Testo DDL 2043
Atto a cui si riferisce:
S.2043 Norme contro le discriminazioni
Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 2015
Norme contro le discriminazioni
Onorevoli Senatori. -- Il movimento «Boicottaggio, Disinvestimento, Sanzioni» (BDS) contiene, già nei suoi intenti originari, una richiesta di discriminazione contro Israele. Utilizzando una retorica antisionista e antisemita, il boicottaggio prende di mira beni e prodotti di fabbricazione israeliana, ed ostacola la libera partecipazione di accademici, personalità del mondo politico, sportivo e culturale in Europa e nel mondo. Denunciandolo alla Knesset, il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha indicato recentemente il BDS come una ferita aperta nei rapporti fra Europa e Stato ebraico. Se non contrastate, con il tempo azioni di boicottaggio e discriminazione possono avere un effetto corrosivo, rendendo più difficile sostenere pubblicamente lo Stato ebraico. Se il sostegno ad Israele comincia ad essere visto come normativamente discutibile, ciò potrebbe fornire un terreno fertile per la crescita dell'antisemitismo.
Il moderno assalto ideologico a Israele e il cosiddetto movimento BDS nascono nel 2001 alla Conferenza delle Nazioni Unite a Durban, dove forze anti-israeliane hanno trasformato un evento, originariamente nato per affrontare la lotta globale contro il razzismo, in un inedito festival dell'odio contro lo Stato ebraico. Fu durante tale incontro che la «strategia dell'apartheid» iniziò ad essere una propaganda volta a marchiare Israele come l'erede del Sud Africa dell'apartheid. Spinto dalle ONG nel Medio Oriente e in tutto il mondo, e alimentato da un flusso continuo di pretestuose accuse di violazione dei diritti umani e maliziose comparazioni tra Israele e l'apartheid in Sud Africa (o anche con la Germania nazista), questa campagna distorce intenzionalmente storia e aspirazioni del popolo ebraico, ignora e spesso nega il legittimo diritto di Israele a difendersi contro il terrore tramite le normali funzioni di uno Stato sovrano. Ed è in questo quadro che attivisti anti-israeliani usano il boicottaggio dei beni israeliani come tattica per mobilitare gli animi e per isolare Israele a livello internazionale, per minare la sua legittimità e le sue capacità di condurre normali scambi internazionali. Comuni alla maggior parte delle azioni condotte dal BDS, sono distorsioni dei fatti, travisamento delle leggi internazionali ed una falsa asserzione secondo cui queste azioni in qualche modo aiuterebbero la realizzazione dei diritti palestinesi. Prima e più che solidarietà alla causa palestinese, il BDS vuole esprimere avversione discriminatoria contro Israele.
Non a caso, oltre che di antisemitismo mascherato, il Centro Wiesenthal ha parlato di campagna propagandistica del tipo di quella hitleriana «non comprate dagli ebrei». Al BDS l'Europa civile ha finora opposto ben poco. Forse solo la legislazione francese, nei suoi limiti e nei suoi meriti, ha cercato di rimediare alla «ferita aperta» rilevata dal nostro Presidente alla Knesset. Essa avverte come, quanto, perché libertà di opinione ed espressione siano cardini della democrazia, ma anche come la stessa libertà di esprimere le proprie convinzioni non possa essere veicolo di incitamento al boicottaggio. Il boicottaggio non è una convinzione politica, ma un atto che discrimina, che ferisce a morte il diritto di una nazione. Contro di essa, non ancora diventata Stato, alcuni bottegai italiani negli anni trenta amavano informare l'opinione pubblica che «questo negozio è ariano».
La priorità di intervento normativo è pertanto quella di contrapporsi a queste condotte mediante apposite previsioni incriminatrici. Il corpus normativo già esistente in Italia si rivela ampiamente insufficiente a soddisfare la descritta priorità , ma costituisce al contempo una buona base di partenza su cui operare. Si è scelto, infatti, di estendere estendendo la protezione già prevista dalla legge italiana in relazione all'istigazione, alla discriminazione ed ai delitti motivati dall'odio etnico, religioso e razziale, con riguardo alle norme del 1975 di ratifica della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (legge n. 654 del 1975) e della più recente «legge Mancino» contro il razzismo (decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205).
Nell'innestarvi i più recenti conseguimenti del diritto penale d'Oltralpe (articolo 225-1 come vigente dal 26 giugno 2015, a seguito delle ultime modificazioni apportate al codice penale francese), si sono integrate le fattispecie che causano discriminazione e si è pressoché totalmente accolta l'elencazione francese delle praesumptiones juris et de jure di attività discriminatoria, sia pure adattandole al diritto del lavoro nostrano; al contempo, però, si è scelto:
-- dal lato attivo della condotta delittuosa, di obbligare soggetti qualificati dal fatto di esercitare un potere, di fatto o di diritto, il cui esercizio è idoneo ad arrecare un danno ingiusto (sulla riconducibilità all'articolo 2043 del codice civile, come atto illecito, della condotta di boicottaggio economico secondario, v. Tribunale Roma 21 aprile 1980);
-- dal lato passivo, di includere anche le persone giuridiche e gli enti collettivi, che spesso sono le vittime di azioni di boicottaggio sulle quali, va ricordato, già sussistono arresti giurisprudenziali (sentenza della Cassazione civile sez. I, 20 giugno 1973, n. 1829) che riconducono la condotta ad atti di concorrenza sleale.
Si è anche reso necessario, all'articolo 1, cadenzare la pena edittale sulle sanzioni attualmente presenti ai sensi della «legge Mancino». Poiché nei delitti motivati dall'odio contro minoranze, e alle conseguenze dell'atto delittuoso, si aggiunge un chiaro intento, che va sanzionato, volto ad escludere dalla vita sociale un'intera categoria di individui, all'articolo 2 si è scelto di integrare anche la legge che dà attuazione alla ratifica della Convenzione contro il genocidio, laddove si limitava alla persecuzione della sola imposizione di segni distintivi su categorie di persone. Sono invece ispirati al medesimo movente discriminatorio le condotte di cui all'articolo 1 quando compiute in pubblico, o in luogo aperto al pubblico, ovvero al fine di interdire l'accesso in un luogo pubblico o aperto al pubblico: si spiega perciò la pena più elevata quivi prevista.
Sotto il profilo processuale, si sono anche utilizzati alcuni strumenti della persecuzione penale più moderna: dall'agente sotto copertura (sotto qualificazione di ausiliari e di interposte persone di coloro che in Francia possono agire da soli, e che qui invece sarebbero autorizzati dagli ufficiali di polizia giudiziaria) alla responsabilità delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
L'articolo 3, infine, prevede che la legge non pregiudica l'applicazione delle risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, comprese quelle recanti la blacklist dei soggetti con i quali, ai sensi del capo VII della Carta, si dispone l'obbligo di non venire in relazione.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. -- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della presente Convenzione, è punito:
a) con la reclusione sino a tre anni chiunque incita in qualsiasi modo alla superiorità o all'odio razziale o etnico;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque incita a commettere o commette atti di discriminazione di cui ai commi 2, 3 e 4;
c) con la reclusione da due a sei anni chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
2. Qualunque discriminazione tra persone fisiche, in ragione della loro appartenenza ad un gruppo nazionale, etnico, razziale, territoriale, statuale o religioso, è vietata, laddove operata da chi esercita un potere, di fatto o di diritto, il cui esercizio è idoneo ad arrecare un danno ingiusto. Costituisce sempre danno ingiusto, ai fini del presente comma:
a) il rifiuto della fornitura di un bene o di un servizio da parte di colui che svolge attività commerciale aperta al pubblico, ovvero il subordinare la predetta fornitura ad una condizione di appartenenza etnica o religiosa;
b) l'intralcio dell'esercizio di qualsiasi attività economica;
c) il rifiuto di assumere un soggetto che ne abbia titolo, ovvero il subordinarne ad una condizione di appartenenza etnica o religiosa l'offerta di lavoro, di tirocinio o di collaborazione.
3. Il comma 2 si applica anche:
a) alle discriminazioni ivi previste, quando operate in ragione della appartenenza o non appartenenza ad un gruppo nazionale, etnico, razziale, territoriale, statuale o religioso;
b) alle discriminazioni ivi previste, quando operate nell'erroneo o presunto presupposto dell'appartenenza o non appartenenza ad un gruppo nazionale, etnico, razziale, territoriale, statuale o religioso;
c) alle discriminazioni ivi previste, quando l'appartenenza o la non appartenenza siano desunte dal nome, dalla residenza e dai costumi dei destinatari.
4. I commi 2 e 3 si applicano altresì laddove la discriminazione ivi prevista sia effettuata nei confronti di persona giuridica o altro ente collettivo o formazione sociale, quando l'appartenenza sia desunta:
a) dalla nazionalità del diritto applicabile;
b) dalla sede principale o secondaria;
c) dai prevalenti legami d'affari dei suoi amministratori, dirigenti o promotori con qualsiasi Stato, nazione o territorio estero;
d) dall'appartenenza ad un gruppo nazionale, etnico, razziale, territoriale, statuale o religioso dei soggetti di cui alla lettera c), anche quando desunta dal nome, dalla residenza e dai costumi;
e) dall'appartenenza ad un gruppo nazionale, etnico, razziale, territoriale, statuale o religioso dei soci o dipendenti, anche quando desunta dal nome, dalla residenza e dai costumi.
5. à vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione di cui ai commi 2, 3 e 4 o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività , è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sei anni».
Art. 2.
1. All'articolo 6 della legge 9 ottobre 1967, n. 962, il primo comma è sostituito dal seguente:
«à punito con la reclusione da quattro a dieci anni chiunque:
a) costringe persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale, territoriale, statuale o religioso, a portare marchi o segni distintivi indicanti l'appartenenza al gruppo stesso;
b) compie in pubblico, o in luogo aperto al pubblico, una delle azioni od omissioni di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni;
c) compie una delle azioni od omissioni di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, al fine di interdire l'accesso in un luogo pubblico o aperto al pubblico».
2. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «i delitti previsti dagli articoli», inserire le seguenti: «6 della legge 9 ottobre 1967, n. 962, 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni,».
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51 del codice penale, non è comunque punibile l'ufficiale di polizia giudiziaria che simulando di partecipare materialmente alla commissione dei reati di cui all'articolo 6 della legge 9 ottobre 1967, n. 962, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, opera, nell'ambito delle indagini e su delega del Pubblico ministero, al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui ai predetti reati. La causa di non punibilità di cui al presente comma si applica altresì agli ausiliari ed alle interposte persone di cui si avvalgono gli ufficiali medesimi.
4. Dopo l'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
«Art. 25-terdecies. -- (Responsabilità per i reati di discriminazione). -- 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 6 della legge 9 ottobre 1967, n. 962, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a trecento quote».
Art. 3.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge non pregiudicano l'applicazione delle risoluzioni adottate ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, né incidono sull'obbligo di non intraprendere determinate attività contrarie alle misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle predette risoluzioni per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo.
2. La presente legge non si applica negli ambiti in cui opera l'obbligo di non venire in relazione con determinati soggetti designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e successive modificazioni.