• C. 3367 EPUB Proposta di legge presentata il 15 ottobre 2015

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.3367 Nuove norme per il contrasto del fenomeno dell'intermediazione illecita di manodopera


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3367


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
FALCONE, OLIVERIO, CARELLA, CENSORE, IORI, MARZANO, MINNUCCI, PREZIOSI, RAGOSTA, RIBAUDO
Nuove norme per il contrasto del fenomeno dell'intermediazione illecita di manodopera
Presentata il 15 ottobre 2015


      

torna su
Onorevoli Colleghi! Il caporalato è un fenomeno criminale secolare che, in alcuni contesti, affonda le sue radici in un sistema di produzione che in tutta l'Europa del sud ha le stesse caratteristiche e che si nutre dello sfruttamento. Il fenomeno, dunque, è di difficile inquadramento. Il rapporto «Agromafie e caporalato» pubblicato dal FLAI-CGIL nel 2014 ha provato a inquadrarlo per quanto possibile:

          400.000 lavoratori sfruttati dai caporali. Di questi 100.000 sono in condizioni di grave assoggettamento, definite «paraschiavistiche» dal rapporto;

          80 sono gli epicentri dello sfruttamento in Italia. In 55 di questi le condizioni di lavoro risultano «indecenti»;

          più del 60 per cento dei lavoratori sotto caporale non ha accesso a servizi igienici né all'acqua corrente, mentre il 70 per cento presenta malattie (non segnalate prima dell'inizio della vita nei campi);

          25-30 euro è la paga media per una giornata anche di 12 ore, esattamente il 50 per cento in meno rispetto alla paga prevista dai contratti collettivi nazionali. Il caporale chiede a ogni lavoratore: 5 euro per il trasporto sul posto di lavoro, 1,5 euro per una bottiglia d'acqua e 3,5 euro per un panino. Circa 1.000 persone ospita il ghetto più grande d'Italia, a Rignano Garganico. I braccianti pagano un affitto ai caporali per viverci e sono costretti a farlo perché gli stessi assumono solo gente che abita nel ghetto;

          600 milioni di euro all'anno è il gettito contributivo che l'Italia perde in conseguenza del caporalato.

      Il fenomeno del caporalato può essere efficacemente contrastato e in prospettiva debellato attaccando prima di tutto gli asset dei caporali, rendendone l'azione meno efficace di quanto non sia ora, aumentando il livello di rispetto delle norme con idonee azioni di contrasto e di repressione e incentivando, rendendoli ancora più vantaggiosi, i comportamenti rispettosi della legge.
      L'articolo 12 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha introdotto nel codice penale il nuovo reato di «Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro». La definizione contenuta nell'articolo 603-bis comprende un elenco di «indici di sfruttamento»:

          1) sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

          2) sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

          3) sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

          4) sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

      Le agenzie per il lavoro – soggetti autorizzati e sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – insieme alle cooperative di lavoro agricolo potrebbero essere uno strumento in più nella lotta al fenomeno del lavoro nero e irregolare se la loro attività fosse adeguatamente inserita all'interno della normativa in materia di contrasto del caporalato.
      Alcuni studi di carattere internazionale hanno mostrato, infatti, come «(...) prevedendo forme di lavoro flessibile organizzate e regolate, la somministrazione contribuisca a eliminare le forme di lavoro più precarie: quello illegale e il sommerso (...). C’è una correlazione inversa tra i livelli di attività economiche illegali e quelli di penetrazione delle agenzie».
      Probabilmente anche per questi motivi la presenza nel settore agricolo da parte delle agenzie per il lavoro è assai limitata: solo l'1,2 per cento del totale degli avviamenti in somministrazione riguarda il settore dell'agricoltura mentre il rapporto tra il numero complessivo degli avviati in somministrazione sul totale dell'occupazione in agricoltura è pari allo 0,63 per cento.
      Per rafforzare la presenza delle agenzie per il lavoro nel settore agricolo è indispensabile in primo luogo evitare che anch'esse siano utilizzate a fini di sfruttamento dei lavoratori agricoli, per questo, la presente proposta di legge (articoli 1, 2 e 3) si pone l'obiettivo di rafforzare la presenza di soggetti controllati e controllabili nell'ambito della somministrazione di lavoro agricolo e lo fa, in primo luogo, modificando l'articolo 603-bis del codice penale in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. L'articolo 1 inserisce, infatti, anche le cooperative di lavoro agricolo e le agenzie per il lavoro tra le attività organizzate di intermediazione che, «reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori», sono punite con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ciò al fine di impedire che, anche attraverso queste forme di intermediazione, possa passare lo sfruttamento dei lavoratori agricoli.
      L'articolo 2, comma 1, mira, inoltre, ad ampliare i requisiti per l'autorizzazione delle agenzie per il lavoro previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, inserendovi anche il rispetto delle disposizioni del citato articolo 603-bis del codice penale a tutela del diritto del lavoratore in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Il comma 2, quale ulteriore rafforzamento del contenuto del comma 1, modifica l'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003 prevedendo che, in caso di violazione dell'articolo 603-bis del codice penale da parte delle agenzie per il lavoro, in aggiunta alla sanzione penale sia disposta la cancellazione dall'albo.
      Infine, l'articolo 3 introduce alcune modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di lavoro agricolo di qualità. In sintonia con le norme precedenti si prevede che sia le cooperative di lavoro agricolo che le agenzie per il lavoro siano inserite nella rete del lavoro agricolo di qualità. Per entrare a far parte della rete, le agenzie per il lavoro dovranno essere in regola con la disciplina stabilita dall'articolo 603-bis del codice penale in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
torna su
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 603-bis del codice penale, in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).

      1. Al primo comma dell'articolo 603-bis del codice penale, dopo le parole: «di intermediazione,» sono inserite le seguenti: «anche tramite le agenzie per il lavoro e le società cooperative,».

Art. 2.
(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di requisiti per l'autorizzazione delle agenzie per il lavoro).

      1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 5, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «g-bis) il rispetto delle disposizioni dell'articolo 603-bis del codice penale a tutela del diritto del lavoratore in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro»;

          b) all'articolo 18, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:
      «4-quater. In caso di violazione dell'articolo 603-bis del codice penale da parte delle agenzie di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), in aggiunta alla sanzione penale è disposta la cancellazione dall'albo».

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di lavoro agricolo di qualità).

      1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,

con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'alinea, dopo le parole: «le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile» sono inserite le seguenti: «, le cooperative di lavoro agricolo di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle attività produttive 23 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 lugli 2004, e le agenzie di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,»;

          b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «c-bis) per quanto riguarda le agenzie per il lavoro, essere in regola con la disciplina stabilita dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e con le disposizioni dell'articolo 603-bis del codice penale».