Testo DDL 2074
Atto a cui si riferisce:
S.2074 Modifiche alla legge 21 aprile 1962, n. 161, e successive modificazioni, in materia di censura cinematografica
Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 2015
Modifica alla legge 21 aprile 1962, n.161, in materia di film
promo-pubblicitari e di autopromozione
Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge, volto a modificare la legge n. 161 del 1962, firmata dallâallora Presidente Gronchi e dallâallora Presidente del Consiglio dei ministri Fanfani, mira a sottrarre gli spot e i film promo-pubblicitari proiettati al cinema dal campo di applicazione della disposizione di cui allâarticolo 1 della citata legge, la cosiddetta censura, norma oramai anacronistica.
Infatti, questa norma, che nasce più di mezzo secolo fa per le opere filmiche, viene a tutt'oggi per osmosi estesa alla pubblicità proiettata prima della proiezione filmica.
A più di cinquant'anni dalla sua introduzione è evidente a tutti che, se da un lato le dinamiche di un'opera filmica sono sempre le stesse, ossia raggiungono lo spettatore sempre nello stesso modo, le dinamiche della pubblicità hanno subìto cambiamenti epocali. Tra tutte queste, quella che maggiormente viene a risentire a causa della norma tuttora vigente è l'enorme rallentamento nella pianificazione ed esecuzione dello spot che sulla quasi totalità degli altri media arriva invece «in tempo reale».
La norma, se non modificata, continuerebbe a costituire un disincentivo pesante all'acquisto di questo tipo di investimento pubblicitario, sottraendo così risorse al mondo dell'esercizio cinematografico italiano in un momento, tra l'altro, di crisi profonda di un lungo periodo.
Il presente disegno di legge non prevede oneri a carico della finanza pubblica.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 1, primo comma, della legge 21 aprile 1962, n. 161, dopo le parole: «sono soggette a nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo» sono aggiunte le seguenti: «fatta eccezione per i film promo-pubblicitari e di autopromozione; questi ultimi, se proiettati prima o durante la visione di film per bambini, sono soggetti alle medesime regole applicabili per tutti gli altri media, in relazione alla particolare sensibilità dell'età evolutiva ed alle esigenze della sua tutela».
Art. 2.
1. Dallâattuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.