• Relazione 1738, 548, 630, 1056, 1202, 1292 e 1798-A

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Atto a cui si riferisce:
S.1056 Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1738, 548, 630, 1056, 1202, 1292 E 1798-A

Relazione Orale

Relatore Cucca

TESTO PROPOSTO DALLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 23 novembre 2015

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace (n. 1738)

presentato dal Ministro della giustizia
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 2015

CON ANNESSO TESTO DEI
DISEGNI DI LEGGE

Riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni in materia di ufficio del giudice di pace (n. 548)

d'iniziativa dei senatori CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, AMORUSO, BRUNI, BRUNO, CARDIELLO, D'AMBROSIO LETTIERI, Giuseppe ESPOSITO, LIUZZI, MANCUSO, MANDELLI, MUSSOLINI, PALMA, RIZZOTTI, TORRISI e SCILIPOTI ISGRÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 2013

Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento per vice procuratori onorari della Repubblica e giudici onorari di tribunale (n. 630)

d'iniziativa del senatore SCILIPOTI ISGRÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 2013

Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente (n. 1056)

d’iniziativa dei senatori LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE e MANCONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 2013

Disposizioni concernenti la riforma organica dell'ufficio del giudice di pace (n. 1202)

d’iniziativa della senatrice STEFANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 2013

Disposizioni in materia di procedimento monitorio e sulla competenza esclusiva del giudice di pace (n. 1292)

d’iniziativa delle senatrici GAMBARO, DE PIN e ANITORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 2014

Delega al Governo per l'istituzione dell'Ufficio per il processo attraverso la contestuale riforma organica della magistratura onoraria, e altre disposizioni sull'ufficio del giudice di pace (n. 1798)

d'iniziativa della senatrice RICCHIUTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2015


dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 1738

PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BISINELLA)

sul disegno di legge n. 1738 e sugli emendamenti

20 ottobre 2015

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sull'emendamento 2.8 parere non ostativo, a condizione che sia soppresso il capoverso 16-bis, in quanto la disposizione ivi prevista contiene una equiparazione irragionevole tra il servizio prestato dai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni e quello prestato dai magistrati di pace, ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica e alle magistrature amministrative e contabili;

sull'emendamento 2.41 parere non ostativo, segnalando l'opportunità che la disposizione sia formulata in termini più congrui rispetto alle sue finalità, dal momento che le norme alle quali si fa rinvio – l'articolo 18, secondo comma, lettere a), b) e c), e terzo comma, del regio decreto n. 12 del 1941 – riguardano la verifica di condizioni di incompatibilità;

sugli emendamenti 2.126 e 2.128 parere contrario, in quanto le disposizioni ivi previste sono volte ad introdurre un criterio indefinito e incerto nell'attribuzione di indennità rispettivamente ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: LAI)

sul disegno di legge n. 1738 e sugli emendamenti

7 ottobre 2015

La Commissione, esaminato il disegno di legge ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo,

nel presupposto che:

l'ampia equiparazione dei doveri d'ufficio tra magistrati onorari e di carriera, disposta dall'articolo 2, comma 9, avvenga sempre nell'ambito del diverso inquadramento delle due categorie, escludendo così che la norma possa generare incertezze interpretative circa eventuali spettanze del personale di magistratura onoraria conseguenti all'equiparazione in parola;

il nuovo regime previdenziale ed assistenziale previsto dall'articolo 2, comma 13, lettera e), e comma 16, lettera e), non sia idoneo a generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

i corsi di formazione rivolti ai magistrati onorari siano interamente realizzabili con le risorse esistenti a legislazione vigente dedicate alla formazione dei magistrati;

a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che:

all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «la pianta organica» siano soppresse;

all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «per materia», siano inserite le seguenti: «e per i profili finanziari»;

all'articolo 7, comma 2, le parole da: «per ciascuno» fino a fine periodo siano sostituite dalle seguenti: «i decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella presente legge devono essere corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, nonché, per le norme di carattere previdenziale, delle ulteriori proiezioni finanziarie previste dall'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196» e che l'ultimo periodo sia sostituito dal seguente: «Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie»;

e con la seguente osservazione:

la determinazione dell'organico complessivo del personale titolare di incarico onorario, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), andrebbe effettuata tramite decreto adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stanti gli evidenti riflessi finanziari di tale determinazione.

In relazione agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.11, 1.16, 2.1, 2.8, 2.9, 2.13, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.35, 2.50, 2.51, 2.94, 2.122, 2.123, 2.124, 2.127, 2.129, 2.130, 2.131, 2.132, 2.133, 2.134, 2.139, 2.140 (e gli analoghi 2.141, 2.142, 2.143 e 2.144), 2.188, 2.189, 2.190, 2.191, 2.195, 2.209, 2.222, 2.224, 2.231, 2.232, 2.233, 2.234, 2.235, 4.2, 6.0.2, 2.125, 2.145, 2.223, 6.1, 1.10, 1.18, 2.81, 2.82, 2.83, 2.84, 2.91, 2.92, 2.118, 2.138, 2.194, 2.197, 2.200 e 7.1.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 1.15, 2.206 e 2.207.

Esprime, infine, parere di nulla osta su tutti i restanti emendamenti.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: deputato SIMONI)

sul disegno di legge n. 1738

14 aprile 2015

La Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge,

rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali» la cui disciplina è affidata, dall’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all’articolo 2, comma 3, valuti la Commissione l’opportunità di prevedere che, nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), volta alla disciplina dei requisiti e delle modalità di accesso alla magistratura onoraria, il Governo debba attenersi al principio e criterio direttivo che - in analogia con quanto previsto dall’articolo 41, commi 1 e 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace - tra i requisiti per l’accesso alla magistratura onoraria, figuri anche, nel territorio della provincia di Bolzano, quello della piena conoscenza della lingua italiana e tedesca e, nel territorio della Valle d’Aosta, quello della conoscenza della lingua francese.

DISEGNO DI LEGGE N. 1738

DISEGNO DI LEGGE

D’iniziativa del Governo

Testo proposto dalla Commissione

Art. 1.Art. 1.
(Contenuto della delega)(Contenuto della delega)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi diretti a:

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) prevedere un'unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario;

a) identica;

b) prevedere la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell'ufficio della procura della Repubblica;

b) identica;

c) disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, il procedimento di nomina ed il tirocinio;

c) identica;

d) operare la ricognizione e il riordino della disciplina relativa alle incompatibilità all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario;

d) identica;

e) disciplinare le modalità di impiego dei magistrati onorari all'interno del tribunale e della procura della Repubblica;

e) identica;

f) disciplinare il procedimento di conferma del magistrato onorario e la durata massima dell'incarico;

f) identica;

g) regolamentare il procedimento di trasferimento ad altro ufficio;

g) identica;

h) individuare i doveri e i casi di astensione del magistrato onorario;

h) identica;

i) regolamentare i casi di decadenza dall'incarico, revoca e dispensa dal servizio;

i) identica;

l) regolamentare la responsabilità disciplinare e quindi individuare le fattispecie di illecito disciplinare, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione;

l) identica;

m) prevedere e regolamentare il potere del presidente del tribunale di coordinare i giudici onorari;

m) identica;

n) prevedere i criteri di liquidazione dell'indennità;

n) identica;

o) operare la ricognizione e il riordino della disciplina in materia di formazione professionale;

o) identica;

p) ampliare, nel settore civile, la competenza dell'ufficio del giudice di pace per materia e valore ed estendere i casi di decisione secondo equità;

p) ampliare, nel settore civile, la competenza dell'ufficio del giudice di pace per materia e valore ed estendere, per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500, i casi di decisione secondo equità;

q) prevedere una sezione autonoma del Consiglio giudiziario con la partecipazione di magistrati onorari elettivi;

q) prevedere il regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

r) prevedere il regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui al presente comma;

r) prevedere specifiche norme di coordinamento delle nuove disposizioni con le altre disposizioni di legge e per l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.

s) identica.

Art. 2.Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi)(Princìpi e criteri direttivi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

1. Identico:

a) superare la distinzione tra giudici onorari di tribunale e giudici di pace, denominandoli «giudici onorari di pace» e facendoli confluire tutti nell'ufficio del giudice di pace;

a) superare la distinzione tra giudici onorari di tribunale e giudici di pace, denominandoli «giudici onorari di pace» e facendoli confluire tutti nell'ufficio del giudice di pace, salvo quanto previsto dal comma 5;

b) prevedere che il Ministro della giustizia stabilisca la dotazione organica dei giudici onorari di pace e conseguentemente la pianta organica di ciascun ufficio del giudice di pace.

b) prevedere che il Ministro della giustizia stabilisca la dotazione organica dei giudici onorari di pace e conseguentemente di ciascun ufficio del giudice di pace.

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

2. Identico.

a) prevedere che il magistrato requirente onorario sia inserito in un'articolazione denominata «ufficio dei vice procuratori onorari», costituita presso l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;

b) prevedere che il Ministro della giustizia stabilisca la dotazione organica dei vice procuratori onorari e li ripartisca tra le procure della Repubblica, tenendo conto anche della pianta organica dei magistrati professionali.

3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

3. Identico:

a) disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, prevedendo, tra l'altro, i requisiti della cittadinanza italiana, del possesso dei diritti civili e politici, della onorabilità, della idoneità fisica e psichica, dell'età minima e massima, della professionalità;

a) disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, prevedendo, tra l'altro, i requisiti:

1) della cittadinanza italiana;

2) del possesso dei diritti civili e politici;

3) di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, salvi gli effetti della riabilitazione;

4) della onorabilità, anche con riferimento alle sanzioni disciplinari eventualmente riportate;

5) della idoneità fisica e psichica;

6) dell’età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta anni;

7) della professionalità;

8) dell’aver conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

b) prevedere i titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario, in particolare a favore: di coloro che hanno esercitato funzioni giudiziarie a titolo onorario; di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di avvocato; di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di notaio; di coloro che insegnano o hanno insegnato materie giuridiche presso le università; prevedere che a parità di titolo preferenziale abbia precedenza chi ha la più elevata anzianità professionale e che, in caso di ulteriore parità, abbia la precedenza chi ha minore età anagrafica;

b) prevedere i titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario, in particolare a favore:

1) di coloro che hanno esercitato funzioni giudiziarie a titolo onorario;

2) di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di avvocato;

3) di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di notaio;

4) di coloro che insegnano o hanno insegnato materie giuridiche presso le università;

c) prevedere che a parità di titolo preferenziale abbia precedenza chi ha la più elevata anzianità professionale e che, in caso di ulteriore parità, abbia la precedenza chi ha minore età anagrafica;

c) prevedere che la nomina a magistrato onorario sia preclusa per i soggetti, che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti, risultano collocati in quiescienza;

d) identica;

d) attribuire al Consiglio giudiziario la competenza ad emettere il bando del concorso a titoli per l'accesso alla magistratura onoraria, ad istruire e valutare le domande e, all'esito, a trasmettere al Consiglio superiore della magistratura la proposta di graduatoria;

e) attribuire alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 1, la competenza ad emettere il bando del concorso a titoli per l'accesso alla magistratura onoraria, ad istruire e valutare, previa acquisizione del parere dell’organo istituzionale al quale l’istante risulti eventualmente iscritto, le domande e, all'esito, a trasmettere al Consiglio superiore della magistratura le proposte di ammissione al tirocinio sulle quali delibera il Consiglio superiore medesimo;

e) disciplinare la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio presso un magistrato professionale affidatario, stabilendo che nel corso dello stesso non sia dovuta alcuna forma di indennità e che, all'esito, i tirocinanti sono assoggettati ad una valutazione di idoneità per la nomina a magistrati onorari;

f) disciplinare la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio presso un magistrato professionale affidatario, stabilendo che nel corso dello stesso non sia dovuta alcuna forma di indennità e che, all'esito, la sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 1, formuli un giudizio di idoneità e proponga una graduatoria degli idonei per la nomina a magistrati onorari;

f) prevedere che la nomina del magistrato onorario sia di competenza del Ministro della giustizia, che provvede in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

g) prevedere che la nomina del magistrato onorario sia di competenza del Ministro della giustizia, che provvede in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sull’idoneità ad assumere le funzioni giudiziarie onorarie.

4. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

4. Identico:

a) prevedere che non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:

a) identica;

1) i membri del Parlamento nazionale e i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

2) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

3) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici o nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;

4) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

5) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie;

b) prevedere che gli avvocati non possano esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge o il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado; prevedere che gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possano esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi; prevedere che non costituisca causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie;

b) prevedere che gli avvocati non possano esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado; prevedere che gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possano esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi; prevedere che non costituisca causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie;

c) prevedere che gli avvocati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possano esercitare la professione forense presso l'ufficio giudiziario al quale appartengono e non possano rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio; prevedere che il divieto si applichi anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, al convivente, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado;

c) prevedere che gli avvocati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possano esercitare la professione forense presso l'ufficio giudiziario al quale appartengono e non possano rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio; prevedere che il divieto si applichi anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado;

d) prevedere che i magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possano essere nominati presso lo stesso ufficio giudiziario;

d) identica;

e) prevedere che il magistrato onorario non possa ricevere o assumere l'incarico di commissario giudiziale, curatore, consulente, perito e professionista delegato alle operazioni di vendita, nei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

e) prevedere che il magistrato onorario non possa ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

5. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), con riferimento alle modalità di impiego dei magistrati onorari all'interno del tribunale, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

5. Identico:

a) individuare le modalità per l'inserimento dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo costituito presso il tribunale ordinario, per lo svolgimento dei seguenti compiti:

a) individuare le modalità con cui il presidente del tribunale provvede all'inserimento dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo costituito presso il tribunale ordinario, per lo svolgimento dei seguenti compiti:

1) coadiuvare il giudice professionale e, quindi, compiere tutti gli atti preparatori, necessari o utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte di quest'ultimo;

1) identico;

2) svolgere le attività e adottare i provvedimenti che al giudice onorario di pace possono essere delegati dal giudice professionale tra quelli individuati in attuazione della delega di cui alla presente legge, in considerazione della natura degli interessi coinvolti e della semplicità delle questioni che normalmente devono essere risolte; prevedere che il giudice professionale stabilisca le direttive generali cui il giudice onorario di pace deve attenersi nell'espletamento dei compiti delegati, e che quando questi non ritiene ricorrenti nel caso concreto le condizioni per provvedere in conformità alle direttive ricevute, possa chiedere che l'attività o il provvedimento siano compiuti dal giudice professionale titolare del procedimento;

2) identico;

3) prevedere che i provvedimenti che definiscono i procedimenti non possano essere delegati dal giudice professionale, salvo quelli specificamente individuati in considerazione della loro semplicità;

3) identico;

b) prevedere i casi tassativi in cui è consentito al presidente del tribunale applicare il giudice onorario di pace quale componente del collegio giudicante civile e penale; prevedere inoltre i casi tassativi in cui il giudice onorario di pace può essere applicato per la trattazione di singoli procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario.

b) prevedere i casi tassativi, eccezionali e contingenti in cui, in ragione della significativa scopertura dei posti di magistrato ordinario previsti dalla pianta organica del tribunale ordinario e del numero dei procedimenti assegnati ai magistrati ordinari ovvero del numero di procedimenti rispetto ai quali è stato superato il termine ragionevole di cui alla legge 24 maggio 2001 n. 89, è consentito al presidente del tribunale di procedere all'applicazione non stabile del giudice onorario di pace, che abbia maturato il primo quadriennio, quale componente del collegio giudicante civile e penale; prevedere che in ogni caso il giudice onorario di pace non possa essere applicato quale componente del collegio giudicante delle sezioni specializzate;

c) prevedere i casi tassativi in cui il giudice onorario di pace, che abbia maturato il primo quadriennio, può essere applicato per la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario; prevedere che in ogni caso il giudice onorario di pace non possa essere applicato per la trattazione dei procedimenti, ovvero per l'esercizio delle funzioni, indicati nel terzo comma dell'articolo 43-bis dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché per la trattazione dei procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie.

6. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), con riferimento alle modalità di impiego dei magistrati onorari all'interno della procura della Repubblica, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

6. Identico:

a) costituire presso l'ufficio della procura della Repubblica una struttura organizzativa mediante l'impiego di vice procuratori onorari, del personale di cancelleria e di coloro che svolgono il tirocinio formativo presso il predetto ufficio ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, e dell'articolo 37, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

a) identica;

b) prevedere che ai vice procuratori onorari inseriti nella struttura organizzativa di cui alla lettera a) possano essere assegnati i seguenti compiti:

b) prevedere che ai vice procuratori onorari inseriti, con provvedimento del procuratore della Repubblica, nella struttura organizzativa di cui alla lettera a) possano essere assegnati i seguenti compiti:

1) coadiuvare il magistrato professionale e, quindi, compiere tutti gli atti preparatori, necessari o utili per lo svolgimento da parte di quest'ultimo delle proprie funzioni;

1) identico;

2) svolgere le attività e adottare i provvedimenti che, in considerazione della loro semplicità e della non elevata pena edittale massima prevista per il reato per cui si procede, possono essere delegati ai vice procuratori onorari; di regola non possono essere delegati, salvo tipologie di reati da individuare specificamente, anche in considerazione della modesta offensività degli stessi, la richiesta di archiviazione, la determinazione relativa all'applicazione della pena su richiesta e i provvedimenti di esercizio dell'azione penale; prevedere che il magistrato professionale stabilisca le direttive generali cui il vice procuratore onorario deve attenersi nell'espletamento dei compiti delegati e che quest'ultimo, quando non ritiene ricorrenti nel caso concreto le condizioni per provvedere in conformità alle direttive ricevute, possa chiedere che l'attività o il provvedimento siano compiuti dal magistrato professionale titolare del procedimento.

2) identico.

7. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

7. Identico:

a) attribuire all'incarico di magistrato onorario natura imprescindibilmente temporanea e disciplinarne la durata massima per un periodo non superiore a quattro anni;

a) identica;

b) prevedere che alla scadenza del periodo di cui alla lettera a) il magistrato onorario possa essere confermato nell'incarico per altri due quadrienni, in caso di accertata idoneità a svolgere le funzioni sulla base dei criteri individuati nell'esercizio della delega di cui alla presente legge, e sempre che non abbia riportato la sanzione disciplinare della sospensione per un tempo superiore a sei mesi;

b) prevedere che alla scadenza del periodo di cui alla lettera a) il magistrato onorario possa essere confermato nell'incarico per altri due quadrienni, in caso di accertata idoneità a svolgere le funzioni sulla base dei criteri individuati nell'esercizio della delega di cui alla presente legge, e sempre che non abbia riportato più sanzioni disciplinari o la sanzione disciplinare della sospensione; prevedere che i criteri per l’accertamento dell’idoneità a svolgere le funzioni debbano comunque tener conto della capacità, della produttività, della diligenza e dell'impegno, sulla base dei dati statistici relativi all’attività svolta, dell’esame a campione dei provvedimenti e del parere del capo dell’ufficio giudiziario presso il quale il magistrato onorario presta servizio, nonché della relazione presentata da quest’ultimo;

c) prevedere che la conferma di cui alla lettera b) sia disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sulla base del giudizio di idoneità formulato dalla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 1, dopo aver acquisito i pareri dei presidenti di tribunale o dei procuratori della Repubblica, nonché dei Consigli dell'ordine degli avvocati nei cui circondari il magistrato onorario ha esercitato le sue funzioni;

c) prevedere, in ogni caso, che la durata dell'incarico di magistrato onorario non possa superare i dodici anni complessivi e che nel computo siano inclusi gli anni comunque svolti quale magistrato onorario nel corso dell'intera attività professionale;

d) identica;

d) prevedere che i giudici onorari di pace, nel corso dei primi quattro anni dell'incarico, possano svolgere esclusivamente i compiti inerenti all'ufficio per il processo;

e) identica;

e) disciplinare le conseguenze della mancata conferma, prevedendo in particolare che la stessa precluda la possibilità di proporre successive domande di nomina quale magistrato onorario;

f) identica;

f) prevedere che in ogni caso l'incarico cessi al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

g) identica.

8. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

8. Identico.

a) regolamentare la procedura di trasferimento su domanda dell'interessato;

b) disciplinare i casi di trasferimento d'ufficio del magistrato onorario ad altro ufficio giudiziario della medesima tipologia per esigenze organizzative oggettive dei tribunali, degli uffici del giudice di pace e delle procure della Repubblica.

9. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

9. Identico.

a) prevedere che il magistrato onorario sia tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari;

b) prevedere che a tutti i magistrati onorari si applichi il regime di astensione previsto dall'articolo 70 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

10. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

10. Identico:

a) prevedere che a tutti i magistrati onorari si applichi la disciplina della decadenza e della dispensa dal servizio, prevista dall'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni;

a) identica;

b) prevedere i casi e il procedimento per la revoca dell'incarico al magistrato onorario che non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico, in particolare quando non raggiunge gli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica.

b) prevedere i casi per la revoca dell'incarico al magistrato onorario che non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico, in particolare quando non raggiunge gli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica;

c) prevedere, nei casi indicati dalle lettere a) e b), con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, che il presidente della corte di appello proponga alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 1, la dichiarazione di decadenza, la dispensa o la revoca. La sezione, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa o sulla revoca.

11. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

11. Identico:

a) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati onorari, anche tenendo conto delle disposizioni relative agli illeciti disciplinari commessi dai magistrati professionali;

a) identica;

b) prevedere le sanzioni disciplinari dell'ammonimento, della censura, della sospensione dal servizio per un periodo minimo di tre mesi e della revoca dell'incarico; prevedere altresì i casi nei quali, quando è inflitta la sanzione della sospensione dal servizio, può essere disposto il trasferimento del magistrato onorario ad altra sede; prevedere, infine, gli effetti delle sanzioni disciplinari ai fini della conferma nell'incarico;

b) prevedere le sanzioni disciplinari dell'ammonimento, della censura, della sospensione dal servizio da tre a sei mesi e della revoca dell'incarico; prevedere altresì i casi nei quali, quando è inflitta la sanzione della sospensione dal servizio, può essere disposto il trasferimento del magistrato onorario ad altra sede; prevedere, infine, gli effetti delle sanzioni disciplinari ai fini della conferma nell'incarico;

c) prevedere, nei casi indicati dalla lettera a), che il presidente della corte di appello proponga alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 1, una delle sanzioni disciplinari di cui alla lettera b) e, ove ne ricorrano i presupposti, il trasferimento del magistrato onorario ad altra sede. La sezione, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sull'ammonimento, sulla censura, sulla sospensione dal servizio, sul trasferimento ad altra sede o sulla revoca;

c) disciplinare il procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, anche tenendo conto dei princìpi previsti dall'articolo 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

d) disciplinare il procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, tenendo conto dei princìpi previsti dall'articolo 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

12. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), il Governo disciplina il coordinamento dei giudici onorari di pace, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

12. Identico.

a) prevedere che l'ufficio del giudice di pace sia coordinato dal presidente del tribunale, il quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo;

b) prevedere che il presidente del tribunale provveda a formulare al presidente della corte di appello la proposta della tabella di organizzazione dell'ufficio del giudice di pace;

c) prevedere che gli affari siano assegnati sulla base di criteri stabiliti dal presidente del tribunale ai sensi della lettera b) e mediante il ricorso a procedure automatiche;

d) prevedere che il presidente del tribunale nell'espletamento dei compiti di cui alle lettere a), b) e c) possa avvalersi dell'ausilio di uno o più giudici professionali.

13. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

13. Identico:

a) prevedere l'attribuzione ai giudici onorari di pace, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 5, lettera a), numero 1), di indennità in misura inferiore a quella prevista per l'esercizio di funzioni giurisdizionali;

a) identica;

b) prevedere l'attribuzione ai vice procuratori onorari, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 6, lettera b), numero 1), di indennità in misura inferiore a quella prevista per le funzioni esercitate ai sensi del comma 6, lettera b), numero 2);

b) identica;

c) prevedere che l'indennità debba essere corrisposta con modalità idonee ad assicurare la previa verifica, da parte del presidente del tribunale per i giudici onorari di pace e da parte del procuratore della Repubblica per i vice procuratori onorari, del raggiungimento degli obiettivi stabiliti;

c) identica;

d) prevedere che la dotazione organica dei magistrati onorari, i compiti e le attività agli stessi demandati, gli obiettivi stabiliti dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica e i criteri di liquidazione delle indennità siano stabiliti in modo da assicurare la compatibilità dell'incarico onorario con lo svolgimento di altre attività lavorative;

d) identica;

e) individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità, anche al fine di dare attuazione a quanto previsto al comma 16, lettera e).

e) individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità.

14. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), il Governo disciplina la formazione dei magistrati onorari, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

14. Identico:

a) prevedere che i giudici onorari di pace partecipino alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o da un giudice professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative, e che alle predette riunioni partecipino anche i giudici professionali;

a) identica;

b) prevedere che i vice procuratori onorari partecipino alle riunioni trimestrali organizzate dal procuratore della Repubblica o da un magistrato professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative, e che alle predette riunioni partecipino anche i magistrati professionali;

b) identica;

c) prevedere che i magistrati onorari partecipino ai corsi di formazione decentrata organizzati con cadenza almeno semestrale, a loro specificamente dedicati, secondo programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura;

c) prevedere che i magistrati onorari partecipino ai corsi di formazione decentrata organizzati con cadenza almeno semestrale, a loro specificamente dedicati, secondo programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura e che la partecipazione ai suddetti corsi sia utilmente valutata ai fini dell’adempimento, da parte del magistrato onorario che svolga altre attività lavorative, degli obblighi di formazione e aggiornamento professionale eventualmente prescritti dalla normativa di settore ovvero dai differenti ordinamenti professionali;

d) prevedere che la partecipazione alle riunioni trimestrali e alle iniziative di formazione sia obbligatoria e che la mancata partecipazione senza giustificato motivo sia valutata negativamente ai fini della conferma nell'incarico.

d) identica.

15. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi, in particolare estendendo i casi di decisione secondo equità ed attribuendo alla competenza dell'ufficio del giudice di pace:

15. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi, in particolare estendendo, per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500, i casi di decisione secondo equità ed attribuendo alla competenza dell'ufficio del giudice di pace:

a) le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici;

a) identica;

b) i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria;

b) identica;

c) le cause in materia di diritti reali e di comunione connotate da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria;

c) identica;

d) le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 30.000;

d) identica;

e) le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore ad euro 50.000;

e) identica;

f) altri procedimenti di volontaria giurisdizione connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria;

f) identica;

g) i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi; il presidente del tribunale attribuisce ad uno o più giudici professionali il compito di impartire specifiche direttive anche in merito alle prassi applicative e di vigilare sull'attività dei giudici onorari di pace.

g) identica.

16. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera q), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere, a modifica e integrazione di quanto stabilito dall’articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, una sezione autonoma del Consiglio giudiziario, composta da magistrati e avvocati eletti dal medesimo Consiglio tra i suoi componenti e da magistrati onorari eletti dai magistrati onorari del distretto, competente ad esercitare le funzioni relative ai magistrati onorari, nonché ad esprimere pareri sui provvedimenti organizzativi adottati dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica;

b) prevedere il numero dei componenti eletti dal Consiglio giudiziario e di quelli eletti dai magistrati onorari in ragione delle dimensioni del distretto della corte di appello, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25;

c) disciplinare le modalità di elezione dei magistrati onorari nella sezione autonoma del Consiglio giudiziario.

16. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

17. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) regolare la durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, sulla base dei seguenti criteri:

a) regolare la durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, sulla base dei seguenti criteri:

1) prevedere che la conferma dei magistrati onorari di cui al presente comma sia disposta dal Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sulla base del giudizio di idoneità formulato, secondo i criteri di cui al comma 7, lettera b), dalla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 1, dopo aver acquisito i pareri dei presidenti di tribunale o dei procuratori della Repubblica, nonché dei consigli dell'ordine degli avvocati nei cui circondari il magistrato onorario ha esercitato le sue funzioni;

1) prevedere, salvo quanto previsto dal numero 2), che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo possano essere confermati nell'incarico per tre quadrienni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso;

2) prevedere, salvo quanto previsto dal numero 3), che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all’articolo 1 possano essere confermati nell'incarico per tre quadrienni, con decorrenza dalla medesima data;

2) prevedere che i magistrati onorari, che alla data di cui al numero 1) non hanno ancora compiuto il quarantesimo anno di età, possano essere confermati per quattro quadrienni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

