• C. 2613-C EPUB presentata il 17 novembre 2015. FIANO Emanuele, Relatore per la maggioranza

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Atto a cui si riferisce:
C.2613-B [Ddl Costituzionale: Riforma Senato & Titolo V] Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione


Frontespizio Relazione Pareri
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2613-C


RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
presentata alla Presidenza il 17 novembre 2015
(Relatore per la maggioranza: FIANO)
sul
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
l'8 agosto 2014 (v. stampato Camera n. 2613)
MODIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 10 marzo 2015 (v. stampato Senato n. 1429-B)
MODIFICATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 13 ottobre 2015
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(RENZI)
e dal ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il parlamento
(BOSCHI)
Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 14 ottobre 2015

NOTA: Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato n. 2613-B.


      

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Onorevoli colleghi! Giunge oggi in Assemblea il disegno di legge costituzionale recante disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione.
      Il testo che la Camera si appresta ad esaminare in vista della prima deliberazione di cui all'articolo 138, primo comma, della Costituzione – che sarà chiusa con la prima «doppia conforme» – è quello approvato dal Senato il 13 ottobre 2015, poiché l'esame in sede referente svolto dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati ha confermato il testo trasmesso dal Senato. Ne consegue che, rispetto a quanto approvato dalla Camera dei deputati il 10 marzo 2015, l'Aula è chiamata a vagliare le sole disposizioni modificate da Palazzo Madama.
      A diciotto mesi dall'inizio dell'esame parlamentare – cominciato il 15 aprile 2014 – ci troviamo alle soglie di un passaggio parlamentare di grande rilevanza nell'ambito del percorso riformatore, della legislatura in corso e della storia delle istituzioni del nostro Paese.
      Nel procedimento di riforma costituzionale in itinere siamo ad un passo dalla prima «doppia conforme». Siamo dunque in prossimità di una sorta di «giro di boa» nella definizione del testo che sarà sottoposto al giudizio del corpo elettorale per il tramite del referendum confermativo.
      Questo passaggio parlamentare è di assoluta importanza anche per questa legislatura, il cui rilievo nella storia parlamentare è legato a doppio filo a quello delle riforme costituzionali. Ricordo l'esortazione giunta il 22 aprile 2013, a soli due mesi dalle elezioni politiche, dall'allora neoeletto Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che qualificò come «imperdonabile» la mancata riforma della legge elettorale e di limitate previsioni della seconda parte della Costituzione che avevano segnato la chiusura della XVI legislatura. Al monito presidenziale è seguita l'istituzione della Commissione per le riforme costituzionali, la cui relazione conclusiva ha costituito la base per la predisposizione del disegno di legge che ha aperto questo processo riformatore, prospettato, peraltro, nelle sue linee essenziali dallo stesso Presidente del Consiglio Matteo Renzi, nel corso delle dichiarazioni programmatiche pronunciate di fronte alle Camere il 24 e il 25 febbraio 2014 prima del voto sulla fiducia.
      Siamo quindi alle soglie di una modifica della Costituzione che interviene seguendo due linee direttrici che si radicano nella nostra storia, più o meno recente.
      La prima – più risalente – attiene all'organizzazione del Parlamento e all'assetto della forma di governo. L'individuazione, l'analisi e il superamento dei limiti del bicameralismo perfetto e delle inefficienze del parlamentarismo connesse alla posizione del «Governo in Parlamento» hanno attraversato come un filo rosso il dibattito sulle riforme costituzionali che si è svolto in Italia a partire dalla Commissione Bozzi (1983), passando per la Commissione De Mita-Jotti (1992) e arrivando fino alla Commissione bicamerale D'Alema (1997). La seconda – più recente – prende le mosse dalla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione del 2001 e interviene sulla disciplina della divisione territoriale del potere con l'obiettivo di semplificare e perfezionare il dettato costituzionale alla luce della esperienza applicativa degli ultimi 14 anni, che è stata caratterizzata da un elevato contenzioso costituzionale.
      Quali sono dunque i cardini di questa riforma costituzionale?
      In primo luogo, essa interviene sull'organizzazione del Parlamento, superando il bicameralismo perfetto introdotto dalla Costituzione del 1948. Il Senato diviene a tutti gli effetti una Assemblea rappresentativa dei territori. I senatori sono eletti dai Consigli regionali fra i consiglieri regionali e i sindaci delle Regioni sulla base delle indicazioni espresse dai cittadini. Il Senato così composto non sarà più legato al Governo dal rapporto fiduciario, ma sarà il luogo del raccordo tra i livelli di governo e la sede di coordinamento tra il legislatore statale e i legislatori regionali in funzione di prevenzione dei possibili conflitti nell'esercizio delle rispettive competenze. Il Senato svolgerà dunque un ruolo omologo a quello cui sono chiamate le «seconde» Camere negli ordinamenti – regionali o federali – in cui il potere è oggetto di una ripartizione verticale sul territorio.
      La sola Camera dei deputati, eletta direttamente dal Corpo elettorale, sarà chiamata a rappresentare la Nazione e a partecipare alla determinazione dell'indirizzo politico, accordando e revocando la fiducia al Governo. La ridefinizione del ruolo costituzionale delle due Camere produce effetti «a cascata» sulle funzioni che esse sono chiamate ad esercitare, sull'assetto del procedimento legislativo, sulla elezione del Presidente della Repubblica e dei giudici della Corte costituzionale.
      In secondo luogo, il ruolo del Governo in Parlamento è oggetto di riforma in connessione al procedimento legislativo e alla decretazione d'urgenza. La priorità delle iniziative legislative dell'Esecutivo è riconosciuta attraverso l'introduzione dei disegni di legge prioritari e del voto a data certa. Al contempo, però, è contrastato l'abuso della decretazione d'urgenza attraverso il recepimento costituzionale dei limiti oggi previsti dalla legge ordinaria e dalla giurisprudenza della Corte costituzionale nel ricorso all'articolo 77 della Costituzione.
      Infine, per quanto concerne il titolo V della parte II della Costituzione, è modificato – sempre nell'ottica della semplificazione e della riduzione del contenzioso costituzionale – il riparto delle funzioni legislativa e regolamentare ed è introdotta la cosiddetta clausola di supremazia. In linea con l'orientamento che ha già portato all'approvazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, è eliminato ogni riferimento alle Province dal testo costituzionale e, infine, è modificato l'istituto del regionalismo differenziato.
      Nell'ambito di questo complessivo quadro riformatore è necessario passare puntualmente in rassegna le disposizioni modificate dal Senato.
      Il nuovo articolo 55, quinto comma, afferma che il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali e svolge le seguenti funzioni:

