241-246, è stata prevista l'istituzione presso l'Inail di un fondo per le vittime dell'amianto, finanziato con risorse per tre quarti dello Stato e un quarto dalle imprese;
i beneficiari del fondo sono i titolari di rendita diretta, anche unificata, ai quali sia stata riconosciuta dall'INAIL e dal soppresso IPSEMA, una patologia asbesto-correlata per esposizione all'amianto e alla fibra fiberfrax, individuato ai sensi dell'articolo 85 del testo unico;
il regolamento del «fondo vittime dell'amianto» (decreto ministeriale 12 gennaio 2011) stabilisce che la prestazione aggiuntiva sia calcolata applicando alla rendita già percepita la misura percentuale definita con decreto interministeriale. Tale prestazione è stata fissata nella misura del 20 per cento per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e del 15 per cento per il 2010;
per gli anni a decorrere dal 2011, il regolamento non fissa la misura della prestazione aggiuntiva ma ne definisce le modalità di calcolo e di erogazione. La prestazione è calcolata sulla base del rapporto tra le risorse annue effettivamente disponibili nel fondo e la spesa sostenuta dall'INAIL per le rendite erogate nell'anno di riferimento ai beneficiari del fondo ed è erogata mediante due acconti (di cui il primo pari al 10 per cento) finanziati utilizzando le risorse provenienti dal bilancio dello Stato e un conguaglio finanziato con le risorse provenienti dall'addizionale riscossa dalle imprese (articolo 2, commi 3 e 4 del decreto ministeriale 12 gennaio 2011);
al fine di conferire al fondo apposito rilievo contabile si è proceduto ad instaurare un sistema che si basa sull'istituzione di uno specifico articolo relativo ai «Recuperi e rimborsi di spese per prestazioni istituzionali dedicato ad accogliere le evidenze contabili del fondo per le vittime dell'amianto. Ugualmente, anche accade per i pagamenti contabilizzati all'interno di un apposito articolo del capitolo di uscita relativo alla contabilizzazione delle «rendite di inabilità ai superstiti» sull'assunto che tale erogazione consiste in una prestazione aggiuntiva rispetto al pagamento della rendita al beneficiario. Il completo impianto contabile inoltre prevede anche la creazione di diversi articoli tecnici tra le partite di giro relative alle «addizionali dei datori di lavoro», necessari sia per l'iniziale contabilizzazione dei finanziamenti derivanti dalle addizionali, sia il successivo riversamento al capitolo di entrata, ovvero l'eventuale restituzione ai datori di lavoro a seguito di regolazioni addizionali incassate per il fondo vittime dell'amianto;
la legge n. 244 del 2007 prevede che il fondo sia finanziato per un quarto attraverso il versamento di un'addizionale a carico delle imprese con un gettito complessivo da parte di queste di 10 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e di 7,3 milioni di euro a decorrere dal 2010;
per quanto riguarda le prestazioni aggiuntive ad oggi erogate se negli anni 2008, 2009, 2010, 2011 il pagamento è stato effettuato in acconti ma con regolarità e per il 2012 gli importi sono stati erogati entro il 30 giugno 2013, nel 2013 non si è potuto dare corso al pagamento in quanto non sono prevenuti i trasferimenti dello Stato;
la platea dei beneficiari al 2012 tra reddituali e superstiti era di 17.501 individui;
in merito alle somme non utilizzate del fondo per il triennio esse assommano a 36,2 milioni di euro, ma tenendo conto delle prestazioni aggiuntive da erogare ai nuovi beneficiari che si evidenzieranno nei prossimi anni, le risorse effettivamente utilizzabili sono valutate in 30,8 milioni di euro;
la misura della prestazione aggiuntiva nei prossimi anni decresce sensibilmente dal 18,1 per cento calcolato per il 2011 all'8,3 per cento stimato per il 2022;
nel piano nazionale amianto è prevista l'utilizzazione di 10 milioni di euro e in questa fase si potrebbe quindi utilizzare parte della somma giacente presso il fondo nazionale per la quale i Ministeri competenti a tuttora non si sono ancora pronunciati sui criteri di utilizzazione,

impegna il governo:

ad assumere iniziative per semplificare le modalità di erogazione della prestazione aggiuntiva, fissandola in una percentuale che rimanga fissa negli anni per garantire le risorse al fondo anche negli anni futuri;
ad inserire un criterio di utilizzo delle risorse finanziarie complessive disponibili, anche con riferimento al triennio 2008-2010 e pari a 30,8 milioni di euro, che tenga conto degli aventi diritto relativi agli anni successivi per i quali non potrebbe non essere garantita la copertura per l'intero periodo di consolidamento, e ad estendere come previsto dal piano nazionale amianto, la platea dei destinatari comprendendovi non solo gli attuali beneficiari professionali ma anche familiari dei medesimi colpiti da patologie amianto correlate (mesotelioma pleurico, peritoneale e altre neoplasie amianto-correlate).
(1-00200) «Bargero, Speranza, Borghi, Cuperlo, Fiorio, Portas, Boccuzzi, Antezza, Amoddio, Basso, Beni, Baruffi, Berlinghieri, Gnecchi, Lodolini, Zanin, Moscatt, Battaglia, Colaninno».