• C. 3220-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 18 novembre 2015); LATTUCA Enzo, Relatore

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Atto a cui si riferisce:
C.3220 [Ddl auto blu] Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni


Frontespizio Pareri Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3220-A


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
SORIAL, NUTI, CARINELLI, CECCONI, D'AMBROSIO, NESCI, CANCELLERI, SPESSOTTO, AGOSTINELLI, ALBERTI, BARONI, BASILIO, BATTELLI, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, BUSTO, CARIELLO, CASO, CASTELLI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI, COLONNESE, COMINARDI, CORDA, COZZOLINO, CRIPPA, DA VILLA, DADONE, DAGA, DALL'OSSO, DE LORENZIS, DE ROSA, DEL GROSSO, DELLA VALLE, DELL'ORCO, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, LUIGI DI MAIO, MANLIO DI STEFANO, DI VITA, DIENI, D'INCÀ, D'UVA, FANTINATI, FERRARESI, FICO, FRACCARO, FRUSONE, GAGNARLI, GALLINELLA, LUIGI GALLO, SILVIA GIORDANO, GRANDE, GRILLO, L'ABBATE, LIUZZI, LOMBARDI, LOREFICE, LUPO, MANNINO, MANTERO, MARZANA, MICILLO, PARENTELA, PESCO, PETRAROLI, PISANO, RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, RUOCCO, SARTI, SCAGLIUSI, SIBILIA, SPADONI, TERZONI, TOFALO, TONINELLI, TRIPIEDI, VACCA, SIMONE VALENTE, VALLASCAS, VIGNAROLI, VILLAROSA, ZOLEZZI
Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni
Presentata il 7 luglio 2015
(Relatore: LATTUCA)

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 18 novembre 2015, ha deliberato di riferire in senso contrario sulla proposta di legge n. 3220. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        La II Commissione,

          esaminata la proposta di legge in oggetto;

              condivisa l'esigenza di ridurre i costi delle autovetture di servizio e di rappresentanza delle amministrazioni pubbliche (cosiddette «auto blu»), con la finalità di ridurre gli oneri che ne derivano a carico della finanza pubblica;

              fatto presente che questa esigenza ha avuto già concreta risposta in modifiche apportate alla normativa vigente anche nel corso di questa legislatura e che le misure già vigenti sono riconducibili principalmente all'articolo 15 del decreto-legge n. 66 del 2014 (legge n. 89 del 2014) – nonché al relativo provvedimento attuativo, costituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014 – che costituisce l'ultimo di un succedersi di interventi normativi di contenimento della spesa per autovetture di servizio iniziati a partire dalla legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004, articolo 1, commi 12-14), che regola attualmente la materia;

              ritenuto che il divieto, di cui all'articolo 1, comma 1, per tutte le amministrazioni pubbliche, salvo quelle indicate dal comma 2 (servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e dell'incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare; servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo), di acquistare autovetture di servizio e di rappresentanza, nonché di stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto le autovetture medesime, nonché il divieto, di cui al comma 3, di assegnare autovetture a soggetti diversi da quelli elencati al comma 2, non tengono conto di esigenze istituzionali, relative anche ad organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, secondo cui l'autovettura di servizio non rappresenta sicuramente un privilegio;

              rilevato che i commi 4 e 5 nello stabilire le norme sanzionatorie dei predetti divieti non rispondono a princìpi tecnico-giuridici a causa della loro genericità, in quanto occorrerebbe sia distinguere gli atti amministrativi da quelli privati sia individuare, in relazione alla sanzione disciplinare, i soggetti destinatari nonché il procedimento applicativo della stessa sanzione,

              per quanto di competenza

              esprime

PARERE CONTRARIO


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

        La IV Commissione,

          esaminata, per le parti di propria competenza, la proposta di legge C. 3220 Sorial ed altri, recante «Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni»;

          evidenziato che il provvedimento in esame incide sulla disciplina che è stata dettata, da ultimo, dall'articolo 15 del decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014, nonché dal relativo provvedimento attuativo, costituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014;

