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Atto a cui si riferisce:
C.4/00850 «Natura 2000», istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE «Habitat» e recepita dal Regolamento contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 e successive...



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 9 ottobre 2015
nell'allegato B della seduta n. 499
4-00850
presentata da
PRODANI Aris

Risposta. — Si rappresentano le informazioni inerenti due casi specifici afferenti la regione Friuli Venezia Giulia e le considerazioni scaturite dall'esame del Dossier WWF – LIPU indicato.
Primo quesito:

Il primo quesito riguarda l'abrogazione delle misure di salvaguardia previste per il Parco del Carso Triestino, come noto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ha attribuito alla regione Friuli Venezia Giulia le deleghe per provvedere alla istituzione del Parco del Carso Triestino, il cui iter è stato avviato con la legge regionale n. 42 del 1996.
Recentemente, con la legge regionale n. 26 del 21 dicembre 2012, articolo 221, sono state, abrogate le misure di salvaguardia previste dal comma 6, dell'articolo 55, della citata legge regionale n. 42 del 1996, comunque ancora vigente.
La regione Friuli Venezia Giulia, con nota prot. SCPA/8.5/16643 del 18 settembre 2013, ha riassunto le fasi che hanno interessato le tutele della vasta area in questione, dalla individuazione delle diverse «Riserve naturali», delimitate nelle carte allegate alla legge n. 442 del 1971; alla evoluzione di un'unica area da destinare a parco, così come previsto dalla legge regionale n. 42 del 1996, ritenendo tale assetto giuridico il più consono alla disciplina e salvaguardia dei complessivi elementi naturali e delle attività antropiche; fino alla successiva individuazione dei Siti Natura 2000, tutelati da misure di conservazione generali, individuate dall'articolo 3 della legge regionale n. 14 del 2007, e da misure di conservazione specifiche di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 546 del 2013.
La regione ha concluso che, «all'interno della complessiva area tutelata dalle Direttive Habitat e Uccelli restano ferme le tutele previste per le Riserve Naturali Regionali istituite ai sensi della legge regionale n. 42 del 1996».
Pertanto, nelle more delle determinazioni che saranno raggiunte in merito alla istituzione del parco, l'autorità regionale ha stabilito le opportune misure di conservazione dei Siti Natura 2000, nel rispetto della direttiva 92/43/CEE della Direttiva 79/409/CEE, combinate con le tutele previste per le riserve naturali regionali in argomento.

Secondo quesito:

Per quanto concerne il secondo quesito, inerente il piano «Alvei puliti 2012» che ha interessato il torrente Rosandra, è stato appurato che sono stati effettuati interventi poco selettivi sia sulla vegetazione in alveo che sulle piante ad alto fusto.
Allo stato è pendente il procedimento penale n. 2547 del 2012 presso il tribunale di Trieste per la contestazione del reato di cui all'articolo 734 «Distruzione o deturpamento di bellezze naturali» del Codice penale, e quindi all'articolo 134 «Beni paesaggistici», del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio, di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.
Il torrente Rosandra ricade nella riserva naturale regionale della Valle Rosandra (EUAP0986), nonché SIC IT3340006 «Carso Triestino e Goriziano».
A seguito dell'interessamento anche di questo ministero, avvenuto nell'ottobre 2012 da parte dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, si è provveduto a rappresentare le criticità risultanti dalle relazioni degli esperti in materia di Direttiva 92/43/CEE e a richiedere opportuni e specifici approfondimenti alla regione Friuli Venezia Giulia, alla quale era comunque già stata inviata una istanza nel maggio 2012, a seguito di una puntuale segnalazione.
Il competente assessorato regionale all'ambiente aveva fornito riscontro a tale prima segnalazione, affermando di non aver ricevuto comunicazioni in merito all'intervento e alla inderogabile valutazione di incidenza.
Dall'esame dei documenti acquisiti nell'ambito del procedimento penale, si è appurato che con il decreto n. 254/pc/2012 del 16 marzo 2012 l'assessore regionale della protezione civile aveva ritenuto che l'intervento non fosse da sottoporre alla preventiva valutazione di incidenza, in quanto «non ricadente nelle fattispecie di piani o progetti richiamate dall'articolo 5 del decreto stesso (decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997)».
Tale assenza di concertazione in ambito regionale è parte preponderante nell'origine del danno causato, aggravata successivamente da una carenza di selezione della vegetazione da abbattere avvenuta in corso d'opera.
Questo Ministero, sulla base della relazione elaborata dall'I.S.P.R.A. che ha vagliato i fatti dal punto di vista del danno ambientale consumato, si è costituito Parte Civile nel Procedimento penale in corso.

