• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.4/11086 l'articolo 35 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, norma di rango costituzionale approvata con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, prevede che nelle...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11086presentato daFRACCARO Riccardotesto diGiovedì 12 novembre 2015, seduta n. 520

FRACCARO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 35 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, norma di rango costituzionale approvata con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, prevede che nelle materie non appartenenti alla competenza della regione, ma che presentano per essa particolare interesse, il consiglio regionale può emettere voti e formulare progetti. Gli uni e gli altri sono inviati dal presidente della regione al Governo per la presentazione alle Camere e sono trasmessi in copia al commissario del Governo;
nella corrente legislatura il consiglio regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol ha approvato un voto. Il titolo è il seguente: «Affinché si ripristini immediatamente l'operazione Mare Nostrum e si intervenga presso l'Unione europea per attuare rapidamente un programma di aiuto e coordinamento per i flussi di migranti provenienti dall'Africa e dal Medio Oriente»;
l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, prevede che ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 31, 32, 34, 35 e 38. I voti e i progetti approvati a livello provinciale sono pertanto equiparati ai voti approvati in consiglio regionale;
il regolamento interno del consiglio provinciale di Trento, recependo le disposizioni dello statuto speciale disciplina con l'articolo 146-bis le procedure di esame dei voti di cui agli articoli 35 e 49 dello statuto speciale, in quanto possibile, con le modalità dettate per le mozioni. Tuttavia, per essere sottoposti al consiglio, i voti devono essere sottoscritti da almeno cinque consiglieri, non possono riguardare materie appartenenti alla competenza della provincia e devono presentare per essa particolare interesse. Ai sensi dell'articolo 35 dello statuto speciale, i voti approvati dal consiglio sono inviati dal presidente della provincia al Governo per la presentazione alle Camere e sono trasmessi in copia al commissario del Governo;
il consiglio provinciale di Trento nella legislatura in corso ha approvato un solo voto; tale voto riguarda il monitoraggio sull'andamento del negoziato sul partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP) e indirizzi per il mantenimento di norme e di standard a livello europeo;
il consiglio provinciale di Bolzano, all'articolo 85-bis del regolamento del consiglio tratta il voto in modalità analoga al consiglio provinciale di Trento e si differenzia dallo stesso per la maggiore frequenza nell'utilizzo dell'istituto;
nella legislatura in corso, in provincia di Bolzano, sono stati approvati n. 16 voti sulle seguenti materie: eliminazione delle tariffe per telefonate, sms e trasmissione dati in roaming; riduzione del costo del lavoro; passaggio alla provincia delle infrastrutture ferroviarie; scambi di servizi; revisione generale delle autovetture; messa al bando degli alimenti ogm; trattato transatlantico su commercio e investimenti; doppia domiciliazione; aumento della potenza di allacciamento per il servizio di fornitura di energia elettrica ad uso domestico in regime di maggior tutela a costi invariati; tutela della domenica e dei giorni festivi; festività altoatesina invece della «Festa della Repubblica»; esclusione dell'inno di Mameli nelle scuole dell'Alto Adige; ritiro dell'interpretazione dell'Italia del protocollo dei trasporti; finanziamento ai partiti; partecipazione dei giovani migranti stabilmente residenti al servizio civile nazionale; concessione della grazia agli attivisti sudtirolesi;
i voti approvati dai consiglio provinciali di Trento e Bolzano sono stati puntualmente comunicati alle autorità statali, rispettivamente, per tramite del commissario del Governo di Trento e Bolzano. Gli atti relativi alla presentazione, alla trattazione, alla votazione e alla comunicazione al Governo sono pubblicati sulle banche dati degli atti dei consigli provinciali e del consiglio regionale in caso di voto ai sensi dell'articolo 35 dello statuto di autonomia;
per nessuno dei voti approvati in questa legislatura, al pari dei voti approvati nelle scorse legislature, risulta alcun atto ufficiale che ne documenti il recepimento, la trattazione o il rigetto a livello statale, né da parte del Governo né da parte del Parlamento. È quindi naturale supporre che i voti approvati dalle assemblee legislative delle autonomie locali non siano oggetto di un iter definitivo che ne prevede una conclusione nonostante questi siano previsti da una norma di rango costituzionale come il decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972;
la valorizzazione dell'istituto del voto, attraverso una completa regolamentazione dell’iter di trattazione a livello statale degli indirizzi politici provenienti dalle regioni, permetterebbe un rapporto istituzionale tra Stato e regioni più proficuo e dinamico. In particolare, in riferimento alla configurazione dell'ordinamento regionale repubblicano, ciò apparirebbe ancora più necessario in una fase di accentramento dei poteri decisionali a livello statale che mette a rischio i poteri riconosciuti alle regioni autonome e che ne consentono il buon governo –:
quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere per assicurare la conclusione dell’iter relativo ai voti approvati dalle assemblee legislative delle autonomie locali, anche relazionando alle medesime assemblee legislative, al fine di favorire il consolidamento dei rapporti istituzionali con la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito di uno scenario di modernizzazione istituzionale e nel segno di un regionalismo più maturo. (4-11086)