• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/02111/047 Premesso che: In Italia, il numero di occupati stranieri ha ormai superato i 2,3 milioni, con un aumento del 5 per cento nel 2015 rispetto al trend dell'anno precedente, a fronte di 20...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/2111/47 presentato da SILVANA ANDREINA COMAROLI
venerdì 20 novembre 2015, seduta n. 540

Il Senato
Premesso che:
In Italia, il numero di occupati stranieri ha ormai superato i 2,3 milioni, con un aumento del 5 per cento nel 2015 rispetto al trend dell'anno precedente, a fronte di 20 milioni di Italiani, diminuiti invece dello 0,1 per cento.
Soltanto nel 2014 le verifiche e i controlli nei confronti di società con rappresentanti legali e nei confronti di persone fisiche o ditte individuali di origine extracomunitaria hanno rilevato un valore di IVA evasa pari a più di 500 milioni per un totale, nel triennio 2012-2014, di oltre 1,5 miliardi sottratti alle entrate.
In questo contesto, si inseriscono i circuiti di pagamento alternativi, sviluppatisi grazie circuito dei money transfer in qualità di canali gestiti nella maggior parte dei casi dalla principali comunità etniche, che, secondo le verifiche della guardia di finanza: "operano anche in paesi ove non esiste una legislazione antiriciclaggio o è. assente un regolare circuito bancario; permettono di trasferire denaro contante attraverso operatori tra loro collegati e localizzati nelle più disparate aree geografiche; sono di fatto assimilabili a dei veri e propri sportelli fInanziari, sorti principalmente per agevolare le rimesse in patria degli immigrati".
Anche la Banca d'Italia, a questo proposito, ha pubblicato dati allarmanti secondo cui si stima che il valore delle rimesse verso l'estero si è attestato, per il 2014, intorno ai 5,3 miliardi di euro, principalmente verso Romania (16,5 per cento), Cina (15,4 per cento) e Bangladesh (6,8 per cento). Questo flusso parte principalmente da Lombardia, Lazio e Toscana, le Regioni con un più alto tasso di immigrati.
Le stime ufficiali non riescono però a calcolare le vera entità dei trasferimenti poiché, una parte consistente dei trasferimenti avvengono attraverso canali informali, tra cui, il metodo hawala che non lascia alcuna traccia documentale. Attraverso questo sistema il cliente consegna la somma da trasferire al mediatore (hawaladar) che a sua volta opera il trasferimento al suo omologo estero che la consegnerà poi al destinatario su pagamento di una commissione, sulla base di un sistema di registrazioni informali, poiché tutto si basa sulla "parola data" e su meccanismi di compensazione.
Ugualmente, nel circuito del money transfer, mentre gli istituti di pagamento nazionali sono obbligati all'iscrizione di un apposito elenco gestito dalla Banca d'Italia, quelli comunitari sono sottoposti alla vigilanza dei Paesi di origine che dovrebbero comunicare alla Banca d'Italia l'avvio dell'attività e i loro agenti, a differenza degli agenti che operano per gli istituti di pagamento nazionali, non sono tenuti ad iscriversi all'albo dell'Organismo degli agenti e dei mediatori, vigilato dalla Banca d'Italia. Quindi, mentre per gli operatori nazionali, l'iscrizione all'albo richiede dei requisiti di onorabilità e professionalità, per gli operatori comunitari non è previsto alcun obbligo o requisito, creando una forte asimmetria in termini di alterazione di concorrenza e tutela del mercato, come pure di legalità, favorendo, in questo modo, le attività criminali.
Per comprendere la portata di questo fenomeno si tenga in considerazione il fatto che su circa 15.000 operatori attivi in Italia, il 90 per cento sono stranieri e, quindi, non iscritti all'albo.
Nonostante le misure legislative finalizzate a garantire un'uniforme applicazione delle normative antiriciclaggio, prevedendo che gli istituti di pagamento comunitario debbano comunicare all'organismo di autoregolamentazione autonoma il numero di agenti operanti sul territorio nazionale e segnalare le operazioni sospette, e nonostante il limite posto alla circolazione del contante, non sono stati raggiunti gli sperati risultati di emersione del sommerso.
A ciò si aggiunge il recente pericolo che questo flusso incontrollato di denaro possa essere indirizzato al finanziamento di attività terroristiche di matrice islamica. Soltanto nel biennio 2012-2013 si sono contate 300 segnalazioni sospette e le transazioni a favore di cellule terroristiche sono state 171 nel 2012 e 131 nel 2013. Ugualmente, si stima che nel 2014 si siano attestate sulla stessa portata.
Nel caso in cui si faccia una transizione per vie legali verso una persona sospetta, il pagamento non può restare sospeso per più di cinque giorni e spesso non tutti gli istituti bancari segnalano le operazioni sospette. Soltanto nel 2013, la Banca d'Italia ha avviato 7 procedure sanzionatore nei confronti di banche che avevano omesso la segnalazione.
Anche il limite alla circolazione del contante è facilmente superabile attraverso il cosiddetto "frazionamento verticale e orizzontale" mediante versamenti sotto la soglia dei 100 euro disposti da persone diverse e motivati dalla zakat, ossia l'elemosina. Una testimonianza ne è la recente indagine del reparto speciale di polizia valutaria che, partendo da un'ispezione antiriciclaggio nei confronti di una sede money transfer di Roma ha portato alla luce proventi di evasione fiscale e commercio di prodotti contraffatti per un valore di oltre 1 miliardo dì euro nell'arco di soli due anni. Nell'ultimo report di Banca d'Italia è riportato che "per il novanta per cento sono movimenti finanziari su conti correnti bancari o postali", ma a queste transizioni si aggiungono quelle effettuate mediante money transfer e dell'hawala, la cui riservatezza, volatilità e rapidità sono talmente accentuate da rendere assolutamente non tracciabili i trasferimenti verso organizzazioni terroristiche.
L'innalzamento del limite all'uso del contante da 1000 a 3000 euro casi come previsto dall'articolo 46 del presente ddl sulla legge di stabilità 2016 non tiene conto che, in mancanza di espresse previsioni normative, anche il limite all'uso del contante per le operazioni di money tranfer sarà conseguentemente innalzato a 3000 euro, accentuando in maniera esponenziale le criticità appena esposte.
Impegna il Governo:
a ripristinare la precedente disciplina riguardante il limite all'uso del contante nei money transfer, prevedendo:
- il divieto di trasferimento di denaro per importo pari o superiori a 2.000 euro per le operazioni svolte attraverso agenti in attività finanziaria, cosi come precedentemente stabilito dal comma 18 dell'articolo 49 del decreto legislativo 231/2007;
- obbligo di documentazione che attesti congruità dell1operazione per trasferimento di denaro contante per importi superiori ai 2.000 e inferiori ai 5.000, così come precedentemente stabilito dal comma 19 del1'articolo 49 del decreto legislativo 231/2007;
- a ripristinare, altresì, le sanzioni pecuniarie amministrative, precedentemente fissate tra il 20 per cento e il 40 per cento dell'importo trasferito, in caso di violazione delle suddette discipline.
(numerazione resoconto Senato G46.101)
(9/2111/47)
COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO