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Atto a cui si riferisce:
S.4/01873 BELLOT - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che: il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, all'articolo 1 prevede che...



Atto Senato

Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 088
all'Interrogazione 4-01873

Risposta. - Come è noto, il Ministero con la richiamata nota del 2012, ha individuato le apparecchiature atte o adattabili alla ricezione del segnale radiotelevisivo, di cui al regio decreto- legge n. 246 del 1938, la cui detenzione, a prescindere dall'uso che se ne fa, comporta l'obbligo del pagamento del canone di abbonamento RAI. Nella medesima nota è stato, infatti, evidenziato che sono da ritenersi tali, quindi soggetti a canone, le apparecchiature effettivamente dotate di sintonizzatori radio. Ne deriva, quindi, che solo gli apparecchi privi di sintonizzatori radio, operanti nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione (ad esempio: personal computer senza sintonizzatore, i monitor per computer, e quanto altro) sono da ritenersi né atti, né adattabili alla ricezione, non sono, pertanto, assoggettati.

Ciò posto, sulla base della normativa vigente, le società e le imprese, come individuate dall'articolo 16 della legge n. 488 del 1999, che utilizzano apparecchi dotati di sintonizzatori, pur se non utilizzati per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, sono, in base alla formulazione della norma, assoggettate al pagamento del canone, il cui importo viene determinato con decreto, distinguendo fra 5 diverse tipologie di utenti cui corrispondono differenti importi.

In merito alle comunicazioni che la RAI ha inviato alle imprese corredate di bollettini precompilati, si riferisce che l'azienda ha comunicato che il contenuto si sostanzia non in un'indebita pressione, ma nella mera informativa circa gli obblighi che per legge conseguono all'eventuale detenzione di apparecchi televisivi. Più nel dettaglio, ha precisato la RAI, in nessun passaggio della lettera tale detenzione è presunta, al contrario, in essa testualmente si invita il destinatario ad effettuare il pagamento solo nel caso in cui detenga l'apparecchio. Più chiaramente ancora della lettera inviata, nel sito istituzionale della RAI si rintraccia la norma con una spiegazione più chiara.

Si sottolinea infine che nel disegno di legge ora in discussione al Senato, è prevista la delega al Governo a riformare il canone RAI. Nell'ambito di questa riforma si intende, tra l'altro, superare i problemi relativi l'attuale definizione degli apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi.

GIACOMELLI ANTONELLO Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

09/06/2015