• C. 199 Proposta di legge presentata il 15 marzo 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.199 Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, in materia di natura, organizzazione e gestione amministrativa dei partiti politici


Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 199


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
DI LELLO, DI GIOIA, LOCATELLI, PASTORELLI
Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, in materia di natura, organizzazione e gestione amministrativa dei partiti politici
Presentata il 15 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge è volta a dare attuazione all'articolo 49 della Costituzione che prevede la regolamentazione giuridica dei partiti politici, imponendo che essi, al loro interno, garantiscano una partecipazione democratica degli iscritti.
      È un tema, quello di un'organizzazione democratica e trasparente interna ai partiti, rimasto insondato e costante nella storia dell'Italia repubblicana – a cominciare dal varo della Carta costituzionale – divenuto oggi indispensabile per assicurare l'effettività della sovranità popolare. Non si deve dimenticare, infatti, che sono i cittadini i titolari del potere politico attraverso la libera associazione prevista dall'articolo 49 della Costituzione, mentre i partiti, elementi fondanti del costituzionalismo liberaldemocratico, sono lo strumento attraverso cui partecipare alla vita politica nazionale.
      I partiti sono organizzazioni proprie della società civile che hanno contribuito in maniera determinante alla ricostruzione del nostro Paese nel dopoguerra e al consolidamento del valore della Patria repubblicana, prima, e dell'Unione europea, poi. Essi sono protagonisti della vita politica e istituzionale dello Stato italiano e svolgono, oltreché funzioni pubbliche, funzioni costituzionalmente rilevanti, perché trovano fondamento nel citato articolo 49 della Costituzione.
      Non possono, quindi, essere lesi nell'autonomia, cosiddetta interna, senza con ciò ledere il ruolo fondamentale che la Costituzione assegna agli stessi. I partiti politici sono infatti il principale, se non unico, strumento attraverso cui si esprime il pluralismo politico dei cittadini, i quali, per il loro tramite, possono partecipare quotidianamente alla determinazione della politica nazionale.
      Ancora oggi, dopo oltre sessanta anni, potremmo dire, parafrasando Calamandrei, che resta «tradito» lo spirito della Costituzione che anelava a una tempestiva definizione legislativa volta a garantire un'organizzazione democratica dei partiti che, come disse Costantino Mortati, rientrava nella più ampia esigenza di democraticità di tutta la società italiana uscita mortificata dal ventennio fascista. Lo stesso Mortati, intervenendo all'Assemblea Costituente disse «Noi abbiamo disposto che questa democraticità si attui non solo nell'organizzazione dei poteri statali, bensì anche in tutti gli organismi inferiori di carattere non solo pubblico, ma anche privato. Abbiamo infatti stabilito l'obbligo della democratizzazione dei sindacati, delle aziende private: abbiamo parlato di spirito democratico persino per l'esercito. Mi pare che sarebbe assai strano prescindere da questa esigenza di democratizzazione proprio nei riguardi dei partiti, che sono la base dello Stato democratico».
      «È nei partiti infatti che si preparano i cittadini alla vita politica e si dà modo ad essi di esprimere organicamente la loro volontà; è nei partiti che si selezionano gli uomini che rappresenteranno la nazione nel Parlamento. Mi pare quindi che non si possa prescindere anche per essi dall'esigere una organizzazione democratica...». Di poi, il relatore alla Commissione dei settantacinque sul titolo «Dei rapporti politici», riferendosi al diritto di associarsi liberamente in partiti ebbe modo di dire «Fu pesato parola per parola dalla Commissione, che esso è frutto indubbiamente di qualche transazione fra i commissari, ma che molti altri punti restano ancora da definire, per esempio il riconoscimento giuridico dei partiti, il loro spirito e metodo democratico, i fini che i partiti si propongono, l'esame dei bilanci dei partiti, e soprattutto le funzioni costituzionali da affidare ai partiti. Lasciamo fare qualche cosa anche al legislatore futuro. Non preoccupiamoci di scrivere nella Costituzione tutto quello che su ciascun argomento può essere detto. Qui affermiamo il principio del riconoscimento dei partiti. Venire poi all'applicazione di questo riconoscimento e vedere l'ampiezza che avrà, sarà compito importante del legislatore futuro».
      L'interrogativo riguardante la possibilità di considerare sussistente il metodo democratico nell'attività esterna dei partiti laddove essi non hanno una struttura democratica della loro vita interna, rappresenta ancora oggi un nodo dicotomico tra democrazia dei partiti e democrazia nei partiti che, a fronte di una sempre più insistita richiesta sociale di regolazione, il legislatore è chiamato inesorabilmente a sciogliere.
      È di tutta evidenza come l'effettiva possibilità, per i cittadini, di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale abbia necessità di una serie di garanzie che investono anche vicende interne ai partiti politici. Nell'attuale sistema politico, la selezione dei candidati (e futuri eletti) alle cariche politiche è affidata esclusivamente agli organi di partito, con notevole alterazione dei princìpi a fondamento del suffragio universale consacrati nell'articolo 48 della Costituzione. La democrazia interna ai partiti, nei sistemi elettorali a prevalente contenuto maggioritario, è divenuta, quindi, indispensabile per ristabilire l'effettività della sovranità popolare e garantire anche la legittima e regolare titolarità dei rimborsi elettorali.
      Si tratta di assicurare la possibilità del ricambio alla guida del partito, di salvaguardare l'espressione del dissenso interno, la partecipazione delle minoranze agli organi deliberativi, la disponibilità delle strutture, dei mezzi e degli organi di informazione ufficiali del partito, e soprattutto la disciplina delle procedure per la scelta dei candidati, lasciando all'autonomia statutaria le modalità di attuazione di tali regole.
      La proposta di legge consta di 19 articoli suddivisi in cinque diversi titoli.
      L'articolo 1 definisce i partiti politici come libere associazioni aventi la finalità di concorrere a determinare la politica nazionale, regionale e locale e riconosce loro natura giuridica di associazioni riconosciute, dotate di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
      L'articolo 2 reca la definizione di metodo democratico, principio applicabile – come auspicava Mortati – tanto all'azione politica, quanto all'organizzazione interna, ai procedimenti decisionali, alla selezione del gruppo dirigente dei partiti, al fine di garantire i diritti degli iscritti di incidere concretamente sulle determinazioni adottate dal partito.
      L'articolo 3 individua quali requisiti costitutivi dei partiti politici la pluralità di persone, il patrimonio, il nome, il simbolo e il progetto politico.
      L'articolo 4 stabilisce che il partito abbia un proprio statuto che ne definisca il progetto politico, l'organizzazione, il simbolo e l'ordinamento interno. Lo statuto è adottato con atto pubblico ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dalla data di iscrizione del partito nel registro delle persone giuridiche ai sensi dell'articolo 1 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Detta pubblicazione è condizione necessaria per accedere a tutte le forme di finanziamento pubblico. Il comma 4 del medesimo articolo disciplina il contenuto dello statuto. Vi è, inoltre, la prescrizione di un sito internet istituzionale ai fini della massima trasparenza.