Terzo quesito:

Per quanto riguarda la tematica più ampia sollevata con il dossier WWF-LIPU, si può affermare che, così come riassunto nella premessa al dossier medesimo, l'attenzione è focalizzata sulla procedura di valutazione di incidenza e sulle particolari criticità rappresentate in molti casi dalla scarsa professionalità, sia di alcuni estensori di studi di incidenza e sia di alcuni nuclei di valutazione, oltre che dalle carenze normative a carattere sanzionatorio; dalla difficoltà di esercitare l'attività di sorveglianza, e altro.
Dette associazioni ambientaliste dichiarano di non aver presentato nuovi singoli reclami alla Commissione europea in quanto, in caso di non accoglimento, costituirebbero precedenti con effetto opposto a quello auspicato.
Le associazioni hanno, quindi, ritenuto opportuno inviare detto dossier alla CE per una azione legale più ampia da parte della DG Environment, finalizzata ad un percorso di monitoraggio, così come già avviato nella fase iniziale di formazione della Rete Natura 2000 in Italia.
Nel valutare con attenzione le osservazioni sulle carenze nella applicazione della valutazione di incidenza, così come svolta da parte di alcune autorità regionali e locali, tuttavia non appare calzante la definizione di «depauperamento costante» attribuita alla situazione dei Siti Natura 2000 nella fase attuale, per quanto rappresentato nei punti di seguito riportati.
A seguito del citato invio del dossier WWF-LIPU alla Commissione europea, la DG ENV ha ritenuto di avviare il caso EU Pilot 6730/14/ENVI – Attuazione in Italia della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
In relazione alle tipologie di violazioni contestate e sulla base di una prima ricognizione effettuata con le amministrazioni regionali competenti non sono emerse particolari criticità a livello normativo. Alcune regioni, sulla base di specificità valutate da un punto di vista tecnico per determinate situazioni locali, hanno individuato una tipologia di snellimento procedurale che comprende comunque verifiche preventive attraverso apposita richiesta di informazioni nella modulistica adottata, e considera gli effetti di tipo cumulativo eventualmente presenti su uno stesso sito.
Sulla base di analisi dei diversi casi segnalati si è appurato che le presunte violazioni all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, si sono determinate in un contesto di illeciti posti all'attenzione della magistratura, di procedure svolte ex-post prioritariamente per situazioni di somma urgenza e nelle quali non è stato possibile effettuare preventivamente la valutazione, oltre che ad altri casi particolari, dove la complessità e l'integrazione delle procedure in atto non ha condotto ad un esito della valutazione nei termini temporali previsti dalla normativa.
Deve per completezza e coerenza rappresentarsi che è stata riscontrata una qualità non sempre appropriata degli studi di incidenza che possono presentare lacune nelle indagini e nei monitoraggi conoscitivi e quindi nella descrizione completa delle incidenze su habitat e specie di interesse comunitario, e integrità del sito. Pertanto uno dei problemi riscontrati a livello generale è che gli studi di incidenza non appaiono redatti da soggetti in possesso di adeguate professionalità e competenza.
Inoltre in merito al raggiungimento degli obiettivi e della revisione della strategia nazionale biodiversità (SNB) con azioni a breve, medio e lungo termine, si informa che in attuazione alla SNB e alla strategia europea per la Biodiversità 2020, la scrivente Amministrazione sta condividendo, nell'ambito del comitato paritetico della SNB, un percorso di verifica dell'applicazione delle direttive habitat e uccelli a cui si aggiunge anche il fitness check sulle direttive Natura avviato a livello comunitario.
In tale ambito sono peraltro emerse, da parte delle regioni e province autonome (P.A) alcune criticità, soprattutto in merito alla coerenza delle metodologie attuate per l'integrazione della Rete Natura 2000 nell'ambito delle politiche di settore, sia a livello comunitario che nazionale e locale.
Infatti la valutazione di incidenza se non opportunamente considerata, può essere oggetto di una interpretazione errata e quindi configurarsi come un appesantimento burocratico dell'iter procedurale.
Il Ministero, in diverse sedi ed occasioni, ha sempre ribadito in modo univoco le indicazioni di carattere generale e specifiche necessarie per una corretta attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 della direttiva Habitat e dalla relativa normativa nazionale.

