• Testo DDL 152

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Atto a cui si riferisce:
S.152 Istituzione del Garante dei diritti degli animali


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 152
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori GRANAIOLA, AMATI, CIRINNÀ, CUCCAPUPPATO e PAGLIARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Istituzione del Garante dei diritti degli animali

Onorevoli Senatori. -- L’espressione «diritti animali», o «diritti degli animali», si riferisce all’estensione alle altre specie animali di alcuni dei diritti fondamentali dell’uomo, quali il diritto di vivere in libertà o di non soffrire inutilmente. Il termine «diritto» è inteso sia in senso morale che legale. Nella cultura occidentale, l’idea di «diritti animali» ha radici nel pensiero antico e si sviluppa compiutamente a partire dal Settecento, secolo in cui si pronunciarono a favore di questo concetto pensatori come Voltaire e Jeremy Bentham; il secondo fu fondatore dell’utilitarismo moderno ed espresse posizioni analoghe a quelle oggi propugnate da Peter Singer, tra i padri del movimento per i diritti animali ed inventore dell’espressione liberazione animale.

Le radici dell’etica animalista nel pensiero occidentale si possono ricondurre all’antichità. Fra i più antichi pensatori a essersi espressi contro la violenza nei confronti degli animali vale la pena di ricordare soprattutto Pitagora; il rispetto per gli animali e l’adozione di una dieta vegetariana sono fra gli elementi costitutivi del pitagorismo, e influenzarono numerosi autori successivi, come Plutarco.

Nel periodo rinascimentale, Montaigne utilizzò il proprio scetticismo filosofico per demolire le distanze tra uomo ed animale, con il Settecento, il dibattito sugli animali divenne serrato. Thomas Tryon difese le ragioni etiche del vegetarianismo. David Hume scrisse: «È ridicolo negare una verità evidente, così come affaticarsi troppo a difenderla. Nessuna verità sembra a me più evidente di quella che le bestie son dotate di pensiero e di ragione al pari degli uomini: gli argomenti sono a questo proposito così chiari, che non sfuggono neppure agli stupidi e agli ignoranti».

Condillac pubblicò un Trattato sugli animali (1755) in cui attribuiva ad essi tutte le facoltà umane e confutava così la teoria cartesiana dell’automatismo degli animali; egli voleva in pratica mostrare che negli animali le abitudini considerate naturali sono in realtà dovute all’esperienza (cioè acquisite), quindi l’istinto può essere assimilato all’intelligenza.

Charles Bonnet, nella sua opera biologico-filosofica «Contemplazione della natura» (1764), descrisse le abitudini industriose degli animali, accordando loro un’anima immortale. Jean-Jacques Rousseau, nell’Emilio (1762), consigliò un’alimentazione vegetariana per adulti e bambini, come pratica di educazione alla vita pacifica e al rispetto per gli animali. Anche William Paley e Voltaire sostennero il valore etico del vegetarianismo.

Uno dei primi filosofi a propugnare esplicitamente la «liberazione degli animali» fu il fondatore dell’utilitarismo moderno, l’inglese Jeremy Bentham, che scrisse: «Verrà il giorno in cui gli animali del creato acquisiranno quei diritti che non avrebbero potuto essere loro sottratti se non dalla mano della tirannia». Bentham sostenne anche che non si devono trarre conclusioni morali dall’apparente mancanza di razionalità degli animali.

Arthur Schopenhauer sostenne che gli animali hanno la stessa essenza degli esseri umani, e -- pur reputandoli mancanti della facoltà della ragione -- ammise in loro emozioni e sentimenti. Egli giustificò l’uso di animali come cibo, ma sostenne anche che la morale dovesse prendere in considerazione gli animali, e si oppose alla vivisezione. La sua polemica nei confronti dell’etica di Kant conteneva un’articolata polemica contro l’esclusione degli animali dal suo sistema morale: «Sia dannata ogni morale che non vede l’essenziale legame fra tutti gli occhi che vedono il sole».

Nel 1892, il riformatore sociale inglese Henry Salt pubblicò un libro che ebbe una notevole influenza: Animals’ Rights: Considered in Relation to Social Progress (I diritti animali considerati in relazione al progresso sociale). In quest’opera -- apprezzata anche dal Mahatma Gandhi -- Salt si faceva sostenitore del vegetarianismo, mostrando il proprio sconcerto per la crudele condizione patita dagli animali d’allevamento. L’anno precedente Salt aveva fondato la Humanitarian League, fra i cui obiettivi -- in tutela sia dei diritti umani, sia dei diritti animali -- vi erano la riforma del sistema carcerario, l’abolizione della pena di morte e l’abolizione della caccia sportiva.

Di diritti animali, nella prima metà del XX secolo, parlò con energia il Premio Nobel per la Pace Albert Schweitzer, promuovendo un’etica filosofica non limitata solo all’uomo, ma estesa appunto anche agli animali.

Il tema dei diritti animali fu poi trattato nel 1971 da Stanley Godlovitch, Roslind Godlovitch e John Harris, con il libro Animals, Men and Morals (Animali, uomini e morale). Il testo era una raccolta di articoli che affrontava il tema dei diritti animali con argomenti filosofici potenti e profondi; esso rinvigorì il movimento per i diritti animali e ispirò numerosi altri autori. Fu in una recensione di questo libro che il filosofo australiano Peter Singer, ora professore di bioetica all’Università di Princeton, coniò l’espressione «liberazione animale».

Nel 1975, Singer, che si può considerare il fondatore del moderno movimento per i diritti animali, pubblicò il celebre saggio «Liberazione animale», in cui introdusse il principio della pari considerazione degli interessi. Secondo tale principio, le nostre deliberazioni morali devono tener conto di tutti gli interessi simili di tutti coloro che sono influenzati dalle nostre azioni: «Se un essere soffre, non ci può essere una giustificazione morale per rifiutare di prendere in considerazione questa sofferenza. Non importa quale sia la natura di questo essere, il principio d’uguaglianza richiede che la sua sofferenza sia valutata alla pari di sofferenze simili -- nella misura in cui è possibile fare queste comparazioni -- di qualsiasi altro essere».

Discriminare gli animali, per Singer, sarebbe infatti infondato e ingiustificabile, e quindi puro specismo.

Anche Jacques Derrida ha parlato di un cambiamento radicale che deve essere messo in atto, come necessità «ontologica» e dovere «etico», nei rapporti tra uomini e animali.

Per quanto riguarda il nostro Paese, a pochi è noto che tra i primi difensori dei diritti degli animali fu Giuseppe Garibaldi che, nel 1871 a Torino, con Anna Winter e Timoteo Riboldi, fondò la «Società Protettrice degli Animali» che successivamente, negli anni, è diventata l’Enpa (Ente nazionale protezione animali). Lo scopo dell’associazione era quello di difendere gli animali dai maltrattamenti loro inflitti. Per gli storici, l’atto che sancisce la volontà fondativa della «Società protettrice degli animali» è una lettera che Garibaldi scrisse il 1º aprile del 1871 da Caprera. La lettera era indirizzata a Timoteo Riboldi, medico personale di Garibaldi, nella quale si chiedeva di predisporre gli atti necessari per fondare la società, la cui presidenza onoraria sarebbe dovuta andare alla signora Anna Winter. «La nostra società -- dirà Riboldi poche settimane dopo -- non si occuperà mai né di politica né di religione, ma solo di proteggere gli animali contro i maltrattamenti, come mezzo di educazione morale e di miti costumi». I soci, che si distinguevano in effettivi, benemeriti ed onorari, dovevano portare «un distintivo per farsi conoscere e rispettare dai conduttori genti municipali e dalla forza pubblica, onde aver diritto di ammonire i trasgressori e mano forte contro di essi a denunziare alle rispettive autorità i trasgressori punibili con: multe, sequestri dei veicoli, arresto personale». Non deve stupire che fosse proprio Garibaldi a fondare la prima associazione per la protezione degli animali. Egli fu un uomo pervaso da forti e nobili ideali di giustizie e libertà che lo portarono a combattere contro la schiavitù, per l’abolizione della pena di morte e successivamente anche per la pace e la fratellanza fra tutte le nazioni del mondo. Per certi aspetti può apparire strano e contraddittorio considerare Garibaldi come un pacifista. Un uomo che aveva combattuto in mezzo mondo non può certo definirsi un cultore della pace e della non violenza. Così come appare contraddittorio il fatto che Garibaldi fosse anche un accanito cacciatore: «Talvolta abbatteva diverse centinaia d’uccelli al giorno e i magnati del posto gli organizzavano cacce al cinghiale». Ma il punto nodale non è considerare Garibaldi per quello che è stato ma per quello che è diventato. Ognuno di noi può compiere un passo verso il cambiamento ed è chiaro che compiere questo passo in età avanzata è certamente più difficile che compierlo in giovane età. Ma Garibaldi amava le sfide, tutte le sfide, e non c’è sfida più grande di quella che riguarda il nostro modo di vedere le cose e di guardare nel profondo della propria anima. Garibaldi fece questo passo e lo fece nella giusta direzione, quello dell’amore e del rispetto per la vita di tutte le creature, fino ad arrivare a pensare che gli animali e le piante «avessero un’anima cui non si dovesse nuocere».

