• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/00410 FAVERO, GRANAIOLA, MATTESINI, GATTI, GHEDINI Rita, FEDELI, LEPRI, MATURANI, PARENTE, D'ADDA, SPILABOTTE, DE BIASI, PADUA, SILVESTRO, AMATI, DI GIORGI, MANASSERO, MARINO Mauro Maria, CASSON,...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-00410 presentata da NICOLETTA FAVERO
martedì 8 ottobre 2013, seduta n.119

FAVERO, GRANAIOLA, MATTESINI, GATTI, GHEDINI Rita, FEDELI, LEPRI, MATURANI, PARENTE, D'ADDA, SPILABOTTE, DE BIASI, PADUA, SILVESTRO, AMATI, DI GIORGI, MANASSERO, MARINO Mauro Maria, CASSON, CHITI, ALBANO, BORIOLI, BROGLIA, CALEO, CANTINI, CARDINALI, CIRINNA', COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DE MONTE, DEL BARBA, ESPOSITO Stefano, FATTORINI, FILIPPIN, FORNARO, GIACOBBE, GINETTI, LAI, LO GIUDICE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, PUGLISI, PUPPATO, RICCHIUTI, TRONTI, SANTINI, SCALIA, SOLLO, VALENTINI, ZANONI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:

il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, (cosidetto decreto "salva Italia") prevede, ai sensi dell'articolo 24, comma 10, che: «A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi»;

la normativa descrive i requisiti per conseguire la pensione anticipata, liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO), e le modalità di decurtazione della quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente all'anno 2012;

considerato che:

secondo una nota ufficiale dell'Associazione volontaria italiani sangue (AVIS), del 24 settembre 2013, e le segnalazioni pervenute alla stessa associazione da diversi patronati e da molti cittadini, ai sensi della normativa richiamata, diversi istituti contrattuali, seppur coperti da contribuzione effettiva e utili ai fini pensionistici, tra cui i permessi retribuiti (di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104) come quelli per l'assistenza di un figlio disabile, oltre al congedo parentale facoltativo nel caso della nascita di un figlio, i periodi di mobilità, di cassa integrazione straordinaria o in deroga, di disoccupazione, le giornate di sciopero, le aspettative senza assegni a qualsiasi titolo, e in particolare per l'astensione dal lavoro per donazione di sangue e di emocomponenti, sembrerebbero non utili al fine di determinare l'anzianità da prendere in considerazione per non far scattare le riduzioni percentuali previste;

si penalizzerebbero, quindi, dal punto di vista pensionistico, i familiari di disabili e i genitori che decidono di chiedere un congedo parentale, in assoluta controtendenza con l'impianto del welfare italiano che, seppure tra tante contraddizioni, ha sempre teso a tutelare i disabili e le famiglie con figli;

per quanto riguarda, i donatori di sangue, l'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, prevede che: «I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente, ovvero interessati dalle tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.»;

la legge tutela, quindi, i donatori di sangue attribuendo loro il riconoscimento della retribuzione per la giornata in cui si è compiuta la donazione. Il lavoratore, inoltre, ha diritto all'accredito figurativo dei contributi previdenziali per le giornate indennizzate per donazione di sangue;

rilevato infine che:

risulta del tutto incomprensibile tale interpretazione dell'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetta riforma Fornero), considerato che la singola giornata di assenza si colloca all'interno di una settimana lavorata, i cui contributi sono accreditati settimanalmente e i donatori si troverebbero oggi costretti o ad allungare la propria permanenza sul posto di lavoro per un numero di giorni pari alle donazioni di sangue ed emocomponenti effettuate o ad una riduzione fino al 2 per cento dell'assegno previdenziale nel caso in cui non volessero, o non potessero, recuperare le giornate perse;

la situazione che si è venuta a determinare potrebbe scoraggiare per l'immediato futuro la chiamata dei donatori, attuali e potenziali, e mettere seriamente a rischio l'obiettivo dell'autosufficienza nazionale di sangue ed emocomponenti;

rischia così di venire meno il riconoscimento della funzione civica e solidaristica di istituti storici del welfare nazionale, tra i quali anche la donazione volontaria, periodica, responsabile e gratuita del sangue ed emocomponenti che in Italia conta, secondo dati AVIS, 1.722.503 donatori,

si chiede di sapere:

se non si ritenga giusto e necessario assimilare alla «prestazione effettiva di lavoro» anche l'astensione dal lavoro relativa ai permessi ex lege n. 104 del 1992 e in particolare per assicurare l'applicazione dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 219 del 2005, che tutela i donatori di sangue e di emocomponenti, evitando quindi che un'interpretazione eccessivamente restrittiva delle norme citate in premessa, colpisca sia i disabili che i genitori interessati ai congedi parentali e abbia un impatto fortemente negativo sulle donazioni, in modo da ribadire il valore morale e solidale della donazione di sangue per il Servizio sanitario nazionale;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per favorire la diffusione della donazione di sangue da parte dei lavoratori italiani.

(3-00410)