• C. 3363 EPUB Proposta di legge presentata il 14 ottobre 2015

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Atto a cui si riferisce:
C.3363 Disposizioni in materia di deducibilità e detraibilità degli oneri e delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale e familiare, nonché in materia di lavoro accessorio


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3363


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
PATRIZIA MAESTRI, GNECCHI, EPIFANI, ALBANELLA, AMATO, BERGONZI, BLAZINA, COVA, DI SALVO, FOSSATI, CARLO GALLI, GASPARINI, GIACOBBE, GRASSI, IORI, LA MARCA, LAFORGIA, MAGORNO, MALISANI, MANFREDI, MARCHI, MOGNATO, NARDI, NARDUOLO, PREZIOSI, ROMANINI, RUBINATO, SANI, GIOVANNA SANNA, SIMONI, TERROSI, VALERIA VALENTE, VENITTELLI, ZARDINI
Disposizioni in materia di deducibilità e detraibilità degli oneri e delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale e familiare, nonché in materia di lavoro accessorio
Presentata il 14 ottobre 2015


      

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Onorevoli Colleghi! Nel 2014 l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ha censito 898.429 rapporti di lavoro domestico con una diminuzione in due anni, dal 2012 al 2014, di 105.731 unità; un'inversione di tendenza dopo anni di incessante crescita del settore che ha visto incrementare significativamente il numero di rapporti di lavoro da 499.707 rapporti censiti nel 2004 a 683.149 nel 2008, a oltre un milione (1.004.160) nel 2012. Questo a fronte di un fabbisogno aggiuntivo del settore, stimato dal CENSIS già nel 2013 in una ricerca commissionata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e basata sull'analisi statistica dell'intenzione delle famiglie, di circa 500.000 lavoratori.
      L'ISTAT, nel Rapporto annuale 2015 ha indicato il comparto del lavoro domestico quale più irregolare con una percentuale di «nero» che raggiunge il 54,6 per cento pari quindi a oltre 490.000 rapporti, contro una media del 12,6 per cento.
      La ragione di questo incremento occupazionale è legata al fatto che in molti casi le famiglie italiane hanno dovuto compensare alla mancanza di un welfare pubblico veramente universale facendo ricorso all'aiuto quotidiano di collaboratori familiari: badanti, colf e baby sitter.
      Tali constatazioni portano a ritenere necessarie alcune modifiche all'attuale contesto normativo al fine di sostenere le famiglie rafforzando le previsioni di legge che già oggi consentono di dedurre o detrarre gli oneri e le spese connessi all'instaurazione di lavoro domestico, Questa previsione consentirebbe, tra l'altro, di porre un freno al significativo tasso di irregolarità che contraddistingue il comparto permettendo quindi di tutelare tutti quei lavoratori del settore oggi occupati in «nero».
      Le famiglie, nella loro qualità di datori di lavoro domestico, sostengono tutti gli obblighi e gli oneri che in materia gravano sul lavoro dipendente; esse non beneficiano di alcun sostegno da parte dello Stato se non attraverso una parziale deducibilità degli oneri previdenziali e la detraibilità al 19 per cento dei costi per l'assistenza personale destinata a un soggetto non autosufficiente.
      La presente proposta di legge si propone di rafforzare gli strumenti di sostegno fiscale a favore delle famiglie che per necessità o per scelta decidono di avvalersi della collaborazione professionale di un addetto all'assistenza personale contribuendo anche all'emersione di forme di irregolarità nella conduzione dei rapporti di lavoro.
      L'articolo 1 interviene sugli articoli 10 (oneri deducibili) e 15 (detrazioni per oneri) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aumentando da 1.549,37 euro a 2.500 euro l'importo massimo deducibile per gli oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare, e da 2.100 euro a 4.000 euro il massimale detraibile e da 40.000 a 50.000 il reddito complessivo al di sotto del quale è possibile fruire dello sconto fiscale. L'articolo estende altresì la possibilità di fruire della detrazione, oggi riservata all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, anche ai soggetti di età non superiore a 3 anni e non inferiore a 80 anni.
      L'articolo 2 corregge parzialmente quanto previsto dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che ha ampliato fino a 7.000 euro l'anno la possibilità di retribuire prestazioni di lavoro attraverso l'utilizzo dei voucher. La modifica estende a tutte le categorie di lavoratori, e quindi non solo ai committenti imprenditori o professionisti, come attualmente previsto, il limite di compenso di 2.000 euro annui per ognuna delle attività lavorative che possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente. L'obiettivo della modifica è quello di contrastare l'utilizzo improprio dei voucher e di indirizzare i committenti verso la contrattualizzazione ordinaria.
      L'articolo 3 reca la copertura finanziaria.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità e detraibilità delle spese per gli addetti all'assistenza personale).

      1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 10, comma 2, le parole: «lire 3.000.000», sono sostituite dalle seguenti: «2.500 euro»;

          b) all'articolo 15, comma 1, lettera i-septies):

              1) le parole: «2.100 euro» sono sostituite dalle seguenti: «4.000 euro»;

              2) dopo le parole: «vita quotidiana» sono inserite le seguenti: «ovvero dei soggetti di età non superiore a 3 anni o non inferiore a 80 anni»;

              3) le parole: «40.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 48 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di lavoro accessorio).

      1. Al comma 1 dell'articolo 48 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti,» sono soppresse.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede a carico del Fondo per le politiche della famiglia, istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.