1) Monitoraggi

In merito ai monitoraggi auspicati nel dossier, come è noto, questo Ministero è tenuto a trasmettere alla Commissione Europea i risultati provenienti dalle regioni, nel rispetto dell'articolo 17 della direttiva Habitat, che prevede ogni sei anni l'elaborazione di un rapporto nazionale sullo stato di attuazione delle disposizioni della direttiva stessa con dati suddivisi per aree di appartenenza biogeografica.
Nel corso del 2007 è stato redatto il 2o rapporto nazionale riferito al periodo 2001-2006, mentre il prossimo rapporto nazionale sarà riferito al periodo 2007-2012 e sarà presentato entro il 2013.
Con pubblicazione «Specie ed habitat di interesse comunitario in Italia: distribuzione, stato di conservazione e trend. ISPRA Serie Rapporti 194/2014» – è stato trasmesso alla Commissione europea il 3o rapporto nazionale sulla Direttiva habitat.
Analogo rapporto è stato predisposto ai sensi dell'articolo 12 della Direttiva Uccelli, secondo modalità indicate nel decreto interministeriale del 6 novembre 2012 dei Ministeri dell'ambiente e delle politiche agricole.
I dati per tali rapporti costituiscono una dettagliata valutazione dello stato di conservazione di tutti gli habitat e le specie di interesse comunitario e sono stati raccolti attraverso un ampio coinvolgimento e l'opportuna consultazione del mondo scientifico e delle amministrazioni regionali, con il coordinamento scientifico dell'ISPRA.
Da detti monitoraggi non emerge una situazione corrispondente al livello di denuncia formulato nel dossier.

2) Aspetti procedurali.

In merito agli aspetti procedurali, nella parte del dossier dedicata agli approfondimenti, si fa cenno ad aspetti riferiti alle componenti esterne capaci di influire sulla tutela della Rete ecologica, quali possono essere interventi e infrastrutture non correttamente pianificate nell'ambito di procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) o di valutazione di impatto ambientale (VIA), con conseguenti effetti indiretti quali l'inquinamento, il disturbo, l'alterazione idrogeologica, e altro senza escludere fattori come alcune attività dell'uomo, cambiamenti climatici, e altro.
Tali considerazioni sulla necessità di strutturare in modo coordinato l'aspetto interdisciplinare tra le diverse competenze delle Autorità delegate alle valutazioni, pone una riflessione sulle attuali modalità di concertazione tra le istituzioni.
Infatti, le proposte di programmi, piani, progetti sono elaborate spesso con analisi settorializzate nella loro specificità tematica e non favoriscono una verifica d'insieme, né uno snellimento procedurale.
In tal senso, le indicazioni fornite da questo Ministero costituiscono una integrazione agli aspetti valutati nelle procedure di VIA e VAS.
Le criticità segnalate appaiono riferite prevalentemente alla fase operativa e non ad una mancanza strutturale della procedura di Valutazione di Incidenza.

3) Singoli casi

In merito alla presentazione di singoli casi esemplificativi, elencati negli allegati al dossier, si rileva che moltissime problematiche in materia di direttiva Habitat sono state da tempo affrontate da questo Ministero e in gran parte superate, e che alcune di esse sono state anche oggetto di contenzioso comunitario, sia come EU Pilot che come vere e proprie procedure di infrazione e cause presso la Corte di giustizia europea, comunque archiviate.
Questo comprova come l'attività svolta dal Ministero possa essere considerata adeguata.
In merito all'attenzione sulle criticità procedurali, si evidenzia che già questo Ministero ha segnalato che la stesura dello studio di incidenza deve essere affidata ad esperti competenti e ufficialmente qualificati.
È fondamentale infatti che in uno studio di incidenza si raggiunga una realistica descrizione del sito, affinché non si operi sulla base di una rilevazione dello stato ante-operam fondata su dati non veritieri, oppure che in tale studio si evidenzino aspetti trascurabili, fino ad arrivare ad una aprioristica affermazione di – un riscontrato «degrado» del sito – con il solo scopo di proporre progetti che nella loro realizzazione, di fatto, possono compromettere il sito interessato.
Questi e altri criteri fondamentali sono stati sempre ribaditi dal Ministero dell'ambiente, a seguito delle segnalazioni dalle quali emergono palesi incongruenze.
È quindi da ricondurre a dati oggettivi il livello di alcune segnalazioni, che a volte sopravvalutano alcuni effetti di un piano o progetto in rapporto a quanto, invece, è stato complessivamente sottovalutato dai proponenti, responsabili dello studio di incidenza.
Spesso molte segnalazioni possono dimostrarsi relativamente «deboli» in quanto concentrate su casi o situazioni di dettaglio che non sono significative dal punto di vista della rilevanza degli effetti sullo stato di conservazione del sito.
Viene infatti dichiarato nel dossier che tale rappresentazione episodica, comunicata sia tramite segnalazioni di privati o di associazioni ambientaliste e sia mediante atti di intervento giuridico, non sempre riesce a produrre gli effetti auspicati, né a livello nazionale, né presso la Directorate General Environment.
Diversa, invece, sarebbe l'efficacia di una segnalazione di un caso specifico rapportata allo stato di conservazione dell'intero sito natura 2000, qualora insistano problematiche derivanti sia dalla consistenza dell'intervento evidenziato e sia da una concentrazione di ulteriori componenti negative, o di interventi valutati in modo parcellizzato.
Tale approfondimento consentirebbe di far emergere con chiarezza il contrasto con i criteri della direttiva, inerenti sia il mantenimento in uno stato di conservazione sufficiente, specifico per ogni sito, e sia nel rapporto con l'equilibrio dell'intera Rete ecologica, soprattutto per gli habitat di tipo prioritario.
Un criterio questo di primaria importanza perché rappresenta una lettura del territorio a scala più ampia, necessaria per poter determinare l'effettivo carico di interferenze a danno dell'equilibrio generale della Rete Natura 2000, con particolare riferimento alla reale concentrazione di interventi in grado di generare interferenza negative.