Negli anni Trenta del secolo scorso, Piero Martinetti, filosofo e professore di filosofia teoretica e morale, negli scritti «La psiche degli animali» e «Pietà verso gli animali», ha sostenuto che gli animali, così come gli esseri umani, possiedono intelletto e coscienza, quindi l’etica non deve limitarsi alla regolazione dei rapporti infraumani, ma deve estendersi a ricercare il benessere e la felicità anche per tutte quelle forme di vita senzienti, cioè provviste di un sistema nervoso, che come l’uomo sono in grado di provare gioia e dolore.

Nella relazione sulla psiche degli animali Martinetti tra l’altro affronta il problema dello scandalo morale suscitato dall’indifferenza delle grandi religioni positive occidentali di fronte all’inaudita sofferenza degli animali provocata dagli uomini: «gli animali hanno una forma dell’intelligenza e della ragione, sono esseri affini a noi, possiamo leggere nei loro occhi l’unità profonda che ad essi ci lega».

Nel 1952 Aldo Capitini fondò la Società vegetariana italiana. Egli affermava: «Non sono lontano dal pensare che gli uomini arriveranno veramente a non uccidersi tra di loro, quando arriveranno a non uccidere più gli animali».

Anche il filosofo del diritto Norberto Bobbio, in un saggio pubblicato nel 1994, parlò dell’estensione del principio di uguaglianza agli animali: «Mai come nella nostra epoca sono state messe in discussione le tre fonti principali di disuguaglianza: la classe, la razza ed il sesso. La graduale parificazione delle donne agli uomini, prima nella piccola società familiare e poi nella più grande società civile e politica è uno dei segni più certi dell’inarrestabile cammino del genere umano verso l’eguaglianza. E che dire del nuovo atteggiamento verso gli animali? Dibattiti sempre più frequenti ed estesi, riguardanti la liceità della caccia, i limiti della vivisezione, la protezione di specie animali diventate sempre più rare, il vegetarianesimo, che cosa rappresentano se non avvisaglie di una possibile estensione del principio di eguaglianza al di là addirittura dei confini del genere umano, un’estensione fondata sulla consapevolezza che gli animali sono eguali a noi uomini, per lo meno nella capacità di soffrire? Si capisce che per cogliere il senso di questo grandioso movimento storico occorre alzare la testa dalle schermaglie quotidiane e guardare più in alto e più lontano».

Levando lo sguardo oltre i nostri confini incontriamo la Dichiarazione universale dei diritti dell’animale, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell’UNESCO a Parigi e redatta da personalità appartenenti al mondo scientifico, giuridico e filosofico e dalle principali associazioni mondiali di protezione animale.

Tale Dichiarazione costituisce una presa di posizione etica riguardo ai rapporti presenti e futuri tra la specie umana e le altre specie. All’alba del XXI secolo essa propone infatti all’uomo le norme di un’etica che dovrebbe essere fermamente e chiaramente espressa nel mondo attuale, già così turbato, minacciato di distruzione e nel quale violenza e crudeltà esplodono in ogni istante.

L’affermazione dell’articolo 1: «Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all’esistenza» non esprime un’eguaglianza di fatto tra le specie, ma un’eguaglianza di diritti, non nega cioè le evidenti differenze di forme e di capacità esistenti tra gli animali, ma afferma il diritto alla vita di tutte le specie nel quadro dell’equilibrio naturale.

L’uomo, nel corso del tempo, ha stabilito un codice di diritti relativi alla propria specie; ma, nei confronti dell’universo, non dispone di alcun particolare diritto. L’uomo è, in effetti, una delle specie animali terrestri, e una delle più recenti comparse sulla terra. La vita non appartiene alla specie umana, l’uomo non è né il creatore né il detentore; la vita appartiene tanto all’insetto che al pesce, tanto al mammifero che all’uccello.

