• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/02111/182/ ... in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", premesso che: la Carta...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/2111/182/05 presentato da GIANLUCA ROSSI
mercoledì 18 novembre 2015, seduta n. 494

Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)",
premesso che:
la Carta costituzionale, con la sentenza n. 50 del 2014, ha dichiarato illegittimità costituzionale, per eccesso di delega e violazione dell'articolo 76 della Costituzione, dell'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), che prevedeva vantaggi per i locatari che registravano i contratti di affitto in nero;
la Consulta ha dichiarato incostituzionale i commi 8 e 9 che stabilivano dei vantaggi per l'inquilino che precedeva alla registrazione nei casi in cui il contratto d'affitto non era stato registrato entro il termine previsto dalla legge, quando in esso era indicata un importo inferiore a quello reale, o quando, al posto di un contratto di locazione, era stato registrato un finto comodato gratuito;
in particolare, il comma 8 dell'articolo 3 del decreto legislativo disponeva che: "Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina: a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio; b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998; c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, altre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti";
il comma 9 del medesimo articolo disponeva che: "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui: a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo; b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio";
considerato che:
sono decine di migliaia gli inquilini che hanno aderito alle disposizioni legislative, dichiarate aggi incostituzionali ai sensi della sentenza, favorendo l'emersione del fenomeno dell'evasione fiscale e accedendo conseguentemente ad un contratto quadriennale con un canone favorevole, pari al triplo della rendita catastale e con un taglio fina all'80 per cento di quello di mercato; tali inquilini, a seguito della sentenza della Consulta, si trovano esposti all'innalzamento dei canoni di favore nonché al pagamento delle somme arretrate;
ad oggi si stima in Italia vi siano circa 5 miliardi di cespiti non dichiarati con un'evasione IRPEF di 1,5 miliardi di euro,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di procedere con urgenza al fine di tutelare gli inquilini che hanno aderito ad un disposizione di legge dichiarata incostituzionale, garantendo loro l'applicazione di un canone equo al fine di evitare gli effetti distorsivi che si sono venuti a creare nel corso della vigenza della predetta disposizione di legge.
(0/2111/182/5)
GIANLUCA ROSSI, VERDUCCI, VACCARI, MATURANI, PUPPATO, FRAVEZZI