4) Attività poste in essere

In merito alle attività poste in essere, oltre al citato monitoraggio, è noto che il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni assegna al Ministero dell'ambiente le funzioni di indirizzo per la gestione dei siti (articolo 4, comma 2) finalizzate a garantire l'applicazione uniforme sul territorio nazionale delle prescrizioni nazionali e comunitarie in materia di Direttive Habitat e Uccelli.
Nel rispetto della legislazione ordinaria in materia, e sulla base di tali indirizzi, la gestione dei Siti Natura 2000 è rimessa integralmente alle regioni, così come le procedure di Valutazione di Incidenza, per le quali non sono previste fasi endoprocedimentali di consultazione presso il Ministero dell'ambiente.
Peraltro si segnala che in materia sono intervenute regolazioni regionali di rango normativo a seconda degli assetti previsti da ogni amministrazione regionale e provincia autonoma, in materia di valutazione di incidenza, per definire le modalità di presentazione dei relativi studi, individuare le autorità competenti alla verifica degli stessi, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità per partecipare alle procedure nel caso di piani interregionali.
Alcune autorità regionali come Umbria, Lombardia, Emilia Romagna, hanno adottato in proposito specifiche linee guida, come ulteriore strumento operativo.
L'impegno del Ministero dell'ambiente nello svolgere il proprio ruolo deve quindi essere supportato dall'attività delle autorità regionali e delle province autonome delegate a svolgere azioni preventive, sia in fase di valutazione che in fase di vigilanza sulla esecuzione degli interventi, mediante monitoraggi ove ritenuti necessari.
Come è noto, sulla base degli indirizzi stabiliti con il decreto ministeriale del 3 settembre 2002 «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000», dette autorità stanno provvedendo progressivamente a presentare e ad approvare le proprie misure di conservazione o i propri piani di gestione per la designazione dei siti di importanza comunitaria (SIC) come zone speciali di conservazione (ZSC).
Altresì, sono state poste limitazioni, ma anche specifici divieti, riguardo a diverse categorie di interventi o iniziative mediante il decreto ministeriale 17 ottobre 2007, «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS) ».
Quindi, l'attività di approfondimento svolta dal Ministero dell'ambiente in materia è indirizzata al rispetto della direttiva Habitat, e in particolare del suo articolo 6, inerente principalmente le misure di conservazione e la valutazione di incidenza, al fine di offrire un contributo a livello europeo per l'attuazione del principio di integrazione tra gli Stati membri, in tema di promozione della biodiversità e di una gestione sostenibile delle aree tutelate.
A tale proposito si cita a titolo di esempio quanto realizzato nell'ambito del progetto Life 99NAT/IT/006279 «Verifica della Rete Natura 2000 in Italia e modelli di gestione» che, tra le altre cose, ha prodotto le Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (emanate con decreto ministeriale 3 aprile 2002) e il «Manuale per la gestione dei siti Natura 2000» (pubblicato all'indirizzo http://www.minambiente.it/pagina/documenti-di-riferimento) all'interno del quale un intero capitolo è stato dedicato agli aspetti tecnici e procedurali della valutazione di incidenza.
Pienamente coerente con tale politica è anche quanto delineato dallo sviluppo della strategia nazionale per la biodiversità in Italia, approvata in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, mediante l'intesa del 7 ottobre 2010.
Detta attività conoscitiva e di supporto è stata intensificata negli anni successivi attraverso la realizzazione di studi e pubblicazioni, tra i quali si cita ad esempio il «Manuale italiano di interpretazione degli habitat della direttiva 92/43/CEE» (http://vnr. unipg.it/habitat/), che hanno assunto rilevanza strategica a livello nazionale per la predisposizione della strategia nazionale per la biodiversità 2011-2020 (di seguito SNB), adottata d'intesa con la Conferenza Stato regioni in data 7 ottobre 2010, a seguito di un percorso di partecipazione e condivisione fra i diversi attori istituzionali, sociali ed economici interessati, che ha condotto alla I conferenza nazionale per la biodiversità, tenutasi a Roma in data 22 maggio 2010. (http://www.minambiente.it/pagina/strategia-nazionale-la-biodiversità).
La SNB ha come scopo generale l'integrazione delle esigenze di conservazione della biodiversità a tutti i livelli e l'uso sostenibile delle risorse naturali nelle politiche nazionali di settore.
La struttura della SNB in aree di lavoro tematiche è stata prediposta con l'obiettivo di individuare e definire criticità, obiettivi specifici e priorità di intervento che rendessero più efficaci e sinergiche le azioni di integrazione da intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi posti.
In tale contesto si ritiene che l'Italia, attraverso l'individuazione di specifiche priorità di intervento della SNB indirizzate alla efficacia della valutazione di incidenza affrontata in più aree di lavoro, quali ad esempio la n. 1 specie habitat e paesaggio, la n. 2 aree protette, abbia correttamente interpretato il raggiungimento degli obiettivi posti dall'articolo 6 paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva Habitat in un'ottica sistemica, così come previsto dalla normativa vigente, ritenendo comunque, come riportato a pagina 40 della SNB, di dover superare alcune criticità nel frattempo riscontrate e così sintetizzate: «La valutazione di incidenza, introdotta dall'articolo 6 della direttiva Habitat, se correttamente attuata, costituirebbe una formidabile opportunità per garantire il raggiungimento di un giusto equilibrio tra l'obiettivo di mantenere o ripristinare in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario e l'uso sostenibile delle risorse naturali. La qualità degli studi di incidenza prodotti è risultata complessivamente piuttosto critica e spesso non rispondente alle finalità della procedura; anche il panorama degli uffici preposti al rilascio del parere risulta piuttosto disomogeneo e presenta diverse problematicità sia a causa di forti sottodimensionamenti degli organici che per mancanza di una diffusa presenza delle professionalità necessarie per espletare in modo soddisfacente la procedura.».
La SNB rappresenta dunque il riferimento nazionale attraverso il quale è stato possibile evidenziare alcune criticità emerse nell'attuazione della procedura di valutazione di incidenza (pagina 41), per il superamento delle quali, nell'ambito del quadro normativo nazionale sopra riportato, è stato definito l'obiettivo specifico di «rafforzare l'efficacia e l'efficienza della procedura di valutazione di incidenza a livello centrale e periferico» individuando come priorità di intervento:
la realizzazione di linee guida per la mitigazione dell'impatto sulla biodiversità derivante dalla realizzazione di infrastrutture localizzate in ambiti di interesse per la biodiversità;
promuovere iniziative volte al miglioramento dell'efficacia di VAS, VIA e valutazione d'incidenza, quali strumenti di prevenzione, minimizzazione e mitigazione degli impatti sul paesaggio, sugli habitat e sulle specie, mediante la realizzazione di linee guida o di indirizzo;
mettere in atto programmi e progetti volti a rafforzare gli uffici competenti al rilascio del parere di valutazione di incidenza, aumentandone l'organico qualificato e promuovendo efficaci azioni formative, sia a livello centrale che periferico;
realizzazione di linee guida nazionali sulla valutazione di incidenza che, tra l'altro, chiariscano i concetti maggiormente problematici quali ad esempio «misure di mitigazione» e procedere con la revisione dell'allegato G del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2003 al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza della procedura.

