• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/02111/148/ ... in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), premesso che: l'articolo 1, comma 9,...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/2111/148/05 presentato da ANNAMARIA PARENTE
venerdì 13 novembre 2015, seduta n. 487

Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
premesso che:
l'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004 ha introdotto in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione;
tenuto conto che:
con la circolare n. 35 del 2012 l'Inps ha precisato che, per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, al requisito anagrafico dei 57 anni per le lavoratrici dipendenti e 58 per quelle autonome si applica l'incremento di 3 mesi legato all'aumento dell'aspettativa di vita;
si tratta di una norma che si conferma utile e autosostenibile in quanto la copertura finanziaria è sostanzialmente garantita dal calcolo contributivo;
non appare, però, opportuno inserire in una disciplina sperimentale, quale condizione per continuare a fruire della sperimentazione dell'opzione prevista dalla legge n. 243 del 2004, il riferimento relativo all'adeguamento agli incrementi dell'aspettativa di vita in quanto suscettibile di escludere dal godimento del beneficio lavoratrici che perfezionano il requisito dell'età pensionabile nel quarto trimestre del 2015, con conseguente spostamento della pensione per quest'ultime di circa dieci anni;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di non fare riferimento all'adeguamento agli incrementi dell'aspettativa di vita per non creare sperequazione di trattamento tra lavoratrici per una mera ragione anagrafica.
(0/2111/148/5)
PARENTE, SACCONI, PAGANO, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE