• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
C.3/00360 la presente interrogazione non intende addentrarsi nel sistema di reclutamento nella scuola statale, ma riguarda esclusivamente il valore abilitante dei titoli conclusivi di scuola ed istituto...



Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00360presentato daCENTEMERO Elenatesto diVenerdì 4 ottobre 2013, seduta n. 91

CENTEMERO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
la presente interrogazione non intende addentrarsi nel sistema di reclutamento nella scuola statale, ma riguarda esclusivamente il valore abilitante dei titoli conclusivi di scuola ed istituto magistrale conseguiti entro l'anno scolastico 2001-02 nel contesto della scuola paritaria;
l'articolo 194, comma 1, e l'articolo 197, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sanciscono, rispettivamente, che: «Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne», e che «A conclusione degli studi (...) nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio (...) dell'istituto magistrale abilita (...) all'insegnamento nella scuola elementare»;
l'articolo 15, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 sancisce che: «I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare»;
l'articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 83 del 10 ottobre 2008, stabilisce che: «Ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge n. 62 del 2000, come modificato dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 147 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2007, al personale docente in servizio presso le scuole dell'infanzia paritarie è riconosciuto il valore abilitante all'insegnamento dei titoli di studio di cui all'articolo 334 del decreto legislativo n. 297 del 1994»;
la circolare ministeriale n. 31 del 2003 – definita dal Ministero come «interpretazione autentica» della legge n. 62 del 2000 con nota prot. n. 3070/A7a del 23 luglio 2004 – al punto 4.1 chiarisce che: «Il personale docente delle scuole paritarie deve essere in possesso della abilitazione prescritta per l'insegnamento impartito, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4-bis della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni. Resta salvo altresì il valore abilitante del diploma conseguito entro l'a.s. 2001-2002 a conclusione dei corsi ordinari e sperimentali delle scuole magistrali per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e degli istituti magistrali per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare»;
mai prima d'ora, era stato messo in discussione il valore di abilitazione all'insegnamento dei diplomi magistrale, in quanto né i concorsi per titoli ed esami per la scuola elementare, né i corsi ex decreto ministeriale n. 85 del 2005 hanno mai avuto funzione di abilitazione all'insegnamento, costituendo, i primi, semplice procedura concorsuale per l'arruolamento nelle scuole statali senza finalità abilitanti, i secondi corsi finalizzati esclusivamente all'acquisizione della cosiddetta «idoneità» all'inserimento nelle graduatorie permanenti/ad esaurimento;
in nessun caso, fino ad oggi, tali concorsi/corsi hanno rappresentato un requisito per l'insegnamento nella scuola paritaria, tant’è che gli stessi non sono nemmeno oggetto di valutazione nelle graduatorie interne di tali scuole, in quanto l'abilitazione è conferita dal diploma stesso;
la Corte costituzionale, con la sentenza numero 466 del 1997, obiter dictum, ha sostenuto che il diploma magistrale «è in sé abilitante», a prescindere dai concorsi a cattedra;
il decreto ministeriale n. 249 del 2010 in particolare all'articolo 15, comma 16, istituiva, in prima stesura, «percorsi formativi finalizzati esclusivamente al conseguimento dell’“abilitazione” per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria» riservati ai possessori di diploma magistrale, mettendo in discussione il valore abilitante del titolo sancito dalle Norme primarie e mettendo a rischio l'utilizzo dei titoli nelle scuole paritarie e l'esistenza delle scuole stesse;
con nota del 29 aprile 2011, protocollo n. 1065, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, proprio in relazione a tale articolo, affermava «Si intende precisare che il dettato del 249/2010 non muta la previgente normativa e fa salvo il valore del titolo conseguito in ordine all'accesso alla terza fascia delle graduatorie di istituto e alla possibilità di ottenere contratti a tempo indeterminato nelle scuole paritarie. Il titolo finale conseguito attraverso il percorso consente invece di poter accedere alla seconda fascia delle graduatorie di istituto»;
la VII Commissione permanente cultura della Camera dei deputati, nel corso della seduta del 6 febbraio 2013 ha espresso parere favorevole alle modifiche introdotte al decreto ministeriale 249 del 10 settembre 2010, finalizzato all'istituzione dei corsi speciali, a condizione che «sia chiaramente riconosciuto nel provvedimento governativo il pieno valore abilitante dei diplomi di istituto magistrale conseguiti entro l'anno scolastico 2001-02»;
nel recepire tale indicazione, il decreto 25 marzo 2013, n. 81 ha modificato l'articolo 15, comma 16, del decreto ministeriale n. 249 del 2010 sostituendo le finalità «abilitanti» dei corsi con «percorsi formativi finalizzati esclusivamente all'acquisizione di titolo valido all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto destinati ai diplomati che hanno titolo all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997» e chiarendo con l'articolo 15, comma 16-ter, che «Resta fermo il valore dei titoli conseguiti entro i termini di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997 quali titoli di validi ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, n. 62»;
l'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, n. 62, stabilisce che il personale in servizio nella scuola paritaria sia «dotato di abilitazione» e pertanto appare evidente il riconoscimento esplicito del valore abilitante dei titoli in oggetto e quindi la possibilità per i possessori di esercitare in forma stabile la professione di insegnante nelle scuole paritarie;
tuttavia, il decreto del direttore generale per il personale scolastico del 25 luglio 2013, discostandosi dalle norme introdotte dal decreto ministeriale n. 249 del 2010 così come modificato dal decreto 25 marzo 2013, n. 81, attiva corsi «finalizzati al conseguimento dell'abilitazione» riservati ai diplomati magistrale, rimettendo, ancora una volta, in discussione il valore abilitante del titolo e le determinazioni a cui è giunta la VII Commissione Cultura nella seduta del 6 febbraio 2013;
nella risposta fornita alle interrogazioni presentate dalle onorevoli Coscia e Marzana in data 2 agosto 2013, il Ministro pro tempore richiama nuovamente la funzione «abilitante» dei corsi previsti dal decreto del direttore generale per il personale scolastico del 25 luglio 2013 e riconosce ai diplomati magistrale la sola possibilità di svolgere servizio quali supplenti, senza precisare che i titoli in oggetto permettono di stipulare contratti a tempo indeterminato nelle scuole paritarie e che, quindi, tali corsi non costituiscono requisito per l'insegnamento nella scuola paritaria;
sono state segnalate ingerenze da parte di alcuni uffici regionali e territoriali nelle procedure di assunzione di docenti nelle scuole paritarie aventi come finalità la persuasione a non confermare i contratti ai docenti in possesso di diploma magistrale ventilando la possibile perdita della parità scolastica;
gli insegnanti di scuola primaria in possesso di diploma di maturità magistrale rappresentano l'80 per cento del personale docente –:
se il Ministro non intenda esplicitare con apposita nota chiarificatrice il valore abilitante dei titoli conclusivi di scuola ed istituto magistrale conseguiti entro l'anno scolastico 2001-02 quali titoli validi alla stipula di contratti a tempo indeterminato nella scuola paritaria, nonché censurare eventuali comportamenti difformi da parte del personale in servizio negli uffici regionali e territoriali, a garanzia dei diritti acquisiti dagli insegnanti e della stabilità delle scuole paritarie. (3-00360)