Con il decreto ministeriale del 6 giugno 2011 (Gazzetta Ufficiale 143 del 26 novembre 2011) sono stati istituiti gli organi di governance della SNB, il cui ruolo principale è quello di «garantire la collaborazione e il coinvolgimento di tutti gli attori responsabili della SNB».
Come evidenziato nella stessa strategia e nel I rapporto nazionale della SNB, le regioni e P.A, con riferimento al titolo V della Costituzione italiana, svolgono un ruolo fondamentale per l'attuazione della SNB «in considerazione delle specifiche competenze loro attribuite nei diversi ambiti tematici, attraverso la programmazione e la gestione delle attività nei principali settori che incidono sulla conservazione della natura».
http://www.minambiente.it/sites/default/ files/archivio/allegati/biodiversita/dpn_I_ rapporto_snb_2011_2012.pdf.

Alla volontà di raggiungere in modo condiviso e consapevole gli obiettivi della SNB e, tra questi, quelli sopra menzionati relativi alla valutazione di incidenza, concorrono tempi adeguati a breve-medio-lungo termine, strettamente correlati alla eterogeneità delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali, così come definite dalla direttiva 92/43/CEE, articolo 2, comma 3.
In attuazione della SNB, a partire dal 2011, diverse iniziative di livello centrale e regionale sono state avviate per il raggiungimento degli obiettivi inerenti la valutazione di incidenza.
Tra queste citiamo a titolo esemplificativo e significativo le seguenti:
Settembre 2011 – Documento tecnico «VAS-Valutazione di incidenza» elaborato con il Ministero per i beni e le attività culturali, nell'ambito delle attività del Tavolo «VAS-Stato Regioni-Province Autonome» con lo scopo di approfondire le modalità di integrazione tra le procedure di valutazione di incidenza e Valutazione ambientale Strategica, così come disposto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni, e proporre indirizzi operativi.
Marzo 2012 – Nella seduta della Conferenza Stato-regioni è stato sancito l'accordo sul documento «Indirizzi di Gestione Forestale per i siti della rete Natura 2000» per la condivisione formale di un documento nazionale teso a fornire un contributo alla gestione attiva delle foreste che ricadono all'interno delle aree natura 2000.
Maggio 2013 – Fascicolo n. 3 della newsletter «Natura 2000 Italia Informa» interamente dedicato alla valutazione di incidenza.

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/natura2000_italia_informa03_ita.pdf.

Gennaio 2014 – linee guida per le regioni e le province autonome in materia di monitoraggio delle specie e degli habitat di interesse comunitario, valutazione e rendicontazione ai sensi dell'articolo 17 della direttiva Habitat.
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/linee_guida_finali_2014.zip.

Febbraio 2014 – Specie e habitat di interesse comunitario in Italia: distribuzione, stato di conservazione e trend. ISPRA Serie Rapporti n. 194 del 2014 – 3o Rapporto nazionale sulla direttiva habitat trasmesso nel 2013 alla Commissione europea al quale hanno collaborato MATTM, regioni e P.A., ISPRA e società scientifiche.
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/rapporto_194_2014.pdf.

Corsi di formazione:
http://www.pongasminambiente.it/azioni-di-supporto-ai-processi-di-vas-e-ai-procedimenti-di-via.

In merito all'aspetto riferito alle misure di compensazione, sulla base delle esperienze acquisite e ad integrazione dei documenti già disponibili della CE, si è elaborata una pubblicazione di supporto, approntata allo scopo di chiarire alcuni aspetti applicativi e tecnici dei disposti dell'articolo 6.4.1 e 6.4.2 della direttiva Habitat.
Tale documento è consultabile al link:
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/misure_compensazione_direttiva_habitat.pdf.

Pertanto, il progressivo impegno del Ministero dell'ambiente in materia di Direttiva Habitat è indirizzato a migliorare gli obiettivi posti a livello nazionale ed europeo, per raggiungere i quali è necessario che si pervenga ad una sempre più ampia condivisione dei medesimi, sia da parte delle autorità delegate territorialmente che delle diverse Autorità centrali, nonché di una concreta presa di coscienza e di progresso culturale in materia, da parte di tutti i proponenti e progettisti di iniziative territoriali.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: Gian Luca Galletti.