• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/02111/189/ ... in sede di esame dell'A. S. 2111, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), premesso che: l'articolo 5, comma 1,...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/2111/189/05 presentato da VENERA PADUA
mercoledì 18 novembre 2015, seduta n. 494

Il Senato,
in sede di esame dell'A. S. 2111, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
premesso che:
l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, stabiliva che al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nei territori ex Obiettivo 1, venisse sospesa la condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'articolo 6, comma 9, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Veniva inoltre stabilito che la sospensione operasse esclusivamente nei confronti di quelle imprese che avessero recepito o recepissero gli accordi provinciali di riallineamento retributivo stipulati dalle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali aderenti o collegate con le associazioni ed organizzazioni più rappresentative sul piano nazionale;
gli accordi territoriali e quelli aziendali di recepimento dovevano essere depositati ai competenti uffici provinciali del lavoro e presso le sedi provinciali dell'INPS, entro trenta giorni dalla stipula;
considerato che:
in alcune aree del Mezzogiorno, a partire dall'anno 2006, numerose aziende agricole sono state oggetto di verifiche ispettive, a seguito delle quali l'INPS ha dichiarato illegittimi i contratti aziendali sottoscritti; in conseguenza, le aziende interessate hanno subìto la revoca dei benefici contributivi (fiscalizzazione) con recuperi milionari nei confronti di aziende che credevano di aver operato nel rispetto della legalità e in perfetta trasparenza, avendo sottoscritto contratti con l'assistenza delle parti sociali tempestivamente depositati all'INPS;
il contenzioso con l'INPS è ancora in atto, e la sua rapida risoluzione risulta essenziale per la stessa sussistenza delle aziende agricole coinvolte;
impegna il Governo:
a garantire attraverso opportuni atti di competenza, al fine di dare soluzione al contenzioso in atto e favorire la ripresa delle aziende agricole coinvolte, che le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, si interpretino nel senso che gli accordi provinciali di riallineamento retributivo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale e che non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge in esame.
(0/2111/189/5)
PADUA, PIGNEDOLI, BERTUZZI, SANTINI, FAVERO