• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.4/04852 ARACRI - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che: la disciplina dei veicoli...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-04852 presentata da FRANCESCO ARACRI
giovedì 19 novembre 2015, seduta n.539

ARACRI - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:

la disciplina dei veicoli fuori uso, come gran parte della normativa relativa ai rifiuti, presenta aspetti di controversa interpretazione, attuazione e, conseguentemente, diverse pratiche di esecuzione;

con la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, concernente i veicoli fuori uso (direttiva "ELV"), si indicano le misure idonee a prevenire la produzione di rifiuti dai medesimi e incoraggiare il rimpiego ed ogni altra forma di recupero mirato a parametri di eco-compatibilità ambientale;

la direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 209 del 2003, che a sua volta è stato corretto ed integrato con decreto legislativo n. 149 del 2006;

con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 dicembre 2013, è stata recepita la modifica dell'allegato II della direttiva, per quanto attiene ai veicoli fuori uso;

considerato che:

per definizione giuridica un veicolo fuori uso è un "rifiuto" così come riportato all'art. 3 comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 209. Altresì, all'art. 3, comma 2, lett. a), nel testo originario prima delle modifiche, si stabilisce che un veicolo è classificato fuori uso "con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso o tramite il concessionario o il gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che ritira un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto. È comunque, considerato rifiuto e sottoposto al relativo regime, anche prima della consegna al centro di raccolta, il veicolo che sia stato ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, salvo i caso di esclusivo utilizzo in aree private di un veicolo per il quale è stata effettuata la cancellazione dal PRA a cura del proprietario";

un veicolo diviene formalmente "rifiuto" quando la finalità del ritiro, da parte dei soggetti autorizzati, e la consequenziale finalità di rottamazione portano alla cancellazione dello stesso dal PRA (pubblico registro automobilistico);

il gestore della succursale della casa costruttrice o il concessionario, in base a quanto disposto dall'art. 5, comma 8, dovrà provvedere alla cancellazione dal PRA consegnando il veicolo al centro autorizzato nel nome del quale ha emesso il certificato;

il rilascio del "certificato di rottamazione" libera il proprietario del veicolo da ogni responsabilità, penale, civile ed amministrativa connessa alla proprietà;

la frantumazione del veicolo avviene solo su quelli sottoposti ad operazioni di messa in sicurezza e di demolizione, allo scopo di separare materiali diversi (metalli, plastiche, vetro, eccetera) e bonifica da fluidi sottoposti alle norme di smaltimento;

un veicolo "fuori uso" non può transitare, quindi, direttamente da un gestore di una succursale della casa costruttrice o concessionario, alla fase di frantumazione del veicolo stesso;

le operazioni necessarie di messa in sicurezza e di demolizione devono essere svolte presso impianti autorizzati, che a loro volta possono, grazie a concessioni specifiche, anche gestire la successiva fase di frantumazione;

la gestione del "rifiuto", in linea con i principi generali del riciclo, del recupero, della prevenzione dei danni ambientali e della salute pubblica (art. 7) diviene, nel suo ultimo passaggio e formalmente con l'attività esercitata dalle autodemolizioni, caratterizzando il medesimo con finalità alla tutela ambientale derivanti dalla vigente normativa in materia di rifiuti speciali (decreto legislativo n. 152 del 2006), un'operazione di evidente pubblica utilità;

tenuto conto che:

ai sensi del decreto legislativo n. 209 del 2003, le Regioni, in accordo con le Province ed i Comuni, devono favorire la rilocalizzazione del centro raccolta dell'impianto di trattamento ubicate in aree non idonee, individuando a tal fine zone da privilegiare tra le quali aree industriali dismesse, aree per servizi e impianti tecnologici, aree per insediamenti industriali ed artigianali;

ai sensi dell'art. 6, comma 8, "l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento è rilasciata agli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile";

le autodemolizioni autorizzate ed attive su territorio di Roma sono circa 118 con 614 operatori fissi, i quali intrattengono relazioni lavorative e commerciali di ampia gamma: dai carri-attrezzi e le agenzie pratiche auto, alla vendita di pezzi usati per il commercio ricambi nazionale e verso l'estero, con un indotto di sicuro interesse;

da moltissimi anni si registra una concreta e preoccupante difficoltà nel porre in essere la reale "rilocalizzazione dei centri di raccolta" nel territorio di Roma che comportano notevoli investimenti di trasferimento e messa a norma del nuovo impianto da parte degli autodemolitori;

tenuto conto altresì che:

il decreto legislativo n. 209 definisce l'attività di autodemolizioni "pericolosa" rispetto ai criteri di sicurezza ambientale, non considerando che le autodemolizioni operano con modalità identiche riguardo alle caratteristiche di smaltimento (oli, fluidi, eccetera) di officine, carrozzerie o succursali di case automobilistiche e che, annualmente, queste ultime trattano un numero di veicoli di gran lunga superiore rispetto ad un autodemolitore, ma non per questo vengono inquadrate come attività "pericolose";

nelle zone interdette agli autodemolitori, in aree cosiddette esondabili, instabili ed alluvionabili comprese le fasce A e B, individuate nei piani di assetto idrogeologico di cui alla legge n. 183 del 1989, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", sono ubicate stabilmente ed operano sia le realtà sopra descritte nonché colorifici, imprese di materiali edili e solventi;

dal 1997, in riferimento agli accordi di programma stipulati tra il Comune di Roma, la Provincia di Roma e la Regione Lazio (in data 26 settembre 1997), i permessi all'esercizio di autodemolizione vengono rinnovati con cadenza semestrale con grave incertezza per il comparto che svolge un servizio dedicato al trattamento di rifiuti speciali;

con deliberazione di Giunta capitolina n. 75 del 1° marzo 2013 è stata definitivamente ed ufficialmente sancita la fine del commissariamento della gestione dei rifiuti ed il ritorno al regime ordinario per quanto riguarda le attività inerenti al settore della delocalizzazione e rottamazione di autovetture;

con la deliberazione sono state attribuite alla Direzione gestione territoriale ambientale, nell'ambito della unità operativa "gestione piano rifiuti e risanamenti ambientali", le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni provvisorie e definitive all'esercizio dell'attività produttiva agli operatori degli impianti di autodemolizione e rottamazione, alla gestione delle procedure attinenti alla vigenza delle ditte, nonché all'attuazione delle procedure delocalizzative degli impianti,

a giudizio dell'interrogante, la situazione perdurante è grave e necessita di una celere risoluzione: non è concepibile che le attività di autodemolizione e rottamazione vengano ampiamente discriminate a discapito di altre che svolgono processi lavorativi simili,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, siano a conoscenza della grave situazione esposta;

quali orientamenti intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa questione relativa alla disciplina degli impianti di autodemolizione e rottamazione delle auto;

se non intendano attivarsi al fine di rivedere la normativa di riferimento, per approfondire le difficoltà che condizionano l'individuazione certa, in merito ai requisiti di base dell'ubicazione dell'impianto di trattamento, indicata dal decreto legislativo n. 209 del 2003 (art. 6, commi 1 e 2), che appare discriminatoria rispetto ad altre attività con caratteristiche identiche, benché non inserite tra quelle pericolose;

se e attraverso quali provvedimenti intendano agire per verificare se il Comune di Roma, nel far perdurare la condizione emergenziale, non stia invero agendo in modo contraddittorio rispetto ai dettami del decreto legislativo n. 209 del 2003 e della reale salvaguardia ambientale derivante dall'applicazione della legge in materia.

(4-04852)