          il raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica;

          il concorso all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Costituzione;

          il concorso all'esercizio di funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea;

          la partecipazione alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea;

          la valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni;

          la verifica dell'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori;

          il concorso all'espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge;

          il concorso alla verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato.

      Per ciò che attiene all'elezione del Senato, è stata introdotta, nel nuovo articolo 57, quinto comma, la previsione secondo la quale i senatori sono eletti «in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri» in occasione delle elezioni dei Consigli regionali o delle Province autonome.
      Rimane comunque ferma l'elezione dei senatori, con metodo proporzionale, da parte dei Consigli regionali e delle Province autonome tra i propri componenti e,

nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni del rispettivo territorio.
      L'individuazione delle modalità con cui le scelte degli elettori incideranno sull'elezione dei senatori da parte dei consiglieri regionali e provinciali è rimessa alla nuova legge elettorale del Senato, ossia alla legge bicamerale prevista dal sesto comma dell'articolo 57.
      Sul termine iniziale per l'approvazione di questa legge incide un'altra modifica apportata dal Senato alle disposizioni transitorie, in particolare all'articolo 39, comma 11, che specifica che esso decorre dalla data di entrata in vigore della legge di riforma costituzionale, consentendo così l'approvazione della legge anche nella legislatura in corso.
      È stato conseguentemente precisato, al richiamato articolo 39, comma 11, che il termine per il ricorso alla Corte costituzionale sulla nuova legge elettorale del Senato, ove promulgata nella legislatura in corso, scade il decimo giorno dall'entrata in vigore della medesima.
      Le Regioni sono inoltre tenute a conformare le rispettive disposizioni legislative e regolamentari alla nuova legge elettorale del Senato entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle legge elettorale medesima. L'attuazione della disposizione introdotta dal Senato sulle scelte degli elettori richiederà l'adattamento delle normative elettorali regionali.
      Le modifiche del Senato hanno poi riguardato il nuovo articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ampliando il novero delle materie che possono essere oggetto del cosiddetto «regionalismo differenziato». In particolare, rispetto al testo approvato dalla Camera, sono state aggiunte le «disposizioni generali e comuni per le politiche sociali» ed il «commercio con l'estero».
      Il Senato ha modificato anche le modalità di elezione dei giudici della Corte costituzionale da parte delle Camere, prevedendo, con una novella all'articolo 135 della Costituzione, che l'elezione dei cinque giudici spetti distintamente ai due rami del Parlamento, nel numero di tre alla Camera e due al Senato, anziché al Parlamento in seduta comune. È stata così ripristinata la previsione contenuta nel disegno di legge originario del Governo e nel testo approvato dal Senato in prima lettura, poi soppressa nel corso dell'esame alla Camera.
      A tal proposito, la disposizione transitoria reintrodotta dal Senato all'articolo 39, comma 10, stabilisce che, in sede di prima applicazione del nuovo articolo 135, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato.
      Di conseguenza, inoltre, il nuovo articolo 38, comma 16, modifica l'articolo 3 della legge costituzionale n. 2 del 1967, riferendolo all'elezione dei giudici costituzionali da parte di ciascuna Camera, anziché da parte del Parlamento in seduta comune. Sono mantenute la modalità di votazione a scrutinio segreto ed il quorum richiesto, pari alla maggioranza dei due terzi dei componenti fino al terzo scrutinio ed alla maggioranza dei tre quinti dei componenti dal quarto scrutinio.
      Il Senato è infine intervenuto sulla norma relativa all'applicazione della riforma costituzionale alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome, recata dall'articolo 38, comma 13.
      Rispetto al testo approvato dalla Camera, il Senato ha sostituito l'espressione «adeguamento» degli statuti con l'espressione «revisione» per riferirsi al momento dal quale la nuova disciplina del titolo V risulterà applicabile alle Regioni e statuto speciale e alle Province autonome.
      È stata inoltre introdotta l'applicabilità alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome, a decorrere dalla revisione degli statuti, dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relativo al cosiddetto «regionalismo differenziato», con una disciplina transitoria per il periodo precedente alla suddetta revisione, pur restando fermo quanto già previsto ai fini dell'applicazione dell'articolo 120 della Costituzione, espressione di un generale potere sostitutivo integrato dalle specifiche previsioni statutarie. In merito al regionalismo differenziato, in particolare, fino alla revisione degli statuti speciali si applica l'articolo 116, terzo comma, nel testo vigente prima della riforma costituzionale, limitatamente alle materie dell'organizzazione della giustizia di pace, delle norme generali sull'istruzione e della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. A seguito della revisione degli statuti è invece prevista l'applicazione integrale alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome delle disposizioni sul cosiddetto «regionalismo differenziato» contenute nell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nel testo modificato dalla riforma costituzionale.
      Per quanto infine concerne l'esame referente, la I Commissione ha avviato l'esame del provvedimento C. 2613-B nella seduta del 21 ottobre 2015 con lo svolgimento della relazione introduttiva.
      Nella seduta del 27 ottobre la Commissione ha deliberato una indagine conoscitiva, che si è svolta – nelle sedute del 28 e 29 ottobre – con le audizioni di esperti della materia.
      Nella medesima seduta del 27 ottobre, la Commissione, su proposta del gruppo del M5S, ha deliberato di richiedere al Governo di fornire, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, taluni elementi informativi riguardanti alcune delle modifiche apportate dal Senato al disegno di legge in titolo, ai quali l'Esecutivo, nella persona del Ministro Maria Elena Boschi, ha fornito risposta – consegnando alla Commissione anche una nota scritta – nella seduta del 3 novembre.
      Conclusosi l'esame preliminare nella seduta del 4 novembre, al testo sono stati presentati oltre 100 emendamenti – il termine per la presentazione dei quali è scaduto alle ore 17 della medesima giornata del 4 novembre – alcuni dei quali sono stati valutati dalla Presidenza della Commissione come irricevibili, sulla base di quanto disposto dall'articolo 70, comma 2, del Regolamento, secondo il quale, riguardo ai progetti di legge già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato, la Camera delibera soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti. Gli emendamenti giudicati ricevibili sono stati tutti respinti dalla Commissione nella seduta dell'11 novembre. La Commissione ha quindi acquisito i pareri favorevoli delle Commissioni X, XII, XIV e della Commissione per le questioni regionali.
      La Commissione per le questioni regionali ha formulato una osservazione, con la quale ha sottolineato l'opportunità di approvare la nuova legge elettorale del Senato in tempi brevi, anche per garantire alle Regioni i tempi necessari per adeguare le rispettive normative elettorali. Inoltre, la XIV Commissione, nella parte delle premesse del suo parere favorevole, riferendosi al nuovo testo dell'articolo 55 della Costituzione, così come modificato dall'articolo 2 del provvedimento, ha ravvisato l'esigenza che tale disposizione si intenda nel senso che le competenze richiamate da quell'articolo, al quinto comma, non siano esclusive del Senato, in quanto investono necessariamente e prioritariamente la Camera dei deputati che, nel nuovo assetto istituzionale, sarà l'unica titolare delle funzioni di indirizzo politico e di controllo del Governo oltre che dell'esercizio in via primaria della funzione legislativa. Il Comitato per la legislazione, nel suo parere, ha ritenuto non vi fosse nulla da osservare in ordine alla conformità del provvedimento ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento.
      Infine, nella seduta del 17 novembre la Commissione ha deliberato di conferire il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea. Faccio presente, inoltre, che i gruppi SI-SEL, M5S e LNA hanno preannunciato la presentazione di relazioni di minoranza.

Emanuele FIANO,
Relatore per la maggioranza

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 2613-B, limitatamente alle parti modificate dal Senato e rilevato che esso è sottoposto all'attenzione del Comitato in virtù della richiesta proveniente dalla I Commissione Affari costituzionali ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 4, del Regolamento;

            ricordato che, sul medesimo disegno di legge costituzionale, il Comitato si è già espresso, in prima lettura, in data 4 dicembre 2014;

            rilevato che:

        sul piano del coordinamento interno al testo:

            a seguito delle modifiche apportate dal Senato, alcune questioni di coordinamento potrebbero porsi in relazione al quinto comma dell'articolo 55 (articolo 1, comma 1, del disegno di legge): il primo periodo assegna infatti al Senato l'esercizio in via esclusiva delle funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica, laddove il secondo periodo del medesimo comma gli attribuisce le funzioni, da esercitare in concorso con la Camera, “di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea”; in proposito, si osserva peraltro che, come si può desumere dai lavori preparatori oltre che da un'interpretazione sistematica delle due disposizioni, mentre il primo periodo sembrerebbe volto ad individuare il ruolo del Senato, qualificandolo come il luogo del raccordo tra lo Stato e gli enti costitutivi della Repubblica, il secondo periodo, invece, sembrerebbe volto ad enumerare le competenze che sono assegnate a tale ramo del Parlamento, annoverando, tra di esse, anche quelle di raccordo tra lo Stato, gli enti territoriali e l'Unione europea, da esercitare in concorso con la Camera;

            ulteriori questioni di coordinamento poste dal comma 6 dell'articolo 39 vengono poi risolte dal comma 11, terzo periodo, del medesimo articolo, il quale, tuttavia, si sovrappone alla prima disposizione – che formava oggetto di doppia deliberazione conforme da parte dei due rami del Parlamento già in prima lettura – modificandola in maniera non testuale: mentre, infatti, il comma 6 stabilisce che la legge volta a disciplinare le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica “è approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati” tenute dopo la data di entrata in vigore della legge costituzionale, il periodo in esame chiarisce che “il termine di cui al comma 6 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale”;

        sul piano dell'efficacia temporale delle disposizioni:

            il disegno di legge costituzionale, all'articolo 39, comma 13, con norma di immediata applicazione – la quale dovrebbe dunque essere

inserita nell'elenco, contenuto all'articolo 41, delle disposizioni aventi decorrenza immediata – dispone l'ultrattività del vigente testo dell'articolo 116 della Costituzione, con riferimento alle sole regioni a statuto speciale ed alle province autonome, sino alla revisione (che potrebbe non essere contestuale), dei rispettivi Statuti di autonomia; in proposito, si ricorda peraltro che il primo periodo del medesimo comma 13 (il quale forma in massima parte oggetto di doppia deliberazione conforme da parte dei due rami del Parlamento), nel prevedere che le disposizioni contenute nel Capo IV del disegno di legge (che riformano il Titolo V della Parte II della Costituzione) non si applichino alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome sino alla revisione dei rispettivi Statuti, sembrerebbe già disporre, per tali enti, un'ultrattività del vigente Titolo V della Costituzione;

        sul piano della corretta formulazione del testo:

            l'articolo 55, al penultimo periodo del quinto comma (articolo 1, comma 1, del disegno di legge), assegna al Senato la funzione di verificare l'impatto delle politiche dell'Unione europea sulle politiche regionali, riferendosi genericamente ed in senso a-tecnico all'impatto di tali politiche “sui territori”; in proposito, si osserva peraltro che, ferma restando l'opportunità di un chiarimento circa la dimensione territoriale alla quale si intende fare riferimento, la medesima dizione è già contenuta, nella medesima accezione, nel testo vigente dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione;

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il testo C. 2613-B Cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato, recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione»;

            ricordato che, nella proposta di parere deliberata sul testo C. 2613 l'11 dicembre 2014, la Commissione aveva sottolineato la positività della novellata assegnazione all'esclusiva competenza statale della materia del commercio con l'estero;

            osservato positivamente che l'articolo 30 modifica il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, che disciplina l'ipotesi di estensione di forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario (cosiddetto regionalismo differenziato) e che, a seguito delle modifiche approvate in terza lettura dal Senato, la materia del commercio con l'estero viene ridefinita nell'ambito delle materie nelle quali possono essere attribuite particolari forme di autonomia alle regioni ordinarie in riferimento agli ambiti di competenza legislativa statale,

        delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge costituzionale C. 2613-B, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato, recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione»;

            considerato, in particolare, l'articolo 30 del provvedimento in oggetto, che modifica l'articolo 116 della Costituzione;

            evidenziato che il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, nel testo modificato dal Senato in terza lettura, estende l'ambito delle materie in relazione alle quali è prevista la possibilità di attribuire, con legge dello Stato, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, anche su richiesta delle stesse, purché la regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio;

            considerato che, a seguito delle predette modifiche, nell'elenco di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è ricompresa anche la materia di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), limitatamente alle «disposizioni generali e comuni per le politiche sociali»;

            rilevato, al riguardo, come la Commissione Affari sociali, nel parere espresso alla Commissione competente nel corso dell’iter del provvedimento in oggetto alla Camera, in prima lettura, abbia

sottolineato l'esigenza di rafforzare i poteri dello Stato centrale su alcuni temi di rilevanza fondamentale come quelli della salute e delle politiche sociali, garantendo su tutto il territorio gli stessi diritti ai cittadini e riducendo nel contempo i conflitti di attribuzione tra Stato e regioni;

            fatto presente che, in ogni caso, l'accesso ai livelli essenziali di assistenza sia in materia sanitaria sia in quella delle politiche sociali deve essere ugualmente garantito su tutto il territorio nazionale;

            osservato, inoltre, che la formulazione stessa della disposizione di cui all'articolo 116, terzo comma, nel testo in esame, risulta poco efficace in quanto nel caso delle politiche sociali, diversamente da quanto avviene rispetto ad altre fattispecie analogamente assoggettate al cosiddetto «regionalismo differenziato» – quali ad esempio istruzione e formazione professionale e governo del territorio, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere o) ed u) – si fa riferimento non alla materia bensì alle «disposizioni generali e comuni» per le politiche sociali;

            ribadita l'opportunità che l'approvazione delle «disposizioni generali e comuni» spetti al legislatore statale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

        La XIV Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato, recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione»;

            preso atto, in particolare, del nuovo testo dell'articolo 55 della Costituzione, come definito dall'articolo 1 del provvedimento, che stabilisce che il Senato «concorre (...) all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea» e «partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea»;

            nel presupposto che tale disposizione si intenda nel senso che le richiamate competenze non sono esclusive del Senato in quanto

investono necessariamente e prioritariamente la Camera dei deputati che, nel nuovo assetto istituzionale, sarà l'unica titolare delle funzioni di indirizzo politico e di controllo del Governo oltre che dell'esercizio in via primaria della funzione legislativa,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il disegno di legge costituzionale del Governo C. 2613-B, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato, recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione»;

            richiamati i pareri già espressi dalla Commissione, in data 11 giugno 2014, 11 dicembre 2014 e 30 luglio 2015;

            preso atto positivamente delle modifiche apportate dal Senato al nuovo articolo 55, quinto comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1, concernenti la definizione delle funzioni del nuovo Senato, che hanno recepito i rilievi formulati da questa Commissione nel parere espresso in data 30 luglio 2015;

            valutata favorevolmente la previsione – introdotta dal Senato al nuovo articolo 57, quinto comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 – secondo la quale i senatori sono eletti «in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri» in occasione delle elezioni dei consigli regionali o delle Province autonome, previsione volta a garantire una maggiore democraticità all'elezione dei senatori, conferendo loro una legittimazione popolare;

            rilevato che, al fine di garantire l'applicazione della disposizione sull'elezione dei senatori «in conformità alle scelte espresse dagli elettori», risulta necessaria l'approvazione della nuova legge elettorale del Senato, che potrà avvenire anche nella legislatura in corso; per la prima elezione del Senato, tale applicazione potrà peraltro essere effettiva solo nelle Regioni che procedono al rinnovo dei propri organi contestualmente all'elezione della Camera (o eventualmente in precedenza, ma

dopo l'approvazione della nuova legge elettorale del Senato ed il suo recepimento da parte della legislazione elettorale regionale);

            condivise le modifiche apportate dal Senato al nuovo articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 30, ampliando il novero delle materie che possono essere oggetto del cosiddetto «regionalismo differenziato», con l'aggiunta, in particolare, della materia «politiche sociali»;

            valutate altresì favorevolmente le modifiche apportate dal Senato all'articolo 39, comma 13, relativo all'applicazione della riforma costituzionale alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, sostituendo l'espressione «adeguamento» degli statuti con l'espressione «revisione» per riferirsi al momento dal quale la nuova disciplina del titolo V risulterà applicabile alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome e introducendo l'applicabilità alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, a decorrere dalla revisione degli statuti, dell'articolo 116, terzo comma, Cost., relativo al cd. «regionalismo differenziato», con una disciplina transitoria per il periodo precedente alla suddetta revisione;

            sottolineando che il processo di revisione degli statuti in attuazione della riforma costituzionale, sulla base del principio dell'intesa, potrà essere l'occasione per l'avvio di un percorso comune delle cinque autonomie speciali nei confronti di tale revisione, un percorso che sia in grado di rinsaldare il pluralismo costituzionale e rileggere i fondamenti della specialità in chiave di responsabilità e solidarietà,
      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

            al fine di assicurare che l'elezione del nuovo Senato avvenga «in conformità alle scelte espresse dagli elettori», appare opportuno che la nuova legge elettorale del Senato sia approvata in termini brevi, anche per garantire alle Regioni i tempi necessari per adeguare le rispettive normative elettorali.