• C. 1212 EPUB Proposta di legge presentata il 17 giugno 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.1212 Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1212


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
ZAMPA, LENZI, FABBRI
Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora
Presentata il 17 giugno 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La crisi economica e sociale che ha colpito il nostro Paese ha aggravato le condizioni delle persone che vivono in povertà e in condizioni di esclusione sociale, come confermano i recenti rapporti della Caritas italiana – Fondazione Zancan e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
      In particolare, il rapporto dell'ISTAT 2011, sulle persone senza fissa dimora, stima il numero di queste persone in un intervallo compreso tra 43.000 e 50.000. Tale stima, di tipo campionario, è fondata sulla rilevazione di quanti si sono avvalsi dei servizi di mensa e hanno dormito nelle strutture di accoglienza e quindi non comprende quanti, pur non avendo una dimora, sono ospiti presso alloggi di varia natura.
      Non abbiamo dati attendibili su questa realtà non rilevata, ma il fenomeno di questa parte di popolazione che vive in condizioni di povertà e di emarginazione estreme è comunque rilevante e non può essere ignorato.
      Le persone senza fissa dimora non patiscono solo il degrado delle condizioni di vita, dalla mancanza d'alloggio alla sopravvivenza quotidiana, ma risultano anche «invisibili» dal punto di vista sociale e istituzionale e, quindi, fuori da una rete formale e informale di sostegno che non sia quella caritativa. Uno degli elementi più evidenti di questa condizione è che le persone senza fissa dimora non hanno il requisito della residenza anagrafica, l'assenza del quale rappresenta una barriera per accedere ai servizi del Servizio sanitario nazionale (SSN).
      La legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha istituito il SSN, individua infatti nella residenza anagrafica il criterio normale di collegamento tra utente e azienda sanitaria locale (ASL), in base all'articolo 19. Alla persona sprovvista di residenza è quindi di fatto precluso l'esercizio del diritto alla salute, poiché l'articolo citato stabilisce che per accedere alle prestazioni del SSN occorre essere iscritti presso la ASL nel cui territorio l'utente ha fissato la sua residenza.
      Questo comporta che le persone senza fissa dimora, non potendo essere iscritte al SSN, non possono esercitare la facoltà di scelta del medico di base. Per loro l'assistenza di base è garantita solo dagli ambulatori gestiti da medici volontari e l'assistenza ospedaliera è limitata alla gestione delle situazioni di emergenza attraverso le prestazioni erogate dal servizio di pronto soccorso.
      Si tratta, quindi, di un vuoto di tutela in contrasto con gli articolo 3 e 32 della Costituzione e con i princìpi ispiratori della stessa legge n. 833 del 1978, in base ai quali l'assistenza sanitaria va garantita a tutti coloro che risiedono o dimorano nel territorio della Repubblica, senza distinzione di condizioni individuali o sociali. Le norme relative all'assistenza sanitaria per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini di altri Paesi ne rappresentano la più evidente esemplificazione.
      La modifica all'articolo 19 della legge n. 833 del 1978 che vi proponiamo con questa proposta di legge è una battaglia di civiltà e un atto di solidarietà nei confronti di persone che vivono un disagio estremo e per le quali si battono con grande spirito di abnegazione molte organizzazioni di volontariato e, prima fra tutte, quella denominata «Avvocato di strada» di Bologna.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. All'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le persone senza fissa dimora, prive della residenza anagrafica, hanno diritto di iscriversi nei citati elenchi relativi al comune in cui si trovano».
      2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere espresso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le linee guida per i programmi di monitoraggio, di prevenzione e di cura delle persone senza fissa dimora di cui all'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dal comma 1 del presente articolo, con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle organizzazioni di volontariato e di assistenza sociale.