L’uomo ha invece creato nel mondo vivente una gerarchia arbitraria che non esiste in natura, tenendo conto solamente della propria utilità.

Questa gerarchia antropocentrica ha condotto allo specismo, che consiste nell’adottare un atteggiamento differente secondo le specie, nel distruggerne alcun proteggendone altre, nel dichiarare che certe specie sono «utili», altre «nocive», o «crudeli». Per causa dello specismo alcuni proteggono il cane e il gatto, mentre non si preoccupano degli animali da allevamento imprigionati nelle stalle o degli animali selvatici segregati negli zoo, oppure proteggono le aquile e perseguitano le talpe.

Per specismo si è riservata «l’intelligenza» all’uomo e si è concesso «l’istinto» all’animale. Lo specismo ha anche indotto l’uomo a ritenere che l’animale non soffrisse come lui, per poterlo usare e sfruttare.

Secondo i princìpi della Dichiarazione universale dei diritti degli animali, l’uomo ha il dovere, per il bene di tutta la comunità biologica alla quale appartiene e dalla quale dipende, di rispettare la vita animale in tutte le sue forme.

Il presente disegno di legge non intende ovviamente imporre alcuna visione etica o morale, ma ha lo scopo di rendere effettivo e cogente il rispetto della legislazione europea e nazionale vigenti e di applicare i principi della Dichiarazione universale dei diritti dell’animale, attraverso l’istituzionale del Garante nazionale dei diritti degli animali e di una rete di garanti ai livelli delle amministrazioni locali.

L’articolo 1 stabilisce che lo Stato riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali e promuove in modo sistematico la tutela degli animali, la loro protezione e benessere. Lo Stato promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali. Il disegno di legge si richiama, inoltre, alla Dichiarazione universale dei diritti dell’animale, proclamata presso l’UNESCO il 15 ottobre 1978, ed alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, adottata a Strasburgo il 13 novembre 1987.

L’articolo 2 stabilisce che il disegno di legge si applichi a tutte le specie animali di cui si è in possesso, o se ne ha custodia, a scopo di compagnia o a scopo di reddito, con il fine di promuovere la tutela e la salvaguardia dei diritti degli animali su tutto il territorio nazionale, attraverso il potenziamento e il coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali e dalle associazioni pubbliche o volontarie.

Per tale finalità è istituito il Garante dei diritti degli animali, con rappresentanze su tutto il territorio nazionale a livello statale, regionale, provinciale e comunale. Il Garante è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, tra persone di nota indipendenza, competenza ed esperienza nel campo dei diritti degli animali e dura in carica cinque anni non rinnovabili. Al Garante non compete nessuna remunerazione o indennità e la carica non può essere cumulata con altre cariche di carattere elettivo.

L’articolo 3 stabilisce che il Garante ha sede in Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e ha sedi dislocate nelle regioni e nelle province, in strutture messe a disposizione dalle pubbliche amministrazioni. Il personale del Garante è composto da dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche in numero idoneo per l’espletamento dei propri compiti e comunque non superiore a dieci unità.

Il Garante, nella propria attività, può avvalersi di associazioni di tutela degli animali costituite da almeno cinque anni e di soggetti prestatori d’opera a carattere volontario, scelti dallo stesso Garante sulla base di requisiti pubblicati sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le regioni, le province e i comuni provvedono all’istituzione del rispettivo ufficio del garante dei diritti degli animali e alla sua nomina, adottata con deliberazione della competente giunta. In caso di comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, può essere prevista l’istituzione di un solo ufficio del garante per più comuni limitrofi, purché la popolazione complessiva non superi il limite di 50.000 abitanti. Gli uffici dei garanti regionali, provinciali e comunali, operano nelle sedi e con i mezzi posti a loro disposizione dalle amministrazioni competenti e possono avvalersi della collaborazione di personale volontario, il cui numero è stabilito in relazione ai compiti da espletare e la cui scelta è effettuata in base ai requisiti previsti dal Garante nazionale.

L’articolo 4 stabilisce i compiti del Garante, l’articolo 5 prevede la possibilità del Garante e degli uffici dei garanti regionali, provinciali e comunali di costituirsi parte civile nei modi e nelle forme previsti dalla legge nei giudizi riguardanti i reati di uccisione, di maltrattamento, di abbandono, di traffico illecito e di mutilazioni di animali, di cui, rispettivamente, agli articoli 544-bis, 544-ter e 727 del codice penale, 4 della legge 4 novembre 2010, n.201, e 10 della convenzione di cui all’articolo 1, comma 3, della presente legge.

L’articolo 6 prevede che, entro il 30 aprile di ogni anno, il Garante presenti al Governo e alle Camere una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e che, sulla base di tale relazione proponga modifiche, integrazioni e sostanziali miglioramenti della normativa nazionale in materia di diritti degli animali.

L’articolo 7 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo nazionale per la tutela dei diritti degli animali, nel quale confluiscono le risorse derivanti dal prelievo del 5 per cento sulle vincite non riscosse dei concorsi pronostici denominati totocalcio e gioco del lotto, da finanziamenti dell’Unione europea, nonché donazioni, lasciti ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati. Il Fondo è finalizzato alla copertura delle spese di funzionamento e di attività del Garante e degli uffici dei garanti regionali, provinciali e comunali.

L’articolo 8 istituisce la Conferenza nazionale dei garanti dei diritti degli animali, composta dal Garante e dagli uffici dei garanti regionali, provinciali e comunali. La prima riunione della Conferenza si deve tenere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Valori etici e culturali)

1. Lo Stato riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali e promuove in modo sistematico la tutela degli animali, la loro protezione e benessere.

2. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente, lo Stato promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali. A tal fine le modifiche degli assetti del territorio devono tenere conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

3. La presente legge richiamandosi alla Dichiarazione universale dei diritti dell’animale, proclamata presso l’UNESCO il 15 ottobre 1978, ed alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata ai sensi della legge 4 novembre 2010, 201, fermo restando quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di protezione di categorie di animali determinate, promuove la cura e la presenza nel territorio italiano degli animali quale elemento fondamentale e indispensabile dell’ambiente, riconoscendo a ogni specie animale il diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

Art. 2.

(Istituzione del Garantedei diritti degli animali)

1. La presente legge si applica a tutti gli animali posseduti o custoditi a scopo di compagnia o a scopo di reddito, con il fine di promuovere la tutela e la salvaguardia dei diritti degli animali su tutto il territorio nazionale, attraverso il potenziamento e il coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali e dalle associazioni pubbliche o volontarie.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il Garante dei diritti degli animali, di seguito denominato «Garante», con rappresentanze su tutto il territorio nazionale a livello statale, regionale, provinciale e comunale.

3. Il «Garante» è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, tra persone di nota indipendenza, competenza ed esperienza nel campo dei diritti degli animali.

4. Il Garante dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato.

5. Al Garante non compete nessuna remunerazione o indennità e la carica non può essere cumulata con altre cariche di carattere elettivo.

Art. 3.

(Sede e composizione dell’Ufficiodel Garante dei diritti degli animali)

1. È istituito l’Ufficio del Garante dei diritti degli animali, con sede in Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e sedi dislocate nelle regioni e nelle province, in strutture messe a disposizione dalle pubbliche amministrazioni.

2. Il personale dell’Ufficio del Garante è composto da dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche in numero idoneo per l’espletamento dei compiti di cui all’articolo 4 e comunque non superiore a dieci unità.

3. Il Garante, nella propria attività, può avvalersi di associazioni di tutela degli animali costituite da almeno cinque anni e di soggetti prestatori d’opera a carattere volontario, scelti dallo stesso Garante sulla base di requisiti pubblicati sul sito istituzionale della Presidenza dei Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, le province e i comuni provvedono all’istituzione del rispettivo ufficio del garante dei diritti degli animali e alla sua nomina, adottata con deliberazione della competente giunta. Nel caso in cui non si pervenga alla nomina nel termine di cui al periodo precedente, ad essa provvede, in via provvisoria, il Garante.

5. In caso di comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, può essere prevista l’istituzione di un solo ufficio del Garante per più comuni limitrofi, purché la popolazione complessiva non superi il limite di 50.000 abitanti.

6. Gli uffici dei garanti regionali, provinciali e comunali operano nelle sedi e con i mezzi posti a loro disposizione dalle amministrazioni competenti e possono avvalersi della collaborazione di personale volontario, il cui numero è stabilito in relazione ai compiti da espletare e la cui scelta è effettuata in base ai requisiti previsti dal comma 3.

Art. 4.

