• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/02111/115/ ... premesso che: con circolare n. 142 del 27 luglio 2015, "Chiarimenti su Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)", l'INPS ha fornito chiarimenti di carattere...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/2111/115/05 presentato da STEFANIA PEZZOPANE
martedì 17 novembre 2015, seduta n. 492

Il Senato,
premesso che:
con circolare n. 142 del 27 luglio 2015, "Chiarimenti su Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)", l'INPS ha fornito chiarimenti di carattere amministrativo operativo su aspetti specifici non espressamente disciplinati dalla normativa introdotta con il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 in attuazione della legge delega 10 dicembre 2014, n. 183 (il cosiddetto Jobs Act), entrato in vigore il 1º maggio 2015;
ancora oggi sussistono numerose disparità: fra le interpretazioni e i chiarimenti forniti dalle differenti sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territoriali provinciali in merito alla durata del sussidio per chi ha svolto attività stagionale nel 2015;
l'articolo 43, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, dispone che "con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1º maggio 2015 e il 31 dicembre 2015 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, la durata della NASpI corrisposta in conseguenza dell'applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di 6 mesi", salvaguardando in questo modo il trattamento di integrazione salariale per l'anno 2015;
dal 2016 inoltre, come denunciato anche dai vari sindacati di categoria, l'applicazione della normativa sulla Naspi rischia di penalizzare ulteriormente i lavoratori stagionali, portando a un dimezzamento della durata e del valore del sussidio in mancanza di un correttivo strutturale; la stagionalità è elemento strutturale nel settore del turismo, tuttavia, in molte località turistiche, analoga stagionalità coinvolge molte migliaia di lavoratori di aziende di settori non direttamente riconducibili al medesimo settore turistico, ma ad esso strettamente connessi sotto il profilo produttivo;
molte attività non hanno la caratteristica di stagionalità; per esserlo, ai, sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378, e successive. modificazioni, devono aver, nell'anno solare, un periodo dì inattività. non inferiore a settanta giorni continuativi o centoventi giorni non continuativi;
molte aziende, avendo maggior lavoro durante i periodi estivi, assumono lavoratori a termine per incremento di attività che di fatto sono stagionali, ma non possono esserlo nelle causati del contratto a termine di assunzione;
impegna Governo:
ad intraprendete le opportune iniziative, anche attraverso atti di interpretazione autentica, al fine di prevedere un'applicazione interpretativa unica, corretta e omogenea, presso ogni sede territoriale provinciale dell'INPS, relativamente alle disposizioni riguardanti i vigenti strumenti di sostegno al reddito per i lavoratori stagionali;
ad assumere iniziative normative al fine di prevedere misure di sostegno al reddito, volte ad assicurare, in forma strutturale, per i lavoratori stagionali del settore turistico e termale, un'estensione del trattamento Naspi;
a valutare la possibilità di adottare iniziative di salvaguardia anche nei confronti dei lavoratori con contratto a termine, assunti presso aziende risiedenti nei comuni ad alta vocazione turistica.
(0/2111/115/5)
PEZZOPANE, PAGLIARI