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Atto a cui si riferisce:
C.3410 Disposizioni per il contrasto delle false cooperative


Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3410


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del
CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Disposizioni per il contrasto delle false cooperative
Presentata il 5 novembre 2015


      

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Onorevoli Deputati! Il sistema cooperativo, con tutte le sue ramificazioni in molti settori di attività, costituisce un importante soggetto dell'economia lombarda che anche in anni di crisi e recessione ha mostrato la sua solidità e una grande capacità di crescere sia dal punto di vista del fatturato, sia nella creazione di posti di lavoro.
      Da questo punto di vista il mondo cooperativo ha una forte caratterizzazione verso l'economia sociale, una grande capacità di dare risposta in termini occupazionali alle fasce più deboli e disagiate dal punto di vista lavorativo. Le cooperative sociali, ad esempio, svolgono un ruolo sempre più prezioso nell'accompagnamento al lavoro anche di nuove categorie del disagio lavorativo rappresentate da ultracinquantenni, giovani che hanno finito gli studi, genitori single e altri ancora.
      Proprio per questo la regione Lombardia guarda con molto interesse al fenomeno cooperativo sostenendolo anche con recenti iniziative legislative.
      Il recente coinvolgimento di alcune strutture cooperative in procedimenti giudiziari in diverse parti d'Italia ha fatto emergere un fenomeno di malaffare che utilizza il soggetto cooperativo in modo improprio e illecito, determinando, di conseguenza, un pregiudizio soprattutto mediatico, che porta ad affrettate conclusioni negative verso l'intero sistema cooperativo, facendo «di tutt'erba un fascio», e mettendo in cattiva luce anche la componente sana della cooperazione italiana.
      L'Associazione delle cooperative italiane (ACI), soggetto che raggruppa le principali centrali cooperative italiane, Confcooperative, Legacoop e AGC, ha recentemente lanciato il Manifesto per un'economia pulita dove tra i princìpi e gli obiettivi espressi è importante ricordare quello di voler costruire un'altra Italia. Un Paese diverso, con una nuova economia pulita, con un mercato sano – in cui contino di più onestà, lealtà e correttezza – con maggiore rispetto del lavoro, delle persone e delle opportunità per tutti. Un'economia in cui concorrenza leale, burocrazia semplificata ed efficiente, creatività e crescita per tutti siano realtà; in cui il benessere della comunità sia il vero fine ultimo del fare impresa. Più in particolare, un mercato in cui non ci sia posto per le false imprese: quelle che non rispettano le regole, esercitano concorrenza sleale e umiliano il valore del lavoro delle persone. Le imprese efficienti non sono solo un luogo di lavoro, rappresentano un volano per la crescita degli individui e delle comunità in cui sono inserite. La buona impresa aiuta a superare diseguaglianze ed emarginazione, promuove dignità e senso civico.
      La presente proposta di legge vuole rappresentare un tassello importante del mosaico rappresentato dal Manifesto per un'economia pulita.
      Considerando questi princìpi e obiettivi, non è un caso che il movimento cooperativo abbia sviluppato capacità riconosciute dall'intero sistema imprenditoriale per consentire ai lavoratori espulsi dal mercato del lavoro di continuare a lavorare associandosi in cooperative, anche attraverso l'assistenza gratuita – nel primo anno di start up – e l'accesso alle strumentazioni finanziarie di sistema per favorire la fattibilità economico-finanziaria dei piani aziendali di avvio e sviluppo.
      Negli ultimi anni la produzione normativa sul tema è stata significativa, sia sul piano legislativo (l'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, cosiddetto decreto mille proroghe, impone il contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dai sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, quanto meno per la parte economica, non solo nei confronti dei soggetti aderenti alle centrali cooperative che lo hanno sottoscritto, ma anche nei confronti delle cooperative non aderenti), sia sul piano degli accordi interconfederali e della decretazione ministeriale, con la previsione di procedure che vedono coinvolte anche le organizzazioni sindacali e cooperativistiche al fine di orientare i livelli ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      Affinché vi sia un'iniziativa efficace contro la falsa cooperazione, risulta necessario proporre una pluralità di strumenti che da una parte aumentino la capacità del sistema di vigilare le società cooperative e dall'altra sanzionino in modo significativo quelle cooperative che, in un modo o nell'altro, non si sottopongono alla vigilanza stessa, godendo di una condizione di opacità.
      Si propone, in primo luogo, la sanzione della cancellazione dell'albo nazionale degli enti cooperativi, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, per le imprese cooperative che non siano state sottoposte alle revisioni e ispezioni previste dal decreto legislativo n. 220 del 2002, con conseguente scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies del codice civile e dell'articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto n. 318 del 1942, e devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
      Eccezioni all'ambito di applicazione di tale norma sono, da una parte, le cooperative sottoposte a gestione commissariale o a provvedimento di scioglimento da parte del Ministero dello sviluppo economico e, dall'altra, le banche di credito cooperativo. Infatti, mentre le prime hanno già subìto un provvedimento sanzionatorio – rispettivamente provvisorio e definitivo – da parte dell'autorità competente, le seconde rispondono a criteri di vigilanza complessi in relazione agli interessi che perseguono.
      La regione Lombardia vuole far propri i contenuti dell'iniziativa dell'ACI attraverso una proposta di legge al Parlamento con cui sollecitare il legislatore nazionale ad approvare norme che contrastino il fenomeno delle cosiddette false cooperative, tutelando di fatto il sistema cooperativo sano che, come detto, rappresenta per la nostra regione un fattore socio-economico di assoluto rilievo.
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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

        La proposta di legge introduce nuove procedure per il mantenimento dell'iscrizione all'albo nazionale degli enti cooperativi, rispetto alle quali non si ravvisano oneri di natura finanziaria.

        In particolare la stessa modifica alcuni articoli del decreto legislativo n. 220 del 2002 sulla vigilanza sugli enti cooperativi: si sottolinea la necessità di attuare in modo coordinato i controlli sull'albo regionale delle cooperative sociali già attualmente previsti ed esercitati dal Ministero dello sviluppo economico e dalle centrali cooperative delegate a tale fine dallo stesso Ministero.

        Le eventuali ricadute vanno nella direzione di un rafforzamento dell'integrazione e coordinamento dei controlli (secondo quanto previsto dalla stessa legge della regione Lombardia di settore n. 11 del 2014).

        La quantificazione della ricaduta su questo versante è di difficile individuazione, nel senso che nell'ambito del budget attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la tenuta dell'Albo, è già previsto il costo per lo svolgimento di ispezioni e controlli così come specificato dal regolamento della regione Lombardia n. 1 del 2015.


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PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA REGIONALE
Art. 1.
(Modifiche al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, recante «Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”»).

      1. Al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) l'articolo 2, comma 5, è sostituito dal seguente:
      «5. Nel caso in cui l'ente cooperativo non abbia ancora ottenuto la revisione secondo le cadenze e le modalità stabilite dal presente decreto, lo stesso ente deve formulare esplicita richiesta al Ministero dello sviluppo economico ovvero, nel caso di enti cooperativi aderenti alle associazioni, a queste ultime»;
          b) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

      «Art. 6. – (Dichiarazione sostitutiva). – 1. Nel caso in cui l'ente cooperativo non sia stato sottoposto a vigilanza secondo le cadenze e le modalità stabilite dal presente decreto, lo stesso ente è tenuto a trasmettere al Ministero dello sviluppo economico e all'associazione cui eventualmente aderisce, insieme alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, una dichiarazione, sottoscritta dal presidente dell'ente medesimo e, per asseverazione, dall'organo di controllo.
      2. Se l'organo di controllo non è stato istituito, la sottoscrizione per asseverazione è apposta da un revisore contabile

esterno, scelto tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.
      3. Nella dichiarazione di cui al comma 1 sono indicati, oltre agli estremi identificativi dell'ente cooperativo e del legale rappresentante:
          a) l'iscrizione all'albo nazionale degli enti cooperativi;
          b) nelle cooperative di lavoro, la corrispondenza tra i rapporti di lavoro formalmente stipulati e le prestazioni effettivamente svolte dai soci, nonché la corresponsione ai soci lavoratori del trattamento economico previsto dagli articoli 3 e 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142;
          c) gli estremi del versamento del contributo dovuto ai fondi di mutualità nazionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e dell'articolo 2545-quinquies del codice civile o, in difetto, le motivazioni per il mancato versamento;
          d) il numero dei soci, come risultante dal libro dei soci;
          e) l'eventuale raccolta di prestito sociale ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e dalle istruzioni della Banca d'Italia.

      4. Alla dichiarazione sostitutiva devono essere allegati l'ultimo bilancio approvato, con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto deposito presso il registro delle imprese, nonché copia del versamento del contributo biennale di revisione previsto dalle norme vigenti.
      5. L'ente cooperativo che procede alla dichiarazione sostitutiva deve contestualmente formulare la richiesta prevista dall'articolo 2, comma 5.
      6. Le eventuali dichiarazioni sostitutive prodotte devono essere indicate nel verbale di revisione o di ispezione straordinaria.
      7. La copia della dichiarazione sostitutiva presentata, unitamente alla ricevuta

dell'avvenuta notifica, può essere utilizzata, da parte dell'ente cooperativo, ai fini della richiesta di agevolazioni o di provvedimenti di favore alla pubblica amministrazione.
      8. Qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, si applicano gli articoli 75 e 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;
          c) all'articolo 7, comma 2:

              1) al primo periodo, le parole: «da altre amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali o dell'Agenzia delle entrate ovvero da altre amministrazioni da individuare con il decreto di cui al presente comma»;

              2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con riguardo all'individuazione di categorie di cooperative o di settori economici verso i quali esercitare con urgenza l'azione di vigilanza»;

          d) l'articolo 8, comma 3, è sostituito dal seguente:
      «3. In caso di particolari esigenze le ispezioni possono essere effettuate anche da altri funzionari del Ministero dello sviluppo economico e, sulla base delle intese e delle convenzioni di cui all'articolo 7, comma 2, da funzionari di altre amministrazioni che abbiano frequentato i corsi di cui al citato all'articolo 7, comma 3»;

          e) l'articolo 12, comma 3, è sostituito dal seguente:
      «3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2638, secondo comma, del codice civile, gli enti cooperativi che non si sottopongono all'attività di vigilanza secondo le cadenze e le modalità stabilite dal presente decreto o non rispettano finalità mutualistiche, ad eccezione degli

enti nei cui confronti siano stati adottati i provvedimenti di cui agli articoli 2545-sexiesdecies e 2545-septiesdecies del codice civile e agli articoli 70 e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'Albo nazionale degli enti cooperativi. Si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies del codice civile e dell'articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 2514, primo comma, lettera d), del codice civile»;

          f) all'articolo 15, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
      «3-bis. Qualora lo scioglimento di un ente cooperativo sia disposto entro due anni dalla sua iscrizione all'Albo, il Ministero dello sviluppo economico comunica la relativa notizia entro trenta giorni all'Agenzia delle entrare anche ai fini dell'applicazione dall'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175».