• C. 266 Proposta di legge presentata il 15 marzo 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.266 Norme per lo svolgimento di servizi di utilità sociale da parte delle persone anziane


Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 266


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato FUCCI
Norme per lo svolgimento di servizi di utilità sociale da parte delle persone anziane
Presentata il 15 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Tra i temi più attuali del dibattito sul futuro sociale del nostro Paese già nel breve-medio periodo c’è quello del ruolo delle persone anziane in un'Italia caratterizzata da un andamento demografico molto ben definitivo che vede crescere il loro numero. Come afferma il Libro Bianco su «La vita buona nella società attiva» del Ministro lavoro, della salute e delle politiche sociali (maggio 2009), infatti, si stima che nel 2045 gli ultrasessantacinquenni saranno il 30 per cento della popolazione e gli ultraottantenni il 12 per cento. Al tempo stesso l'allungamento della vita media e il progredire delle scienze mediche stanno accrescendo la quota percentuale di persone anziane che vivono in ottime condizioni di salute e che rimangono attive sia sul piano sociale che su quello lavorativo.
      In una situazione del genere i vecchi modelli sociali, che vedevano le persone anziane ormai tagliate fuori da un'esistenza attiva, non hanno più motivo di esistere. Il discorso vale sia per le grandi aree metropolitane, dove più forte è il rischio di una vita in solitudine, che per le piccole città, dove pure il senso di appartenenza a una comunità è più accentuato. Per questo da più parti si sostiene ormai da tempo l'idea che sia utile e opportuno coinvolgere le persone entrate nella terza età in attività sociali di provata utilità: dalla vigilanza sulla sicurezza dei bambini di fronte agli ingressi delle scuole alla vigilanza nelle biblioteche e nei musei nonché al controllo sul deturpamento urbano. Non a caso in alcuni comuni italiani ci sono già state alcune positive esperienze sul campo.
      Con la figura del cosiddetto «nonno vigile» si raggiungono al contempo due importanti risultati. Da un lato, infatti, si offre a molte persone anziane la possibilità di impegnarsi in attività importanti sul piano sociale dimostrando in modo concreto che «la vita non finisce» con l'uscita dal mondo del lavoro e, da un altro lato, si offrono alle nostre città supporti molto utili a livello pratico liberando così, tra l'altro, personale delle polizie municipali e dei vari uffici comunali per altri e più urgenti servizi.
      In tale contesto la presente proposta di legge – come afferma il comma 1 dell'articolo 1 – ha lo scopo di «valorizzare il ruolo sociale e l'esperienza delle persone anziane prevedendo la possibilità per gli enti locali di costituire gruppi di nonni vigili, definiti ai sensi del comma 2, adibiti all'espletamento dei seguenti compiti: partecipare ad attività di natura socio-assistenziale; vigilare sulla sicurezza degli studenti presso gli istituti scolastici; regolare i flussi in occasione di eventi e di manifestazioni pubblici; collaborare nella vigilanza nei musei e nelle biblioteche comunali; vigilare sul deturpamento del decoro urbano causato da episodi di vandalismo». Il comma 2 definisce i requisiti di età e di volontarietà.
      L'articolo 2 riguarda i segni di riconoscimento, le dotazioni e il collegamento con le polizie municipali. L'articolo 3 riconosce ai comuni che intendono avvalersi dell'opera dei nonni vigili la massima libertà organizzativa e gestionale pur nel rispetto dei loro equilibri di bilancio. L'articolo 3 afferma, inoltre, che «compensi dei nonni vigili, determinati dai comuni nel rispetto dei loro equilibri di bilancio, non concorrono alla determinazione dei redditi ai fini fiscali e contributivi dei medesimi soggetti». Infine, l'articolo 4 sancisce l'offesa ai nonni vigili, prevedendo la pena del carcere, diminuita di tre quarti, prevista per l'oltraggio a un pubblico ufficiale (articolo 341-bis del codice penale – «Oltraggio a pubblico ufficiale» – introdotto dalla legge n. 94 del 2009).
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e definizione).

      1. La presente legge ha lo scopo di valorizzare il ruolo sociale e l'esperienza delle persone anziane prevedendo la possibilità per gli enti locali di costituire gruppi di nonni vigili, definiti ai sensi del comma 2, adibiti all'espletamento dei seguenti compiti:

          a) partecipare ad attività di natura socio-assistenziale;

          b) vigilare sulla sicurezza degli studenti presso gli istituti scolastici;

          c) regolare i flussi in occasione di eventi e di manifestazioni pubblici;

          d) collaborare nella vigilanza nei musei e nelle biblioteche comunali;

          e) vigilare sul deturpamento del decoro urbano causato da episodi di vandalismo.

      2. Ai fini di cui alla presente legge, è definita nonno vigile la persona con un'età pari o superiore a sessantacinque anni che non svolge alcuna attività lavorativa retribuita e che si offre volontariamente per espletare i compiti di cui al comma 1.

Art. 2.
(Segni di riconoscimento, dotazioni e collegamento con le polizie municipali).

      1. I gruppi di nonni vigili previsti dall'articolo 1, comma 1, sono costituiti dai comuni con propri regolamenti e con le modalità organizzative ritenute più opportune, in conformità alle disposizioni della presente legge e nel rispetto della tutela dei diritti dei lavoratori.


      2. I nonni vigili sono dotati dai comuni di una pettorina di riconoscimento e di apparecchi radiotrasmittenti collegati con le centrali delle forze di polizia municipale.
Art. 3.
(Modalità di istituzione dei gruppi di nonni vigili e trattamento fiscale e contributivo).

      1. Le modalità di presentazione della richiesta di fare parte di un gruppo di nonni vigili nonché di selezione e di reclutamento sono determinate dai comuni.
      2. I compensi dei nonni vigili, determinati dai comuni nel rispetto dei loro equilibri di bilancio, non concorrono alla determinazione dei redditi a fini fiscali e contributivi dei medesimi soggetti.

Art. 4.
(Reato di offesa al «nonno vigile» nell'esercizio delle sue funzioni).

      1. Chiunque offende un nonno vigile nell'esercizio dei compiti da esso espletati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della presente legge, è punito con le pene previste dall'articolo 341-bis del codice penale diminuite di tre quarti.