          considerato che l'articolo 15 di tale decreto-legge già esclude i servizi per la difesa e la sicurezza dalle disposizioni di contenimento della spesa per autovetture;

          rilevato che il comma 2 dell'articolo 1 prevede che «restano ferme» le disposizioni concernenti le autovetture utilizzate per talune tipologie di servizi svolti dalle amministrazioni pubbliche e in particolare – per quanto riguarda l'ambito di competenza di questa Commissione – quelle utilizzate per i «servizi operativi (...) della difesa e della sicurezza militare»;

          considerato che il citato articolo 15 del decreto-legge n. 66 del 2014 fa riferimento invece ai «servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa»,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

      valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare con la normativa attualmente in vigore le disposizioni della proposta di legge che confermano l'esclusione delle autovetture utilizzate per i servizi operativi della difesa e della sicurezza militare.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
NULLA OSTA


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

          esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 3220 Sorial, recante «Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni»;

          valutato positivamente l'obiettivo della proposta di legge volta a finalità di razionalizzazione della spesa pubblica e di contenimento dei costi attraverso la riduzione delle spese e la dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni;

          considerato che all'articolo 1, comma 2, vengono escluse dal divieto di acquisto, di cui al comma 1 del medesimo articolo, talune tipologie di servizi svolti dalle amministrazioni pubbliche, quali, in particolare, i servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e dell'incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonché i servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo;

          ritenuto che per tali particolari tipologie di servizi andrebbe attentamente valutata l'ipotesi di prevedere acquisti di autovetture di servizio più sostenibili dal punto di vista ambientale, e quindi con sistemi di alimentazione in grado di garantire una minore emissione di anidride carbonica,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
NULLA OSTA


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

          esaminata la proposta di legge C. 3220 Sorial, recante «Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni»;

          rilevato che le competenze della XII Commissione riguardano la non applicazione della disposizione prevista dal comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame alle autovetture destinate ai servizi operativi di tutela della salute e dell'incolumità pubblica, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 1;

          evidenziato che il suddetto comma 2 dell'articolo 1 non contiene un riferimento esplicito, come invece si riterrebbe necessario, alle autovetture adibite ai servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ai sensi del comma 144 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013),

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione:

      provveda la Commissione di merito a modificare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del provvedimento, laddove si riferisce alle autovetture adibite ai servizi operativi di tutela della salute, nel senso di prevedere che il divieto di cui al comma 1 del medesimo articolo non si applichi alle autovetture adibite ai servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

          esaminata la proposta di legge C. 3220 Sorial ed altri, recante «Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni»;

          rilevato che la proposta di legge in esame introduce un divieto generalizzato per le pubbliche amministrazioni, inclusi le regioni e gli enti locali, di acquistare autovetture di servizio o di rappresentanza e di stipulare contratti di leasing al riguardo, ferme restando le

disposizioni relative alle auto destinate a particolari servizi, e impone la dismissione delle autovetture medesime tramite asta pubblica su piattaforma elettronica, destinando i relativi risparmi al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

          considerato che:

              il contenuto del provvedimento appare riconducibile, per i profili concernenti le amministrazioni statali, alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «sistema contabile dello Stato», ascritte alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere g) ed e), della Costituzione), e, per i profili concernenti le amministrazioni territoriali, alla materia «coordinamento della finanza pubblica», attribuita alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

              secondo la giurisprudenza costituzionale, «il legislatore statale può legittimamente imporre agli enti autonomi vincoli alle politiche di bilancio (ancorché si traducano in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti stessi), ma solo con disciplina di principio e modalità di coordinamento finanziario» (sentenza n. 144 del 2012, relativa al contenimento delle spese per le auto di servizio; nello stesso senso cfr., ex plurimis, sentenza n. 417 del 2005);

              appare comunque opportuno che anche le amministrazioni regionali, nell'ambito dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica e nel rispetto del principio di leale collaborazione, adeguino i propri ordinamenti alla normativa volta al contenimento delle spese per le auto di servizio e di rappresentanza;

              risulta inoltre necessario, al fine di rispettare l'autonomia finanziaria degli enti territoriali, che i risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa restino acquisiti ai bilanci degli enti medesimi e siano finalizzati a soddisfare i bisogni dei territori;

          considerato infine che:

              il conseguimento di effettivi risparmi in attuazione delle misure previste dalla proposta di legge in esame rischia di essere vanificato dalla mancata previsione di misure restrittive per il noleggio delle autovetture e l'acquisto di buoni taxi;

              in talune ipotesi la dismissione onerosa delle autovetture potrebbe risultare non agevole o conveniente,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni:

          1) sia prevista, in luogo dell'applicazione diretta alle regioni della disciplina del contenimento delle spese per le autovetture di servizio e di rappresentanza, un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni,

volta a recepire i princìpi della normativa statale in materia, ferme restando le normative regionali che prevedano misure più restrittive;

          2) sia previsto che per gli enti locali i risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa per le autovetture restino acquisiti ai relativi bilanci, per essere destinati al soddisfacimento delle esigenze primarie della popolazione;

      e con le seguenti osservazioni:

          a) si valuti l'opportunità di estendere le misure restrittive relative all'acquisto e alla stipula di contratti di leasing delle autovetture anche al noleggio e all'acquisto di buoni taxi;

          b) si valuti l'opportunità, nelle ipotesi in cui la dismissione onerosa delle autovetture risulti non agevole o conveniente, di riconoscere la facoltà alle amministrazioni di procedere alla cessione a titolo gratuito, tramite procedure ad evidenza pubblica, ad enti e associazioni senza scopo di lucro che prestano servizi di assistenza sociale e sanitaria sul territorio.


Testo
della proposta di legge
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Testo
della Commissione
Art. 1.
(Finalità, ambito di applicazione e sanzioni).
La Commissione propone la reiezione della proposta di legge.

      1. Al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento dei costi e di riqualificazione della spesa pubblica, a decorrere dal 1 gennaio 2016 alle pubbliche amministrazioni, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, compresi le autorità indipendenti, le regioni e gli enti locali, di seguito denominati «pubbliche amministrazioni», è fatto divieto di acquistare autovetture di servizio o di rappresentanza e di stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto tali autovetture.

 
      2. Restano ferme le disposizioni concernenti le autovetture adibite ai servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e dell'incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonché ai servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo.  
      3. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di assegnare autovetture di servizio o di rappresentanza a soggetti diversi da quelli individuati dal comma 2.  
      4. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni della presente legge sono nulli e costituiscono illecito disciplinare, punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da 1.000 a 5.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.
      5. Le autovetture acquistate in violazione delle disposizioni della presente legge sono poste in vendita con le modalità di cui all'articolo 2 e i relativi importi sono accreditati ai sensi del medesimo articolo.  
Art. 2.
(Dismissione delle autovetture e destinazione delle risorse).
 

      1. Sulla base del censimento delle autovetture di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 dell'11 dicembre 2014, le autovetture delle pubbliche amministrazioni, fatte salve le disposizioni del comma 2 dell'articolo 1 della presente legge, sono dismesse tramite vendita effettuata nella forma di asta pubblica realizzata su piattaforma elettronica.

 
      2. A decorrere dal 1 gennaio 2015, le dotazioni di bilancio annualmente destinate all'acquisto e alla gestione delle autovetture delle pubbliche amministrazioni, fatte salve le disposizioni del comma 2 dell'articolo 1 della presente legge, nonché i proventi della dismissione delle autovetture di cui al comma 1 del presente articolo, sono trasferiti al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.  
Art. 3.
(Regolamento di attuazione ed entrata in vigore).
 

      1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato il regolamento di attuazione della medesima legge.

 
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.