• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/00948 SERRA, MANGILI, CAPPELLETTI, SCIBONA, GAETTI, MOLINARI, BERTOROTTA, MORONESE, NUGNES, VACCIANO, GIARRUSSO, CAMPANELLA, FUCKSIA, BOCCHINO, LEZZI, PAGLINI, DONNO, FATTORI, CASALETTO, DE...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-00948 presentata da MANUELA SERRA
giovedì 3 ottobre 2013, seduta n.118

SERRA, MANGILI, CAPPELLETTI, SCIBONA, GAETTI, MOLINARI, BERTOROTTA, MORONESE, NUGNES, VACCIANO, GIARRUSSO, CAMPANELLA, FUCKSIA, BOCCHINO, LEZZI, PAGLINI, DONNO, FATTORI, CASALETTO, DE PIETRO, MORRA, BENCINI, ROMANI Maurizio, MARTELLI, CASTALDI, CIOFFI - Ai Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute - Premesso che:

l'impianto termoelettrico di Ottana energia, nell'area industriale di Ottana (Nuoro), comprende due caldaie alimentate ad olio combustibile a basso tenore di zolfo per la produzione di vapore surriscaldato ad alta pressione e due turbo-alternatori per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva di 100 MWe. Vengono inoltre prodotte varie utility essenziali per le altre realtà industriali presenti nel sito, quali: aria compressa, azoto, acqua demineralizzata e soprattutto vapore a due livelli di pressione differenti, necessario per l'impianto chimico dedito alla produzione di PTA (acido tereftalico purificato) e PET (polietilene tereftalato). Il ciclo si chiude su due torri di raffreddamento a tiraggio forzato per il raffreddamento del ciclo termico;

si apprende da notizie di stampa della decisione di convertire la centrale termoelettrica di Ottana energia in una centrale a carbone;

al riguardo il comitato "Cittadini liberi", da tempo impegnato per la difesa del territorio e dei diritti dei cittadini, esprime grande preoccupazione per il progetto considerato un ennesimo sopruso che vede i cittadini, ancora una volta, subire, impotenti, le scelte delle amministrazioni che hanno dimostrato negli anni una totale incapacità di gestire il territorio, in quanto sono state sempre proposte soluzioni che non hanno dato garanzie né sotto l'aspetto ambientale, né sotto l'aspetto economico per la Sardegna;

nella notte fra domenica 14 e lunedì 15 aprile 2013 i cittadini hanno udito un'esplosione, che ha fatto presupporre il verificarsi di un incidente all'interno dell'impianto, sul quale sono in corso procedimenti di indagine a cura della procura di Nuoro;

a giudizio degli interroganti va ricordato come siano disponibili e normati (decreto legislativo n. 152 del 2006) anche oli combustibili con bassissimo contenuto di zolfo (STZ, senza tenore di zolfo) inferiore allo 0,3 per cento rispetto al BTZ (basso tenore di zolfo) (inferiore all'1 per cento). Pertanto sarebbe necessario che il management di Ottana energia chiarisca un eventuale uso di combustibili differenti da olio combustibile BTZ, non con finalità migliorative rispetto alla quantità e qualità delle emissioni. In tale contesto viene proposto un progetto che consiste nella conversione di una della caldaie attualmente alimentate a BTZ verso la combustione di polverino di carbone. La caldaia dell'impianto in realizzazione avrà una potenzialità termica massima di 115 MWt (equivalente ad una produzione di vapore di 150 tonnellate all'ora);

risulta agli interroganti che sono state proposte opzioni alternative, tra le quali: l'installazione di una nuova unità termica in grado di fornire solamente i vapori necessari e approvvigionarsi di energia elettrica dalla rete nazionale o la realizzazione di un impianto cogenerativo per fornire vapore ed energia elettrica alle utenze del sito, attraverso un nuovo ciclo termico o con un revamping sul ciclo esistente. Mentre le opzioni tecniche considerate sono il ciclo termoelettrico attuale alimentato da un combustibile a minor costo (carbone) o il ciclo termico con un combustibile più costoso (gas) ma con una tecnologia più efficiente (turbina a gas con recupero);

considerato che, a parere degli interroganti:

tra le alternative e le opzioni tecnologiche disponibili non viene mai presa in considerazione la presenza e l'utilizzazione della centrale idroelettrica del Taloro (Nuoro) di 340 MWe (Taloro 240 MWe; Taloro 1° salto 41,6 MWe; Taloro 2° salto 26,4 MWe; Taloro 3° salto 6,3 MWe; stazione di pompaggio Benzone 8 MWe); la sua possibile convertibilità in centrale idroeloicofotovoltaica permetterebbe di valorizzare le centrali esistenti e lo sviluppo della produzione energetica da impianti fotovoltaici all'interno dell'area industriale di Ottana, oltre alla possibilità che gli esuberi di energia in rete vengano utilizzati per il pompaggio dell'acqua dal serbatoio inferiore (Cucchinadorza) a quello superiore (Gusana). La scelta proposta sembrerebbe invece essere per il gruppo termico convertito a carbone, che costituirà il gruppo principale in marcia per la produzione di energia elettrica, vapore ed utilità per il sito. Durante i periodi di manutenzione, stimati in circa un mese all'anno, o in emergenza, la continuità di esercizio della centrale di Ottana energia SpA verrà garantita dal gruppo termico ancora alimentato a BTZ che fungerà da back-up. Questa modalità di esercizio potrebbe essere plausibile (pur non disponendo dell'AIA, autorizzazione integrata ambientale e dei dati di esercizio dell'impianto esistente per poter verificare nel dettaglio) e, ove si arrivi a non assoggettare a VIA (valutazione impatto ambientale) l'impianto, come pure a una nuova AIA, tale condizione dovrà essere oggetto di una prescrizione autorizzativa;

va ricordato infatti che una procedura di verifica di assoggettabilità a VIA si può concludere sia con una non necessità di VIA, ma anche con una non necessità di VIA condizionata da prescrizioni di carattere ambientale e/o di esercizio, finalizzate ad evitare sviluppi futuri distorti come un eventuale futuro esercizio contestuale di entrambe le unità, ad olio e a carbone. Il tutto costituirebbe una modifica sostanziale da assoggettare a VIA e a nuova AIA e quindi non potrebbe essere consequenziale;

non è chiaro peraltro il passaggio da una all'altra configurazione in quanto il progetto prevede un impianto esistente da 100 MWe ma non lo si qualifica sotto il profilo termico, dato fondamentale per valutare correttamente gli impatti ambientali, in quanto fornisce il dato di consumo di combustibile (nelle condizioni a regime) e quindi l'entrata in caldaia di contaminanti caratteristici dei diversi combustibili e relative emissioni. Per la nuova unità si parlerebbe invece di 115 MW termici; considerando che una centrale a vapore possiede un rendimento in produzione di energia elettrica intorno al 38 per cento si potrebbe stimare che le due unità esistenti abbiano una capacità termica nominale intorno a 260 MWt ovvero verrebbe sostituita una unità da 130 MW termici con una da 115 MW termici;

per questi motivi sarebbe importante mettere a disposizione l'AIA esistente come pure i rapporti del gestore e di Arpa per poter verificare alcune affermazioni contenute nella relazione progettuale quali: "Dal punto di vista delle emissioni in atmosfera, la nuova configurazione prevista è progettata per non aumentare i valori di emissione rispettando quelli che ad oggi sono i limiti previsti per l'impianto. Inoltre, come da tabella successiva, considerando lo spinto de-rating previsto sul gruppo termico che verrà alimentato a carbone, la quantità totale di emissioni autorizzate in atmosfera su base annuale verrà ridotta complessivamente di circa il 48%";

considerato inoltre che:

relativamente alle criticità riguardanti il quadro ambientale come qualità dell'aria e inadeguatezza dei sistemi di controllo gli interroganti ritengono sollevare le osservazioni che seguono;

l'ARPA (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) Sardegna è il soggetto competente a gestire la rete di monitoraggio della qualità dell'aria. La rete è costituita da 44 centraline automatiche di misura, di cui 4 non attive, dislocate nel territorio regionale; nella provincia di Nuoro sono presenti 6 centraline così dislocate: Macomer (una), Nuoro città (tre), Ottana (una), Siniscola (una). È evidente come non possa essere considerato sufficiente l'impiego di una singola centralina per un'adeguata caratterizzazione della qualità dell'aria dell'area industriale della piana di Ottana e in particolare per le ricadute sul centro abitato, anche in relazione all'adeguamento al decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 155 (recepimento della direttiva europea 2008/50/CE), che prevede la riduzione del 20 per cento dell'esposizione al PM2,5 (particulate matter) entro il 2020 rispetto ai valori del 2010 e l'obbligo di riduzione al di sotto di 25 microgrammi al metro cubo sempre entro il 2020. A tale riguardo non viene riportato nessun dato, pur esaminando i rilievi della qualità dell'aria misurati durante il 2010 e forniti da ARPA Sardegna che comprendono anche le stazioni di monitoraggio situate nell'area urbana di Nuoro. Tali dati peraltro non coincidono geograficamente con quelli forniti dallo studio dei dati meteorologici relativi alle località di Ottana, Orani, Illorai e Ghilarza. Sono evidenti le carenze e i limiti metodologici nelle valutazioni ante operam della qualità dell'aria, tali da inficiare qualsiasi deduzione a sostegno di qualsiasi iter autorizzativo;

relativamente ai valori di emissione, per correttezza metodologica si sarebbero dovute mettere a confronto le emissioni della singola caldaia (non di entrambe) prima e dopo le modifiche effettuate per la combustione del polverino di carbone in sostituzione dell'olio combustibile BTZ. Sarebbe stato opportuno, come sopra evidenziato, anche verificare l'alternativa rappresentata dalla combustione di oli combustibili con bassissimo contenuto di zolfo inferiori allo 0,3 per cento rispetto al BTZ. Inoltre vengono menzionate le polveri totali e non le varie frazioni (PM10, PM2,5, PM0,1, ultrafine e nanoparticelle), non considerando che il passaggio da un combustibile liquido a un combustibile solido determina appunto l'incremento delle frazioni più sottili e più insidiose sul piano sanitario delle emissioni. Infine non viene mai dichiarata la messa fuori uso della seconda caldaia anche se se ne fa intravedere un diverso uso, peraltro non vincolante come già ricordato. Tutto questo basta per inficiare ogni deduzione a sostegno di qualsiasi iter autorizzativo;

in pratica, il proponente il progetto afferma che la nuova unità avrà la stessa identica configurazione di una delle due unità ad olio combustibile per quanto concerne sia i limiti sia la portata dei fumi. Pertanto afferma che passando da due unità ad olio ad una a carbone in funzione e una ad olio di riserva le emissioni si ridurranno quasi esattamente della metà come se venisse a cessare l'esercizio di una delle due unità. Ciò non è verosimile perché il carbone non ha un comportamento esattamente identico all'olio combustibile anche considerando i differenti poteri calorifici. Quanto sopra è confermato dal fatto che la nuova unità avrà (secondo l'ipotesi sopra formulata) una capacità termica nominale inferiore rispetto alla unità ad olio sostituita (115 contro 130 MWt). Ma di questo il proponente dovrebbe dare conferma esplicita. Inoltre il confronto andrebbe fatto più che sulle quantità di emissioni autorizzate per gli impianti esistenti (portata annua per concentrazioni limite dei singoli contaminanti) sulle quantità effettivamente emesse negli ultimi anni (portate reali per concentrazioni emesse registrate) anche se difficilmente riscontrabili per l'inadeguatezza dei sistemi di controllo;

se viene fermata una centrale vetusta, ma raramente in funzione, e una più moderna è in funzione in continuo, è evidente che, a parità di condizioni, l'impatto reale aumenta anziché diminuire. Per questo occorre che vengano dichiarati i dati dell'esercizio attuale che non sono disponibili né nella relazione che accompagna il progetto né in altre fonti pubbliche fruibili;

in particolare dalla relazione si apprende che i limiti inquinanti d'impianto esistenti (e futuri) sono i seguenti: monossido di carbonio inferiori a 250 mg/Nm3; ossidi di azoto inferiore a 451 mg/Nm3; ossidi di zolfo inferiore a 1.700 mg/Nm3; particolato solido PM10 inferiore a 50 mg/Nm3. Non essendo esplicitato, si deve supporre che tali limiti si riferiscono a fumi normalizzati secchi al 3 per cento di ossigeno;

va rilevato pertanto che: la realizzazione (sostituzione) di una unità ad olio con un'altra ad olio di pari dimensione determinerebbe una riduzione dei limiti emissivi per alcuni parametri per effetto della normativa vigente (decreto legislativo n. 152 del 2006): le polveri si dovrebbero abbassare a 30 mg/Nm3, gli ossidi di azoto a 400 mg/Nm3; la realizzazione di una nuova centrale a carbone determina l'applicazione dei limiti corrispondenti ovvero, per rimanere ai contaminanti principali considerati: 1.700 mg/Nm3 per gli ossidi di zolfo, 600 mg/Nm3 per gli ossidi di azoto e 30 mg/Nm3 per le polveri (fumi normalizzati secchi al 6 per cento di ossigeno) ovvero (al 3 per cento di ossigeno): 1.416 mg/Nm3 per gli ossidi di zolfo, 500 mg/Nm3 per gli ossidi di azoto, 25 mg/Nm3 per le polveri;

di conseguenza nei calcoli di emissione annua forniti dal proponente per evidenziare l'invarianza delle emissioni complessive non si afferma che, per l'unità a carbone nuova, andrebbero (nel caso degli ossidi di zolfo e delle polveri) previste emissioni inferiori e non pari a quelle attuali. Pertanto affermare che l'impatto sarà invariato significa piuttosto sostenere che, nonostante le norme impongano (perlomeno per ossidi di zolfo e polveri) emissioni inferiori per le centrali a carbone nuove rispetto alle centrali a olio combustibile esistenti, tale potenziale effetto positivo non si verrà a determinare ovvero l'impatto sarà superiore a quello da attendersi per la modifica proposta. Se questo vale per le emissioni massiche, a parità di condizioni, varrà anche per le ricadute ambientali e sanitarie. In altri termini la modifica progettuale dovrebbe determinare (per i contaminanti considerati, ad eccezione degli ossidi di azoto) un miglioramento emissivo che, invece, non si determinerebbe, secondo i proponenti, rimanendo invariato. È evidentemente come queste affermazioni siano superficiali e lacunose;

una delle possibili motivazioni addotte parrebbe la seguente, quando si esclude l'alternativa della realizzazione di una nuova unità ad olio con un'altra sempre ad olio combustibile magari a bassissimo contenuto di zolfo: l'intervento, sebbene standardizzato, contiene alcuni elementi di criticità dal punto di vista di processo, necessitando di raddoppiare in pochi secondi la produzione di vapore in caso di disservizi della produzione chimica, che è impianto a rischio di incidente rilevante ai sensi della normativa "Seveso". Si lega pertanto la scelta progettuale, oltre a malcelate convenienze economiche, al soddisfacimento dei fabbisogni termici (vapore) dell'impianto chimico limitrofo. Tale aspetto risulta poco chiaro e contraddittorio;