(Compiti del Garante)

1. Il Garante ha il compito di:

a) vigilare sull’applicazione della normativa nazionale ed europea in materia di tutela dei diritti degli animali;

b) vigilare sull’attività degli enti, delle istituzioni e dei soggetti pubblici e privati che operano con animali;

c) ricevere le segnalazioni e i reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o di comportamenti lesivi dei diritti degli animali, nonché delle associazioni, enti e istituzioni che operano nel campo della tutela dei diritti degli animali;

d) denunciare o segnalare all’autorità giudiziaria fatti o comportamenti relativi agli animali configurabili come reati, dei quali viene a conoscenza nell’esercizio o a causa delle sue funzioni;

e) curare la conoscenza delle norme statali, regionali, dell’Unione europea e internazionali, che regolano la materia della tutela dei diritti degli animali e delle relative finalità e promuovere campagne di sensibilizzazione presso la popolazione in materia di tutela dei diritti degli animali;

f) segnalare al Governo l’opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall’osservazione e dalla valutazione delle reali condizioni degli animali, anche ai fini dell’adeguamento alle norme dettate dall’Unione europea;

g) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dai Garanti regionali e locali, la mappa dei servizi pubblici e privati, compresi quelli a livello sanitario, e delle risorse destinate alla tutela, al benessere e alla salvaguardia dei diritti degli animali, sia a livello nazionale che a livello regionale e locale;

h) analizzare le condizioni degli animali, ivi comprese quelle degli animali provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri Paesi, anche attraverso l’integrazione dei dati e la valutazione dell’attuazione della legislazione vigente e, in particolare, della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973 e resa esecutiva ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, nonché della legislazione in materia di circhi, allevamenti, sperimentazione animale, zoo, trasporto e macellazione di animali, esercizi commerciali adibiti alla vendita e alla cura di animali, rifugi-canili e gattili;

i) intraprendere le iniziative necessarie affinché nelle gare e nelle competizioni sportive che impiegano animali non sia fatto uso sugli stessi di sostanze, metodologie o tecniche che ne possano alterare le capacità o le prestazioni e mettere in pericolo la loro integrità fisica o biologica, nonché vigilare sulle condizioni di vita e di allevamento degli animali, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, nei cinodromi, ippodromi, maneggi e luoghi similari;

l) formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per l’elaborazione di progetti-pilota intesi a migliorare le condizioni di vita degli animali;

m) promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche svolti a tutela dei diritti degli animali, collaborando anche con gli organismi titolari di competenze in materia di protezione degli animali, in particolare con istituti e con associazioni operanti per la tutela e per la salvaguardia dell’ambiente e degli animali;

n) vagliare e coordinare le attività della pubblica amministrazione a livello nazionale per le materie che incidono sulla qualità della vita e sui diritti degli animali.

2. Nello svolgimento dei compiti previsti dal comma 1, il Garante può intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi europei e internazionali operanti nell’ambito della tutela e della salvaguardia dei diritti degli animali.

3. I Ministeri e le altre istituzioni di governo sono tenuti a consultare il Garante su ogni materia che incida sulla qualità della vita e sui diritti degli animali. In caso di mancato accordo, prevale la posizione del Garante.

Art. 5.

(Costituzione di parte civile)

1. Il Garante e gli uffici dei garanti regionali, provinciali e comunali possono costituirsi parte civile, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, nei giudizi riguardanti i reati di uccisione, di maltrattamento, di abbandono, di traffico illecito e di mutilazioni di animali, di cui, rispettivamente, agli articoli 544-bis, 544-ter e 727 del codice penale, 4 della legge 4 novembre 2010, n.201, e 10 della convenzione di cui all’articolo 1, comma 3, della presente legge.

2. L’assistenza legale al Garante è assicurata mediante l’utilizzo delle risorse del Fondo di cui all’articolo 7.

3. I veterinari pubblici e privati hanno l’obbligo di segnalare al Garante tutti i casi di maltrattamento, di sevizie, di ingiustificata soppressione o di abbandono di animali che vengano a loro conoscenza. Nel caso in cui un veterinario non ottemperi alle disposizioni di cui al presente comma, le pene di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quarter, 544-quinquies e 727 del codice penale sono aumentate del doppio.

Art. 6.

(Relazione annuale del Garante)

1. Entro il 30 aprile di ogni anno il Garante presenta al Governo e alle Camere una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, nella quale sono elencati i dati relativi:

a) agli abusi e ai maltrattamenti verso gli animali oggetto di allevamento zootecnico e di altri tipi di allevamento;

b) agli abusi e ai maltrattamenti verso gli animali detenuti nei canili e nei gattili pubblici e privati nonché verso gli animali randagi;

c) alle risorse finanziarie utilizzate per l’espletamento delle attività e alla loro destinazione per aree di intervento;

d) alla mappa dei servizi pubblici e privati territoriali e alle relative risorse destinati alla tutela dei diritti degli animali;

e) alle denunce presentate per i reati di uccisione, di maltrattamento, di mutilazione, di abbandono e di traffico illecito di animali e all’eventuale costituzione di parte civile ai sensi dell’articolo 5;

f) alle condizioni generali di vita degli animali.

2. Il Garante sulla base della relazione di cui al comma 1, propone al Parlamento modifiche, integrazioni e sostanziali miglioramenti della normativa nazionale con particolare riguardo alle seguenti materie:

a) autorizzazione e regolamentazione delle strutture fisse o mobili destinate, in modo continuativo o temporaneo, alla permanenza e degenza di animali, o nelle quali si verifica movimentazione di animali, quali canili e gattili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, commercio, allevamento o addestramento e cinodromi, negozi, autonegozi o similari e relativi depositi, strutture per il commercio all’ingrosso, toelettature, mostre ed esposizioni, giardini zoologici, mini zoo e strutture assimilabili, locali di degenza presso strutture sanitarie veterinarie, stalle o scuderie per il ricovero di animali ad uso zootecnico;

b) regolamentazione sul territorio nazionale del trasporto di animali da allevamento;

c) custodia adeguata degli animali, obblighi relativi alla loro nutrizione e alla cura, dimensioni minime dei ricoveri per ogni specie e effettiva libertà degli animali di muoversi giornalmente all’aperto in modo corrispondente al bisogno della propria specie, in condizioni climatiche e ambientali simili a quelle dei luoghi d’origine per gli animali selvatici o esotici, qualora ne sia permessa la custodia in cattività ai sensi della normativa vigente;

d) cessione di animali di proprietà qualora i proprietari non siano più in grado di accudirli per gravi e documentate esigenze;

e) regolamentazione e divieti nel caso di spettacoli che causino agli animali stress inutili, forti o prolungati, o che comportino sollecitazioni eccessive da parte del pubblico; divieto dell’utilizzo di animali come premi e di esibizione di animali;

f) regole per la vendita di animali e registrazione della loro movimentazione;

g) caratteristiche delle strutture espositive, parametri dimensionali per cani e gatti, identificazione, limiti di età, registri di carico e scarico, trasporto, trattamenti sanitari, controllo veterinario;

h) pratiche vietate;

i) sanzioni amministrative e penali.

3. Ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1 il Garante si avvale della collaborazione degli uffici statistici delle amministrazioni pubbliche e della Conferenza nazionale dei garanti dei diritti degli animali, di cui all’articolo 8, nonché dei dati di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Gli uffici dei garanti regionali, acquisiti dagli uffici dei garanti provinciali e comunali i dati relativi ai rispettivi ambiti territoriali di competenza, presentano, entro il 28 febbraio di ogni anno, al Garante una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, recante i dati di cui al comma 1.

Art. 7.

(Costituzione del Fondo per la tutelae per la cura degli animali)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo nazionale per la tutela dei diritti degli animali, di seguito denominato «Fondo» nel quale confluiscono le risorse derivanti dal prelievo del 5 per cento sulle vincite non riscosse dei concorsi pronostici denominati totocalcio e gioco del lotto, da finanziamenti dell’Unione europea, nonché da donazioni, lasciti ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati.

2. Il Fondo è finalizzato alla copertura delle spese di funzionamento e di attività del Garante e degli uffici dei garanti regionali, provinciali e comunali.

3. Il rendiconto delle spese sostenute è contenuto nella relazione di cui all’articolo 6, comma 1.

Art. 8.

(Conferenza nazionale dei garantidei diritti degli animali)

1. Al fine di assicurare il coordinamento delle attività dei garanti, è istituita la Conferenza nazionale dei garanti dei diritti degli animali, composta dal Garante e dagli uffici dei garanti regionali, provinciali e comunali.

2. La prima riunione della Conferenza di cui al comma 1 si tiene entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.