      L'articolo 5 regola l'anagrafe degli iscritti, perno della nuova e moderna qualità di iscritto, stabilendo che deve essere gestita nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Inoltre, è previsto che entro il 31 gennaio di ogni anno sia depositata, presso le Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, l'anagrafe degli iscritti di ciascun partito per l'anno precedente. Tale deposito è condizione necessaria per accedere a tutte le forme di finanziamento pubblico.
      L'articolo 6 specifica l'attuazione delle disposizioni contenute nella legge alle articolazioni territoriali in cui possono organizzarsi i partiti politici.
      L'articolo 7 disciplina le assemblee degli iscritti, le relative competenze e modalità di partecipazione.
      L'articolo 8 individua gli organi esecutivi dei partiti, distinguendo quelli collegiali da quello monocratico e le rispettive modalità di elezione.
      L'articolo 9 disciplina gli organi di garanzia, cui è affidata la verifica del rispetto delle disposizioni di legge e dello statuto, nonché delle deliberazioni adottate dagli organi del partito.
      L'articolo 10 disciplina gli organi di gestione patrimoniale, finanziaria e contabile che devono essere costituiti, sia nella composizione collegiale che monocratica, da soggetti in possesso di requisiti di onorabilità richiesti per gli esponenti aziendali delle banche.
      L'articolo 11 disciplina gli organi di controllo, in forma collegiale, che devono essere composti da persone in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per i sindaci delle società per azioni.
      L'articolo 12 reca il regime degli atti di amministrazione patrimoniale posti in essere dagli organi di gestione, regolamentati dalle norme di derivazione codicistica.
      L'articolo 13 disciplina la responsabilità degli organi di gestione nei confronti del partito e degli iscritti, che sono tenuti a fornire agli iscritti informazioni sullo svolgimento degli affari e a consentire loro l'accesso ai documenti relativi all'amministrazione del patrimonio del partito.
      L'articolo 14 disciplina la responsabilità degli organi di gestione nei confronti dei terzi, prevedendo che per le obbligazioni da questi assunte i terzi possano far valere i loro diritto esclusivamente sul patrimonio del partito, ferma la responsabilità personale per danni nei casi di atti non volti alla mera conservazione del patrimonio.
      L'articolo 15 reca la disciplina del bilancio consuntivo del partito, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e corredato da una relazione sulla gestione, cui sono applicabili, in quanto compatibili, le norme dettate dal codice civile relative alle società di capitali. Sempre all'articolo 15 vi è una previsione per la massima accessibilità dei dati di bilancio.
      L'articolo 16 assoggetta il partito ad un controllo contabile da parte di un revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.
      L'articolo 17 disciplina il diritto alla tutela giurisdizionale degli iscritti al partito nei confronti di violazioni di legge, dello statuto, di delibere degli organi collegiali e contro qualsiasi atto o comportamento teso a comprimere, limitare o violare il metodo democratico.
      L'articolo 18 prevede che possano accedere a qualsivoglia forma di finanziamento pubblico unicamente le associazioni che si qualificano come partito ai sensi della presente legge.
      L'articolo 19, norme transitorie e finali, prevede che i partiti che alla data di entrata in vigore della legge hanno rappresentanti eletti nel Parlamento o in almeno tre consigli regionali, acquistano, dalla stessa data, natura di associazioni riconosciute come persone giuridiche ai sensi della legge stessa, fermo l'obbligo di adeguamento dello statuto e dell'ordinamento interno entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge.
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PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
NATURA GIURIDICA DEI PARTITI POLITICI
Art. 1.
(Definizione e natura giuridica dei partiti politici).

