• Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.7/00116 premesso che: l'articolo 3 della legge europea 2013 (n. 97 del 2013) interviene sulla procedura di pre-infrazione (EU Pilot 4277/12/MARK) riferita a possibili violazioni della direttiva...



Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00116presentato daPRODANI Aristesto diVenerdì 4 ottobre 2013, seduta n. 91

La X Commissione,
premesso che:
l'articolo 3 della legge europea 2013 (n. 97 del 2013) interviene sulla procedura di pre-infrazione (EU Pilot 4277/12/MARK) riferita a possibili violazioni della direttiva «servizi» (2006/123/CE) in materia di libera prestazione ed esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea;
le disposizioni previste stabiliscono la validità in Italia dell'abilitazione alla professione di guida turistica e del riconoscimento della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro;
in pratica, i cittadini comunitari che abbiano ottenuto l'abilitazione in uno Stato membro non necessitano di autorizzazioni o abilitazioni – a eccezione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico individuati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo – potendo esercitare la professione su tutto il territorio nazionale;
alla figura della guida turistica dovrebbe essere applicata, correttamente, la disciplina prevista dalla direttiva professioni (2005/36/CE), recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 206/2007;
la professione di guida turistica è essenziale per la valorizzazione del settore turistico – ampiamente sottovalutato dagli ultimi Governi in carica – per la capacità di agevolare o addirittura incrementare l'indotto del comparto. Le guide turistiche, inoltre, sono gli unici professionisti (insieme ad archeologi, storici dell'arte e professori) in grado di raccontare la storia e l'arte dei monumenti italiani;
l'esercizio della professione in Italia è regolamentata e deve essere abilitata con esami concorsuali che ne attestano le competenze al fine del rilascio della licenza che ha valore regionale;
con l'articolo 3 della legge europea 2013, in pratica, si è approvata la deregolamentazione della professione, eliminando l'importanza della preparazione specifica legata al patrimonio culturale presente nelle diverse aree geografiche del Paese,

impegna il Governo:

a intervenire, nelle opportune sedi comunitarie, per tutelare la professionalità della figura di guida turistica in linea con quanto disposto dalla direttiva «professioni», prevedendo un periodo del tirocinio o una prova attitudinale per i cittadini europei che abbiano conseguito l'abilitazione in un Paese e che vogliano svolgere la professione in Italia;
a procedere a una revisione organica e complessiva della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica.
(7-00116) «Prodani, Crippa, Rizzetto, Fantinati, Da Villa, Della Valle, Mucci».