• Testo INTERPELLANZA

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Atto a cui si riferisce:
C.2/00246 l'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha introdotto il tributo comunale sui rifiuti e servizi (Tares), allo scopo di superare la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani...



Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00246presentato daGIORGETTI Giancarlotesto diMartedì 8 ottobre 2013, seduta n. 92

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
l'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha introdotto il tributo comunale sui rifiuti e servizi (Tares), allo scopo di superare la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) e la tariffa di igiene ambientale (Tia) e la Tares, nelle intenzioni del legislatore, andrà a coprire sia i costi relativi a, servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, sia i costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
come previsto dall'articolo 14, comma 9, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, la Tares sarà messa in relazione all'unità di superficie dell'immobile e all'importo in tal modo determinato, in base al medesimo comma 13, si applicherà una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato;
la direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze, con propria nota del 9 agosto 2013, precisava come un comune, disciplinare il numero e le scadenze delle rate della TARES per l'anno 2013 «incontra il vincolo della riserva allo Stato della maggiorazione standard di cui all'articolo 14, comma 13 del decreto-legge 201 del 2011, il cui gettito deve essere in ogni caso assicurato all'erario entro l'anno in corso anche al fine di pervenire ad un'esatta quantificazione dello stesso e di poter, quindi, determinare le dotazioni del fondo di sobrietà comunale, del fondo perequativo e i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Sicilia e della Regione Sardegna»;
il 9 settembre 2013 direttore generale delle finanze ha trasmesso una risoluzione (la n. 9/DF) dove, in contraddizione rispetto alla precedente circolare ministeriale, viene stabilito come «la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato riservata allo Stato va versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo e il versamento dovrà essere necessariamente effettuato entro il giorno 16 dicembre», lasciando comunque al comune la possibilità di posticipare al 2014 la scadenza per il pagamento delle rate della Tares, ma non per la parte destinata allo Stato, che, la circolare precisa essere necessaria per assicurare la dotazione del fondo di solidarietà per i comuni del Friuli Venezia Giulia, della Val d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, e non più per i comuni della Sicilia e della Sardegna;
l'articolo 5 del decreto-legge n. 102 del 2013 riconosce ai comuni la possibilità di approvare il regolamento di disciplina del tributo anche secondo principi diversi da quelli previsti dall'articolo 14, del decreto-legge 201 del 2011 e tale facoltà può essere esercitata dall'ente locale entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013, differito quest'ultimo da, comma 1 dell'articolo 8 dello stesso decreto-legge 102 del 2013 al 30 novembre 2013, assicurando, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, comprendendo anche i costi per lo smaltimento in discarica –:
condivida i contenuti della risoluzione n. 9/DF del direttore generale delle finanze del 9 settembre 2013 e se quindi non intenda stabilire la possibilità di fissare scadenze delle rate Tares, accertate contabilmente nel 2013, anche nel 2014, al fine di dilazionare il gravoso peso fiscale a carico dei cittadini e delle imprese;
se non ritenga opportuno, a fronte delle differente versione riportata della nota ministeriale di agosto 2013 e della successiva circolare di settembre 2013, chiarire definitivamente a chi e per quali finalità sono destinate le risorse generate dalla maggioranza di 0,30 euro metroquadro, ovvero se destinate per assicurare la dotazione del fondo di solidarietà per i comuni del Friuli Venezia Giulia, della Val d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, oppure per i comuni della Sicilia e della Sardegna;
se condivida l'interpretazione secondo cui, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 102 del 2013, per il solo anno 2013, i comuni che già oggi assicurano la integrale copertura dei costi, possano ritenere di non essere vincolati ad applicare la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, fatto salvo l'obbligo da parte degli stessi di continuare a garantire tale integrale copertura nonché di applicare la maggioranza standard di 0,30 euro metri quadri.
(2-00246) «Giancarlo Giorgetti, Busin, Allasia, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Buonanno, Caon, Caparini, Fedriga, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini».