• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/02111/049 premesso che: negli ultimi anni il legislatore è intervenuto di frequente sulla disciplina normativa della circolazione del contante. Tali interventi, a volte anche discontinui fra loro,...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/2111/49 presentato da ENRICO BUEMI
venerdì 20 novembre 2015, seduta n. 540

Il Senato,
premesso che:
negli ultimi anni il legislatore è intervenuto di frequente sulla disciplina normativa della circolazione del contante. Tali interventi, a volte anche discontinui fra loro, sono stati introdotti con Lilla doppia finalità: da un lato l'esigenza di aumentare la tracciabilità dei movimenti finanziari per contrastare il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita e dall'altro l'obiettivo di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, attraverso la limitazione dei pagamenti effettuati in contanti, che ovviamente ben si prestano a "coprire" operazioni effettuate "in nero";
in particolare, il decreto legge n. 20112011, (cosiddetto decreto "Salva Italia") ha ridotto, a decorrere dal 6 dicembre 2011, da euro 2.500 ad euro 1.000 la soglia dei pagamenti in contanti e di utilizzo degli assegni bancari/postali trasferibili, nonché dei libretti al portatore. Il decreto legge n. 16/20 12 (cosiddetto decreto "Semplificazioni") ha introdotto una deroga alle norme sulla limitazione di circolazione del contante, per acquisti effettuati da cittadini extraeuropei presso commercianti al minuto, nonché agenzie di viaggio e turismo;
allo stato attuale, dunque, è possibile effettuare pagamenti in contanti sino alla soglia massima di euro 999,99;
considerato che:
l'articolo 46 della presente legge di stabilità innalza a tremila euro il limite a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore; sono inoltre eliminati l'obbligo di pagare i canoni di locazione di unità abitative in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità, nonché l'obbligo per i soggetti della fili era dei trasporti ad effettuare i pagamenti dei corrispettivi relativi ai contratti di trasporto su strada utilizzando mezzi elettronici di pagamento o il canale bancario o postale, o altri strumenti comunque tracciabili, indipendentemente dall'ammontare;
tenuto conto che:
l'emendamento 9.200 a firma Buemi, Nencini, Fausto Guilherme Longo, Fravezzi, presentato al disegno di legge S 1058 (Delega fiscale), trasformato in ordine del giorno (G9.200) e accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del Senato del 4 febbraio 2014, impegnava l'Esecutivo a potenziare e razionalizzare i sistemi di tracci abilità dei pagamenti, attraverso l'obbligatorietà del Pos per commercianti, artigiani e liberi professionisti, ma collegato ad 1m meccanismo incentivante,
impegna il Governo:
a potenziare e razionalizzare i sistemi di tracciabilità dei pagamenti, prevedendo espressamente:
1) la loro generalizzazione per la fornitura di beni e servizi, mediante l'incentivazione dell'utilizzo dei metodi di tracciabilità da parte del cliente e del fornitore, ai quali andrà riconosciuto un bonus fiscale su base annua corrispondente a quota parte del capitale movimentato nell'anno con metodi di pagamento di cui alla lettera f), non inferiore allo 0,5 per cento del relativo valore;
2) la promozione di adeguate forme di coordinamento con gli Stati esteri, in particolare con gli Stati membri dell'Unione europea;
3) misure volte a favorire una corrispondente riduzione dei relativi oneri bancari, anche mediante il riconoscimento, all'intermediario finanziario delle transazioni di cui al numero 1), di un bonus fiscale su base annua corrispondente a quota parte del capitale movimentato nell'anno con metodi di pagamento di cui alla lettera f), non inferiore allo 0,5 per cento del relativo valore.
sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 7-ter, comma 1"".
(numerazione resoconto Senato G46.103)
(9/2111/49)
BUEMI, Fausto Guilherme LONGO