C. 228 Proposta di legge presentata il 15 marzo 2013
Atto a cui si riferisce:
C.228 Modifiche alla legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di limiti alla cumulabilità dei trattamenti pensionistici ai superstiti con i redditi del beneficiario
Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 228 |
Con la presente iniziativa legislativa intendiamo rivedere la citata tabella in termini più complessivi, al fine di rivalutare il sistema di decurtazione del trattamento, prevedendo limiti di cumulo con i redditi del beneficiario più equi, nonché superare il rischio che vengano ingiustamente penalizzati soprattutto i cespiti derivanti dalla pensione di reversibilità.
1. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi terzo, quarto e quinto sono sostituiti dal seguente: «Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, applicando all'importo complessivo derivante dalla loro sommatoria, in quota parte, le relative riduzioni percentuali per ciascuno degli scaglioni di reddito indicati nell'allegata tabella F, ferma restando la corresponsione totale del trattamento ai superstiti per gli importi derivanti dalla sommatoria del reddito diretto del beneficiario con il trattamento medesimo inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS».
2. La tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita dalla tabella F di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede ai sensi del comma 2.
2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono determinate le modalità per operare una razionalizzazione e una riduzione, di almeno il 20 per cento, delle spese complessivamente sostenute per rappresentanza e per l'utilizzo di autovetture di rappresentanza in dotazione a tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni
Allegato 1
(articolo 1, comma 2)
Pensione di reversibilità/indiretta Reddito diretto = importo inferiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio | Trattamento ai superstiti corrisposto in misura integrale |
Pensione di reversibilità/indiretta Reddito diretto = importo superiore a 5 ed inferiore a 7 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio | Percentuale del trattamento di reversibilità pari all'85 per cento sulla quota che concorre nella sommatoria ad eccedere 5 volte il trattamento minimo |
Pensione di reversibilità/indiretta Reddito diretto = importo superiore a 7 volte ed inferiore a 9 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio | Percentuale del trattamento di reversibilità pari al 75 per cento sulla quota che concorre nella sommatoria ad eccedere 7 volte il trattamento minimo |
Pensione di reversibilità/indiretta Reddito diretto = importo superiore oltre 9 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1o gennaio | Percentuale del trattamento di reversibilità pari al 50 per cento sulla quota che concorre nella sommatoria ad eccedere 9 volte il trattamento minimo |
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