infatti, se l'impianto da realizzarsi deve comunque essere in grado di raddoppiare in pochi secondi la produzione di vapore in caso di disservizi della produzione chimica, la scelta progettuale non sembra la più idonea per garantire tale esigenza, considerando che la produzione di vapore prevista con la nuova unità a carbone è di 150 tonnellate all'ora rispetto alla attuale capacità di 450 tonnellate all'ora. Il progetto prevede addirittura una minore produzione di vapore, non essendo indicato quali siano i fabbisogni di punta dell'impianto chimico, come pure se effettivamente la nuova unità a carbone sia in grado di raddoppiare in pochi secondi la produzione di vapore: non sembrerebbe, date le premesse ovvero le esigenze indicate, che la scelta progettuale proposta sia la soluzione migliore sul piano tecnico, ambientale e sanitario. Anzi sembrano emergere solo le convenienze economiche del proponente a scapito degli interessi collettivi sull'ambiente e la salute;

un ulteriore aspetto da esplicitare in maniera adeguata è quello relativo agli incidenti. Come anche indicato nella relazione del progetto il polverino di carbone è maggiormente esposto a rischi di formazione di miscele esplosive rispetto all'olio e dunque più parti impiantistiche dovranno possedere caratteristiche costruttive e gestionali tali da ridurre tale importante rischio (per i lavoratori in primis). La relazione però anche in questo campo è generica così da non potersi valutare la bontà progettuale;

inoltre il progetto non prende in considerazione la sua prossimità di localizzazione con la zona di protezione speciale (ZPS ITB023051) "altopiano di Abbasanta", area facente parte della rete Natura 2000 e pertanto di rilevante interesse conservazionistico europeo, distante appena 750 metri dall'intervento proposto dal progetto stesso;

l'altopiano, già classificato come important bird area (IBA 179 altopiano di Abbasanta e lago Omodeo) include un comprensorio esteso 20.120 ettari, situato tra Borore, Birori, Silanus, Bolotana, Ottana e Sedilo, di grande pregio ornitologico per la presenza di nibbio reale, gallina prataiola, occhione, piviere dorato, ghiandaia marina, calandra e di numerose altre specie che sono elencate nell'allegato I della direttiva "Uccelli" 2009/147/CE e/o che godono della particolare protezione per le quali la Regione Sardegna adotta provvedimenti prioritari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela dei loro habitat (allegato alla legge regionale n. 23 del 1998);

occorre evidenziare che la gallina prataiola (Tetrax tetrax) costituisce una delle specie di maggiore interesse conservazionistico (specie prioritaria) fra quelle presenti nel territorio dell'Unione europea, a causa del forte declino subito dalle popolazioni europee di questa specie a seguito della riduzione degli ecosistemi erbacei naturali e seminaturali, una volta assai diffusi e attualmente soggetti a importanti trasformazioni dovute al loro crescente utilizzo agricolo e insediativo;

la Regione Sardegna ha commissionato nel 2011 un "piano d'azione per la salvaguardia e il monitoraggio della gallina prataiola e il suo habitat in Sardegna", che costituisce il riferimento principale per la tutela di questa specie prioritaria. Il piano attribuisce un grado di minaccia alto agli insediamenti commerciali e industriali e alla loro espansione nell'habitat della specie, in particolare nella ZPS "altopiano di Abbasanta", che ospita attualmente circa un terzo della popolazione italiana di questa specie seriamente minacciata di estinzione. La Gallina prataiola infatti figura nell'elenco delle specie "in pericolo" (endangered) della recente Lista rossa dei vertebrati italiani e il suo status di conservazione viene considerato a livello regionale sfavorevole/ cattivo;

la ZPS "altopiano di Abbasanta" è caratterizzata inoltre dalla presenza di habitat prioritari rappresentati da percorsi substeppici, matorral arborescenti di laurus nobilis e stagni mediterranei temporanei (questo ultimo non citato nella scheda formulario standard della ZPS), e altri habitat di interesse conservazionistico quali dehesas, fiumi mediterranei a flusso intermittente e permanente, eccetera;

in merito alla ZPS, l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente ha avviato, a giugno 2010, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una procedura finalizzata alla rettifica parziale del suo perimetro, prevedendo lo scorporamento di una porzione ai confini dell'area industriale di Ottana, ricadente nei comuni di Bolotana e Noragugume. La riperimetrazione è stata motivata dal fatto che al momento dell'istituzione della ZPS non si era tenuto conto della pianificazione esistente (il piano regolatore territoriale dell'area di sviluppo industriale della Sardegna centrale, decreto del Presidente della Giunta regionale n. 364 del 1975), che ha portato, sin dagli anni '70, all'attuazione di un insieme di interventi di carattere industriale, artigianale, infrastrutturale, con conseguente forte antropizzazione dell'area che, alla data di istituzione della ZPS, risultava di fatto priva di quelle valenze naturalistiche di pregio costituenti i requisiti per l'individuazione dei siti della rete Natura 2000. L'area, inoltre, risultava marginale riguardo al perimetro della ZPS e, in conseguenza degli effetti dell'antropizzazione, priva di componenti ambientali di pregio con riferimento agli habitat e alle specie di interesse comunitario citati nel formulario standard del sito della rete Natura 2000;

tali motivazioni, a parere gli interroganti, sono del tutto infondate e non sono correlate con la salute dell'uomo o la sicurezza pubblica, né tantomeno con altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. Buona parte dell'area oggetto dello scorporo, al contrario, ha un'alta valenza ambientale, come fra l'altro si desume dallo Studio di Incidenza ambientale presentato nell'ambito di un progetto di un impianto di produzione di energia rinnovabile solare nell'area industriale di Ottana a cura dell'ENAS (Ente acque della Sardegna) in relazione all'accordo di collaborazione tra Assessorato dell'industria, ENAS e Sardegna ricerche del 27 novembre 2011, nell'area oggetto della riperimetrazione;

in detto studio è stata accertata la presenza della gallina prataiola, specie prioritaria, e di altre specie di interesse conservazionistico proprio nell'area proposta allo scorporo che risulta fra l'altro caratterizzata dall'habitat prioritario "percorsi substeppici";

a giudizio degli interroganti è necessario evidenziare che il comma 4 dell'art. 6 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE, applicabile anche alle ZPS, prevede che "Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico". In ogni modo l'art. 6 della direttiva Habitat prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, sia soggetto a procedura di valutazione di incidenza ambientale, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. La valutazione si applica inoltre anche a qualsiasi piano o progetto che, pur sviluppandosi all'esterno, può comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito;

anche l'art. 4, paragrafo 4, della direttiva "Uccelli" (2009/147/CE) stabilisce che "Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative in considerazione degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercano inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione". Tale concetto viene rafforzato nella "Guida all'interpretazione dell'art. 6 della direttiva Habitat" della Commissione europea che sottolinea l'importanza dell'applicazione delle salvaguardie di cui all'art. 6, paragrafo 3, alle pressioni di sviluppo all'esterno di un sito Natura 2000, che possano avere incidenze significative su di esso. Viene tra l'altro evidenziato che "la procedura dell'art. 6, paragrafi 3 e 4, è attivata non dalla certezza ma dalla probabilità di incidenze significative sugli habitat e sulle specie derivanti non solo da piani o progetti situati all'interno di un sito protetto, ma anche da quelli al di fuori di esso";

il progetto proposto nella sostanza non fornisce gli elementi necessari che possano escludere incidenze significative sulla ZPS "altopiano di Abbasanta", come prevede la normativa comunitaria e nazionale in materia che sono finalizzate a contribuire alla salvaguardia della biodiversità e ad assicurare il mantenimento delle specie selvatiche e degli habitat presenti nei siti della rete Natura 2000 in uno stato di conservazione favorevole;

considerando infine che:

