• C. 3378 EPUB Proposta di legge presentata il 22 ottobre 2015

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.3378 Modifica all'articolo 119 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente la durata della validità della patente di guida rilasciata a soggetti nefropatici


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3378


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
D'OTTAVIO, CASATI, CAPELLI, CIMBRO, FABBRI, MASSA, MARANTELLI, SGAMBATO, ANDREA ROMANO, MARCHI, RUBINATO, LODOLINI, CIRACÌ, CANI, COVA, DAMIANO
Modifica all'articolo 119 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente la durata della validità della patente di guida rilasciata a soggetti nefropatici
Presentata il 22 ottobre 2015


      

torna su
Onorevoli Colleghi! La dialisi e il trapianto di rene sono terapie mirate a sostituire, in tutto o in parte, la funzionalità renale e che si rendono necessarie quando i reni non sono più in grado di lavorare normalmente (insufficienza renale), ossia in caso di insufficienza renale acuta, cioè quando la funzionalità renale risulta compromessa per l'85-90 per cento.
      In Piemonte sono circa 700 i nuovi casi che ogni anno giungono a un'insufficienza renale tale da dover essere trattata con la dialisi o corretta mediante trapianto. Si tratta di persone che lottano quotidianamente per non considerarsi ed essere visti solo come «malati», ma per mantenere i propri impegni sociali e lavorativi; per tali soggetti condurre uno stile di vita il più possibile normale significa anche poter essere autonomi negli spostamenti e, quindi, avere la patente di guida.
      La legislazione vigente in materia di rilascio e di rinnovo della patente di guida ai soggetti nefropatici in trattamento dialitico o trapiantati di rene è riconducibile al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. L'Appendice II, lettera H, del titolo IV, relativa all'articolo 320 (malattie invalidanti), prevede che la certificazione di idoneità psicofisica alla guida possa essere rilasciata o rinnovata, limitatamente alle categorie A e B, quando l'insufficienza renale risulti positivamente corretta mediante dialisi o trapianto; tuttavia, sempre ai sensi del regolamento, la certificazione richiesta dai soggetti in dialisi o trapiantati non può essere rilasciata per periodi superiori a 2 anni. Pertanto il soggetto in dialisi o trapiantato di rene ogni volta che intenda ottenere il rilascio o il rinnovo della patente deve sottoporsi a una visita di idoneità presso la commissione medica provinciale preposta all'accertamento e deve anche esibire ulteriore documentazione clinica, oltre a farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia; si tratta di un iter piuttosto lungo e articolato che, in base alla normativa vigente, deve essere ripetuto ogni due anni per poter ottenere il rinnovo della patente. La disparità di trattamento, in particolare riguardo alla durata della patente di guida, nei confronti di chi non soffra di nefropatie è evidente: infatti la durata delle patenti delle categorie A e B, stabilita all'articolo 126 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è di 10 anni. I dializzati e trapiantati risultano essere penalizzati anche nei confronti dei mutilati e dei minorati fisici che, invece, ai sensi dello stesso articolo 126, comma 5, possono conseguire le patenti A e B con revisione di norma ogni 5 anni, salva diversa indicazione della commissione medica locale.
      Pertanto con la presente proposta di legge, composta da un unico articolo, si intende porre rimedio a tale disparità di trattamento equiparando la durata e la conferma della patente di guida per le categorie A e B, rilasciate a candidati o conducenti che soffrono di insufficienza renale grave positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico o di trapianto, a quanto previsto dal citato articolo 126, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 per i mutilati e i minorati fisici.
      A tale scopo la proposta di legge interviene direttamente sull'articolo 119 del codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 – presupponendo, di conseguenza, il necessario adeguamento del citato regolamento di esecuzione – riguardante i requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida.
torna su
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Dopo la lettera a) del comma 4 dell'articolo 119 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserita la seguente:

          «a-bis) dei candidati o conducenti, limitatamente alle patenti delle categorie A e B, che soffrono di insufficienza renale grave positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico o di trapianto. Per la durata e per la conferma della patente di guida di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni dell'articolo 126, comma 5;».