      1. I partiti politici sono libere associazioni aventi la finalità di concorrere a determinare la politica nazionale, regionale e locale.
      2. I partiti politici hanno natura di associazioni riconosciute, dotate di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Unitamente alla domanda di riconoscimento, i soci fondatori depositano il nome, il simbolo e lo statuto contenente il progetto politico del partito.

Art. 2.
(Definizione di metodo democratico).

      1. L'attività e l'organizzazione interna dei partiti politici si conforma, secondo le modalità specificate nello statuto, al metodo democratico di cui all'articolo 49 della Costituzione, affinché sia assicurata a tutti i cittadini la possibilità di partecipare alla vita pubblica.
      2. Ai fini della presente legge, elementi costitutivi del metodo democratico ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, sono:

          a) il riconoscimento, a ciascun iscritto al partito, degli stessi diritti e degli stessi doveri;

          b) l'attribuzione, a ciascun iscritto al partito, del diritto di concorrere in egual

misura alla determinazione e all'attuazione della linea politica del partito;

          c) la partecipazione di ciascun iscritto al partito agli organi collegiali secondo le modalità previste nello statuto;

          d) il riconoscimento, a ciascun iscritto al partito, del diritto di parola, di proposta e di voto nell'ambito degli organi collegiali di cui fa parte, nonché del diritto di presentare ordini del giorno e mozioni, secondo le modalità stabilite nello statuto;

          e) la partecipazione, anche con modalità telematiche, di ciascun iscritto al partito alle votazioni con voto libero ed eguale;

          f) la previsione di azioni volte al riequilibrio della rappresentanza in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione;

          g) il diritto al formale riconoscimento delle minoranze e l'assicurazione della loro presenza, ove formalmente costituite, in tutti gli organi collegiali e degli organi di garanzia, secondo il criterio proporzionale;

          h) l'attribuzione alle minoranze formalmente costituite del diritto a presiedere, con i propri esponenti, gli organi di garanzia, nonché del diritto ad ottenere quote delle risorse pubbliche conferite al partito, in misura corrispondente alla loro consistenza;

          i) l'attribuzione alle minoranze del diritto di essere presenti, con i propri esponenti, nelle candidature del partito nelle competizioni elettorali;

          l) la previsione del carattere temporaneo delle cariche di partito e la previsione di un limite massimo di mandati nella medesima carica;

          m) l'assicurazione dell'effettivo rispetto dei quorum strutturali e funzionali per le delibere degli organi collegiali;

          n) la previsione di un referendum generale tra gli iscritti al partito, secondo le modalità previste dallo statuto, su richiesta di un numero di iscritti non inferiore al 10 per cento del totale, che

provvedono anche a definire il quesito referendario;

          o) la previsione per tutti gli organi collegiali e monocratici del partito dell'obbligo di osservanza e di attuazione del voto referendario.

Art. 3.
(Requisiti costitutivi del partito politico).

      1. Sono requisiti costitutivi del partito politico:

          a) la pluralità di persone;

          b) il patrimonio;

          c) il nome;

          d) il simbolo;

          e) il progetto politico.

      2. Il simbolo deve essere identificativo in modo univoco del partito e non deve essere suscettibile di essere confuso con il simbolo di altri partiti.
      3. Il progetto politico definisce gli obiettivi politici, i valori ideali e il programma.
      4. Il nome, il simbolo e il progetto politico possono essere modificati successivamente alla costituzione, secondo le modalità specificate nello statuto. La competenza a deliberare le modifiche è attribuita all'assemblea generale degli iscritti al partito. La modifica del nome e del simbolo può essere oggetto di quesito referendario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera o).

Capo II
ORGANIZZAZIONE ED ORDINAMENTO INTERNO DEI PARTITI POLITICI
SEZIONE PRIMA
REGOLE GENERALI
Art. 4.
(Statuto).

      1. Il partito ha uno statuto che ne definisce il progetto politico e ne disciplina l'organizzazione e l'ordinamento interno.


      2. Lo statuto è adottato con atto pubblico e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dalla data di iscrizione del partito nel registro delle persone giuridiche previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Con la medesima procedura sono adottate e rese pubbliche le modifiche allo statuto. La pubblicazione è condizione per accedere al rimborso delle spese elettorali e ad ogni altra risorsa pubblica prevista dalla legislazione vigente.
      3. Lo statuto è conforme alle disposizioni della presente legge e garantisce il metodo democratico ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione e dell'articolo 2 della presente legge. Può contenere norme integrative purché compatibili con la presente legge e per quanto non espressamente in essa disposto.
      4. Lo statuto deve definire:

          a) le modalità e le procedure per l'iscrizione al partito, che devono prevedere, oltre ai criteri di determinazione della quota annuale di iscrizione, la fissazione di un termine congruo entro il quale le domande devono essere accolte o rigettate dall'organo competente;

          b) i diritti e i doveri degli iscritti, in conformità con quanto previsto dall'articolo 2;

          c) le sanzioni conseguenti all'inosservanza dei doveri, che devono essere proporzionate alla gravità della violazione ed emesse con provvedimento motivato e previo adeguato contraddittorio con l'interessato, nonché le procedure e gli organi competenti ad irrogarle;

          d) gli organi di direzione politica ai vari livelli, le rispettive competenze e le modalità di elezione degli stessi da parte degli iscritti;

          e) gli organi di garanzia ai vari livelli, le rispettive competenze e le modalità di elezione degli stessi, con un sistema di incompatibilità che assicuri la loro indipendenza rispetto agli organi di direzione politica;

          f) gli organi esecutivi ai vari livelli, le rispettive funzioni e le modalità di costituzione e revoca degli stessi;

          g) le procedure di convocazione degli organi rappresentativi, di approvazione delle delibere degli organi collegiali e degli atti che impegnano la linea politica del partito;

          h) le modalità per l'istituzione e l'accesso all'anagrafe degli iscritti di cui all'articolo 5;

          i) le modalità di attuazione dell'organizzazione territoriale del partito ai sensi dell'articolo 6;

          l) le ulteriori regole necessarie per garantire il metodo democratico ai sensi dell'articolo 2;

          m) la realizzazione di un sito internet istituzionale per garantire il principio di trasparenza e per un'attività di diffusione delle attività;

          n) le modalità di adozione del simbolo depositato con atto pubblico e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; il simbolo identifica in modo univoco il partito politico e non deve essere suscettibile di confusione con il simbolo di altri partiti o movimenti politici; il simbolo è di esclusiva proprietà del partito politico ed è utilizzato in conformità a quanto previsto dallo statuto.

Art. 5.
(Anagrafe degli iscritti al partito).

      1. Il partito ha un'anagrafe degli iscritti in cui sono indicati, per ogni iscritto, il nome e il cognome, la data di nascita, il luogo di residenza e il luogo di iscrizione al partito nel caso di organizzazione territorialmente differenziata.
      2. L'anagrafe degli iscritti al partito è gestita nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed è aggiornata annualmente.


      3. L'inserimento nell'anagrafe degli iscritti al partito è condizione per l'esercizio da parte dell'iscritto dei diritti previsti dalla presente legge e dallo statuto del partito.
      4. Entro il 31 gennaio di ogni anno è depositata presso le Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica l'anagrafe degli iscritti di ciascun partito per l'anno precedente. Il deposito è condizione necessaria per il conferimento al partito di risorse pubbliche a qualunque titolo e in qualunque forma per l'anno in corso.
Art. 6.
(Organizzazione territoriale).

      1. L'organizzazione interna del partito può essere articolata territorialmente secondo quanto stabilito dallo statuto.
      2. Lo statuto disciplina i casi, di particolare gravità, al verificarsi dei quali si può procedere allo scioglimento, alla sospensione o al commissariamento delle articolazioni territoriali del partito. Il provvedimento sanzionatorio è assunto previa contestazione dell'addebito all'organo rappresentativo della articolazione territoriale interessata e dopo che lo stesso sia stato sentito. Contro il provvedimento sanzionatorio è ammesso il ricorso dinanzi al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede l'articolazione territoriale.

SEZIONE SECONDA
ORGANI
Art. 7.
(Assemblee degli iscritti al partito).

      1. L'assemblea degli iscritti è organo rappresentativo del partito nei livelli territoriali e nelle forme stabilite dallo statuto.
      2. Lo statuto prevede che alle assemblee partecipino gli iscritti al partito secondo le disposizioni statutarie, garantendo

l'espressione del voto anche per via telematica.
      3. Le deliberazioni delle assemblee sono valide con la presenza della metà più uno dei rappresentanti degli iscritti e sono di norma assunte a maggioranza dei partecipanti al voto. Lo statuto può prevedere in casi determinati che le deliberazioni siano assunte a maggioranza qualificata.
      4. Le assemblee deliberano di norma con voto palese.
Art. 8.
(Organi esecutivi).