un'ulteriore osservazione riguarda la valutazione dell'impatto sul comparto del rumore ambientale (inquinamento acustico) derivante dalle principali modifiche dell'impianto proposto;

anche in questo caso le valutazioni riguardano esclusivamente l'area della zona industriale e il rispetto della zonizzazione acustica del Comune di Ottana, il cui abitato è distante circa 2 chilometri in linea d'aria;

per le misure di verifica del rumore ambientale atteso sono stati utilizzati 5 punti recettori, tutti localizzati all'interno dell'area industriale di Ottana. In particolare i recettori R1 e R5, situati al confine ovest dell'area industriale, in prossimità della ZPS, hanno fatto registrare valori diurni rispettivamente di 63,3 e 44,3 dB (decibel) e notturni di 48,2 e 46,3 dB. La ZPS "altopiano di Abbasanta" a tutti gli effetti deve essere considerata "area particolarmente protetta" e per essa valgono i limiti imposti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 che prevedono valori limite di immissione per le aree particolarmente protette (classe I) di 50 dB durante il periodo diurno e di 40 dB per quello notturno;

in relazione a quanto registrato nei recettori R1 e R2, è probabile che detti valori limite possano essere superati nella ZPS, violando così quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di inquinamento acustico e determinando probabili effetti negativi sulle specie selvatiche (perturbazione delle specie) e sugli habitat (deterioramento di habitat). Infine occorre segnalare che non sono stati presi in considerazione i piani di zonizzazione acustica dei Comuni di Noragugume e di Bolotona i cui confini territoriali distano appena 200 metri in linea d'aria dall'intervento proposto,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

quali atti, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano adottare al fine di accertare la totale assenza di pericoli da parte del progettato impianto per l'ambiente circostante, e per acquisire elementi in merito all'inquinamento derivante dalla centrale a carbone di Ottana, in considerazione del fatto che l'uso del carbone come prevalente fonte di combustione è un fattore di peggioramento della situazione esistente sia per la qualità dell'aria, con il previsto incremento delle emissioni che produrranno ulteriori effetti nefasti sugli ecosistemi, sull'ambiente naturale ed agricolo in un territorio, come quello della piana di Ottana, che basa la sua peculiare economia proprio sull'attività pastorizia ed agricola, sia per la salute delle persone e degli esseri viventi in quanto l'inquinamento prodotto da combustibili è indubbia causa dell'insorgenza di gravi patologie;

se l'impianto garantirà emissioni nell'atmosfera, nel terreno e nelle acque che non comporteranno alcun tipo di rischio per i lavoratori coinvolti nel processo, per le popolazioni delle aree urbane circostanti e per le specie animali e vegetali, considerando che l'impianto citato è ubicato in prossimità della zona di protezione speciale (ZPS ITB023051) denominata "altopiano di Abbasanta", area facente parte della rete Natura 2000 e pertanto di rilevante interesse conservazionistico europeo e distante appena 750 metri dall'intervento proposto dal progetto stesso;

se siano stati o saranno redatti un'analisi dei rischi ed un piano delle emergenze;

quali iniziative intendano intraprendere per dare risposta alle numerose criticità rilevate e se tali criticità non possano essere tali da inficiare il sostegno a qualsiasi iter autorizzativo al progetto stesso;

quali iniziative di competenza ritengano adottare, alla luce della preoccupazione espressa dalla comunità locale, al fine di tutelare i principi di partecipazione, coinvolgimento e informazione nei confronti degli stessi cittadini e se inoltre non intendano avviare un tavolo istituzionale con tutti i soggetti coinvolti al fine di analizzare il progetto di Ottana energia anche in considerazione delle numerose criticità;

se non considerino opportuno, infine, armonizzare la politica nazionale energetica alle più avanzate applicazioni rivolte alla ricerca dell'energia pulita nel rispetto della tutela della salute umana, del mantenimento dell'equilibrio dell'ecosistema e delle condizioni ambientali del territorio.

(4-00948)