• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/03194-A/048 premesso che: la lettera r) del presente disegno di legge stabilisce che, nell'esercizio della delega, il Governo dovrà definire i requisiti di capacità economico-finanziaria,...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/03194-A/048presentato daFANTINATI Mattiatesto diMartedì 17 novembre 2015, seduta n. 523

La Camera,
premesso che:
la lettera r) del presente disegno di legge stabilisce che, nell'esercizio della delega, il Governo dovrà definire i requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica, ivi compresa quella organizzativa, e professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, che gli operatori economici devono possedere per partecipare alle procedure di gara, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, tra i quali le stazioni appaltanti debbano scegliere nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione, nonché a favorire l'accesso da parte delle micro, piccole e medie imprese;
per ciò che concerne l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, disciplinato dall'articolo 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, una volta stabilite la classe/i e la categoria/e di appartenenza dei servizi da affidare, sono necessarie tre operazioni: la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara, a determinazione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara e la specificazione – nel caso la gara si svolga mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – del contenuto dell'offerta da presentare, ai fini della dimostrazione della professionalità e della adeguatezza dell'offerta;
in ordine ai requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara, si debbono identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del decreto ministeriale n. 143 del 2013 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie, in quanto: i) il requisito professionale da possedere è costituita dall'aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie; ii) l'entità del predetto requisito è determinata applicando all'importo dell'intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara, tra il valore minimo e quello massimo previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207;
premesso, inoltre, che:
ai fini della determinazione della migliore professionalità o della migliore adeguatezza dell'offerta, il candidato/concorrente deve conoscere in base a quale articolazione degli interventi, identificabili tramite le classi e categorie, sarà effettuata la valutazione della stazione appaltante, dal momento che un elemento di valutazione positiva sarà costituito dalla maggiore omogeneità fra l'intervento cui si riferisce il servizio e quelli già svolti;
nell'avviso di selezione dovranno essere indicati i requisiti minimi richiesti dalla stazione appaltante che consentano al professionista – tramite un elenco delle prestazioni effettuate negli anni precedenti – la dimostrazione del possesso di una esperienza professionale adeguata alla tipologia e all'importo dell'incarico;
nel caso in cui il progetto sia elaborato e predisposto dalla stazione appaltante, questa dovrà necessariamente dimostrare di avere al suo interno risorse che siano in grado di soddisfare le medesime garanzie di competenza e professionalità che vengono richieste agli operatori economici quali studi di architettura, ingegneria e progettazione in termini di licenze di software originali, numero di anni di attività e precedenti esperienze maturate in un determinato settore nonché in ordine numero di addetti impegnati nel progetto in base al costo dell'opera,

impegna il Governo

a prevedere, in maniera espressa, che sia effettuata, laddove il progetto sia elaborato e predisposto dalla stazione appaltante, una verifica in ordine al possesso dei suddetti requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica, ivi compresa quella organizzativa, e professionale anche nei confronti delle risorse che operano all'interno della Pubblica Amministrazione.
9/3194-A/48. Fantinati.