      1. Lo statuto prevede gli organi esecutivi collegiali e l'organo esecutivo monocratico.
      2. Gli organi esecutivi collegiali sono eletti dalle assemblee degli iscritti al partito, secondo le disposizioni statutarie. Se nel partito sono presenti minoranze formalmente costituite, le assemblee deliberano in modo da assicurare una rappresentanza proporzionale delle minoranze negli organi esecutivi collegiali.
      3. L'organo esecutivo monocratico è eletto secondo le modalità stabilite dallo statuto.
      4. Agli organi esecutivi spetta l'attuazione delle deliberazioni delle assemblee e la formulazione delle candidature alle elezioni. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, all'organo esecutivo monocratico è inoltre attribuita la rappresentanza legale del partito.
      5. Alle deliberazioni degli organi esecutivi collegiali si applicano le norme previste dall'articolo 7 per le assemblee degli iscritti al partito.
      6. Lo statuto prevede le modalità per la revoca degli organi esecutivi monocratico e collegiali da parte delle assemblee degli iscritti al partito. Alla revoca si procede per voto segreto, su iniziativa di una quota di iscritti non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento dei componenti dell'assemblea. Contestualmente

alla revoca si procede alla elezione dei nuovi organi esecutivi.
Art. 9.
(Organi di garanzia).

      1. Lo statuto prevede organi collegiali di garanzia cui è affidata la verifica del rispetto delle disposizioni di legge e dello statuto, nonché delle deliberazioni adottate nell'ambito delle proprie competenze dagli organi del partito.
      2. Ove riscontri violazioni, l'organo di garanzia può annullare gli atti e irrogare, nei confronti degli iscritti al partito, le sanzioni previste dallo statuto.
      3. È in ogni caso fatto salvo il diritto di ciascun iscritto alla tutela giurisdizionale ai sensi dell'articolo 17.

Art. 10.
(Organi di gestione patrimoniale, finanziaria e contabile).

      1. Lo statuto prevede almeno un organo monocratico e un organo collegiale di gestione patrimoniale, finanziaria e contabile, costituiti da persone scelte tra coloro che presentano i requisiti di onorabilità richiesti per gli esponenti aziendali delle banche.
      2. L'organo di gestione monocratico è eletto secondo le norme dello statuto. Cura l'amministrazione del patrimonio del partito e ne assicura l'equilibrio finanziario, nel rispetto del principio di economicità della gestione. Ha la rappresentanza legale del partito per tutti gli atti inerenti alle sue funzioni.
      3. L'organo di gestione collegiale, di cui è membro di diritto e presidente l'organo di gestione monocratico, è eletto secondo le norme dello statuto. Coadiuva l'organo di gestione monocratica nell'attività di gestione contabile e finanziaria, secondo le modalità specificate nello statuto.

Art. 11.
(Organi di controllo).

      1. Lo statuto prevede un organo collegiale di controllo, composto da persone scelte tra coloro che presentano i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per i sindaci delle società per azioni ai sensi dell'articolo 2397 del codice civile.
      2. L'organo collegiale di controllo vigila sull'osservanza, da parte degli organi di gestione, dei princìpi di corretta amministrazione, può chiedere notizie sul compimento di atti determinati e compie attività di controllo amministrativo e contabile, secondo le modalità specificate nello statuto.

Capo III
REGIME DEGLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI DI GESTIONE
Art. 12.
(Regime degli atti di amministrazione patrimoniale posti in essere dagli organi di gestione).

      1. Gli atti di amministrazione del patrimonio del partito posti in essere dagli organi di gestione sono regolati dalle norme del codice civile e delle leggi speciali sui contratti.
      2. Ferma l'applicabilità delle disposizioni contenute nei capi XI e XII del titolo II del libro quarto del codice civile, gli atti che non sono volti alla mera conservazione del patrimonio sono nulli ove siano privi di collegamento funzionale con la finalità generale dell'associazione di cui all'articolo 1 e sono inefficaci ove siano privi di collegamento funzionale con il progetto specifico del partito di cui all'articolo 3.
      3. Gli atti inefficaci possono essere ratificati dall'assemblea generale degli iscritti che delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Si applicano le

disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 1399 del codice civile.
Art. 13.
(Responsabilità degli organi di gestione nei confronti del partito e degli iscritti).

      1. Gli organi di gestione sono responsabili verso il partito secondo le norme del mandato.
      2. Nell'ambito dell'organo di gestione collegiale la responsabilità non si estende a chi non ha partecipato all'atto che ha causato il danno o che comunque dimostri di essere esente da colpa.
      3. Le azioni di responsabilità contro gli organi di gestione per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea generale degli iscritti al partito e sono esercitate dai nuovi organi di gestione, secondo le modalità stabilite nello statuto.
      4. Gli iscritti al partito hanno diritto di avere dagli organi di gestione notizia dello svolgimento degli affari, di consultare i documenti relativi all'amministrazione del patrimonio del partito e di ottenere il rendiconto dell'amministrazione al termine di ogni anno, salvo che lo statuto stabilisca un termine diverso.

Art. 14.
(Responsabilità degli organi di gestione nei confronti dei terzi).

      1. Per le obbligazioni assunte dagli organi di gestione in rappresentanza del partito, i terzi possono far valere i loro diritti unicamente sul patrimonio del partito.
      2. Nei casi di cui all'articolo 12, comma 2, le persone fisiche che hanno agito in qualità di organi di gestione del partito sono tuttavia personalmente responsabili del danno che i terzi contraenti hanno sofferto per avere confidato senza colpa nella validità o nell'efficacia del contratto.

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA CONTABILE
Art. 15.
(Bilancio).

      1. L'organo di gestione monocratico provvede annualmente alla redazione del bilancio consuntivo del partito, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio deve essere corredato da una relazione sulla gestione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal codice civile per la redazione del bilancio e della relazione sulla gestione delle società di capitali. Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea degli iscritti al partito, o da un organo collegiale più ristretto composto da delegati dell'assemblea generale, entro il 31 maggio di ciascun anno. Il bilancio deve essere comunicato dall'organo di gestione monocratico all'organo collegiale di controllo almeno un mese prima del giorno fissato per l'assemblea che deve discuterlo. L'organo collegiale di controllo, secondo le disposizioni statutarie, deve riferire alle assemblee degli iscritti al partito o all'organo collegiale ristretto composto da delegati dell'assemblea sui risultati dell'esercizio e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione.
      2. Entro il 30 settembre di ogni anno, l'organo di gestione monocratico sottopone all'organo di gestione collegiale il bilancio preventivo per l'anno successivo. Il bilancio preventivo è deliberato dall'organo di gestione collegiale e è approvato secondo le disposizioni statutarie, entro il successivo 30 novembre.
      3. Lo statuto può prevedere che il bilancio sia reso disponibile on line, in formato aperto, al fine di garantire la massima trasparenza ed accessibilità ai dati.

Art. 16.
(Controllo contabile).

      1. Il controllo contabile è esercitato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nominati dall'assemblea degli iscritti al partito o da un organo collegiale più ristretto composto da delegati dell'assemblea degli iscritti.
      2. Il revisore o la società di revisione verificano:

          a) la regolare tenuta della contabilità sociale;

          b) la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

          c) la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti;

          d) la conformità del bilancio alle norme che lo disciplinano.

      3. Il revisore o la società di revisione esprimono un giudizio sul bilancio con apposita relazione, la quale comprende:

          a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro di regole di redazione applicate dal partito;

          b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei princìpi di revisione osservati;

          c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria;

          d) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

Capo V
TUTELA GIURISDIZIONALE, ACCESSO AL FINANZIAMENTO PUBBLICO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 17.
(Tutela giurisdizionale).

      1. Contro le violazioni di legge, dello statuto, di delibere degli organi collegiali

del partito e contro qualsiasi atto o comportamento che integri compressione, limitazione o violazione del metodo democratico come definito nell'articolo 2, è riconosciuto ad ogni iscritto al partito il diritto irrinunciabile alla tutela giurisdizionale.
      2. Gli iscritti possono inoltre ricorrere al giudice contro i provvedimenti sanzionatori irrogati nei loro confronti in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, lettera c), e delle norme statutarie.
      3. Il ricorso si propone al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui ha sede il partito o l'articolazione territoriale in cui si è verificata la violazione o è stato posto in essere l'atto o il comportamento lesivo. Sul ricorso il tribunale si pronuncia con decreto motivato omessa ogni formalità non strettamente essenziale al contraddittorio. Contro i decreti del tribunale può essere proposto reclamo con ricorso alla corte d'appello. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del capo VI del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile.
      4. Il diritto alla tutela giurisdizionale non può essere vietato o limitato dallo statuto né l'esercizio di esso può determinare, a carico dell'iscritto al partito, limitazioni od ostacoli all'esercizio di altri diritti e facoltà di cui sia titolare in base alla legge o allo statuto o essere valutato come elemento a suo carico nei procedimenti per responsabilità disciplinare.
Art. 18.
(Accesso al finanziamento pubblico).

      1. Il rimborso delle spese elettorali e l'accesso ad ogni altra risorsa pubblica prevista dalla legislazione vigente, ivi comprese le risorse a favore dell'editoria di partito, sono attribuiti esclusivamente alle associazioni che si qualificano come partito ai sensi della presente legge e sono subordinati al rispetto delle norme in essa contenute.


      2. Chiunque vi abbia interesse può agire in giudizio perché sia accertata la non conformità dello statuto di un partito alle norme di legge o la violazione dei princìpi di cui all'articolo 2. Con la sentenza di accoglimento della domanda, il giudice dichiara la decadenza del partito dai benefìci di cui al comma 1.
Art. 19.
(Norme transitorie e finali).

      1. I partiti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano rappresentanti eletti nel Parlamento nazionale o in almeno tre consigli regionali acquistano dalla stessa data la natura di associazioni riconosciute come persone giuridiche ai sensi della presente legge. Essi adeguano gli statuti e l'ordinamento interno alle disposizioni della presente legge nel termine di un anno dalla data della sua entrata in vigore. Nel caso di mancato adeguamento, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di cui al periodo precedente cessa ogni conferimento di risorse pubbliche.
      2. Per i partiti di cui al comma 1, il nome, il simbolo e lo statuto contenente il progetto politico, già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono equiparati a quelli depositati a sensi dell'articolo 1, comma 2.
      3. Per i partiti di cui al comma 1 del presente articolo, il conferimento di risorse pubbliche a qualunque titolo e in qualunque forma è consentito in via transitoria sino alla scadenza del primo termine annuale per il deposito dell'anagrafe degli iscritti al partito ai sensi dell'articolo 5, successivo all'adeguamento di cui al medesimo comma 1.
      4. Per i partiti che non presentano i requisiti di cui al comma 1, ogni conferimento di risorse pubbliche cessa alla data di entrata in vigore della presente legge. Il conferimento è ripreso, previa costituzione in associazione riconosciuta come persona giuridica ai sensi della presente legge, con decorrenza dal deposito dell'anagrafe degli iscritti al partito ai sensi dell'articolo 5.