3) prevedere che i magistrati onorari, che alla data di cui al numero 2) non hanno ancora compiuto il quarantesimo anno di età, possano essere confermati per quattro quadrienni, con decorrenza dalla medesima data;

3) prevedere che i magistrati onorari che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla scadenza dei tre quadrienni di cui al numero 1) possano essere, a domanda, confermati sino al raggiungimento del limite massimo di età di cui al numero 4) per svolgere esclusivamente i compiti inerenti all'ufficio per il processo;

4) prevedere che i magistrati onorari che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla scadenza dei tre quadrienni di cui al numero 2) possano essere, a domanda, confermati sino al raggiungimento del limite massimo di età di cui al numero 5) per svolgere esclusivamente i compiti inerenti all'ufficio per il processo;

4) prevedere che, in ogni caso, l'incarico di magistrato onorario cessi col raggiungimento del sessantottesimo anno di età;

5) identico;

b) individuare e regolamentare le funzioni e i compiti che possono essere svolti dai giudici onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, sulla base dei seguenti criteri:

b) individuare e regolamentare le funzioni e i compiti che possono essere svolti dai giudici onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, sulla base dei seguenti criteri:

1) prevedere che i giudici onorari di tribunale confluiscano nell'ufficio del giudice di pace, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;

1) prevedere che i giudici onorari di tribunale confluiscano nell'ufficio del giudice di pace, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all’articolo 1;

2) prevedere che il presidente del tribunale possa, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, inserire nell'ufficio per il processo i giudici onorari di tribunale e, a domanda, i giudici di pace;

2) prevedere che il presidente del tribunale possa, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di cui al numero 1), inserire nell'ufficio per il processo i giudici onorari di tribunale e, a domanda, i giudici di pace;

3) prevedere che, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il presidente del tribunale possa assegnare, anche fuori dei casi previsti dal comma 5, lettera b), la trattazione di nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di tribunale;

3) prevedere che, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di cui al numero 1), il presidente del tribunale possa assegnare, anche fuori dei casi previsti dal comma 5, lettera b), e nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, la trattazione di nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di tribunale;

4) prevedere che il presidente del tribunale, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, assegni la trattazione di nuovi procedimenti civili e penali di competenza dell'ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici di pace in servizio; prevedere che la disposizione di cui al presente numero si applichi anche ai giudici di pace che hanno proposto domanda ai sensi del numero 2);

4) prevedere che il presidente del tribunale, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di cui al numero 1), assegni la trattazione di nuovi procedimenti civili e penali di competenza dell'ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici di pace in servizio; prevedere che la disposizione di cui al presente numero si applichi anche ai giudici di pace che hanno proposto domanda ai sensi del numero 2);

5) prevedere che i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo per la liquidazione delle indennità spettanti ai giudici di pace e ai giudici onorari di tribunale continuino ad applicarsi fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

5) prevedere che i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di cui al numero 1) per la liquidazione delle indennità spettanti ai giudici di pace e ai giudici onorari di tribunale continuino ad applicarsi fino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data;

c) prevedere che i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo per la liquidazione delle indennità spettanti ai vice procuratori onorari continuino ad applicarsi per i primi quattro anni dalla predetta data;

c) prevedere che i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all’articolo 1 per la liquidazione delle indennità spettanti ai vice procuratori onorari continuino ad applicarsi per i primi quattro anni dalla predetta data;

d) prevedere che i procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo siano regolati dalle disposizioni vigenti alla predetta data;

d) prevedere che i procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all’articolo 1 siano regolati dalle disposizioni vigenti alla predetta data.

e) prevedere che i magistrati onorari possono ricorrere a forme volontarie di contribuzione previdenziale, senza oneri per la finanza pubblica.

soppressa

17. Nell'esercizio della delega di cui all’articolo 1 il Governo prevede le modalità mediante le quali il Ministero della giustizia provvede annualmente a individuare l'importo annuo di cui ogni tribunale ordinario e ogni procura della Repubblica presso il tribunale ordinario possano disporre ai fini della liquidazione delle indennità in favore dei magistrati onorari che prestano servizio presso i predetti uffici e presso gli uffici del giudice di pace compresi nel circondario del tribunale, nell'ambito delle dotazioni ordinarie di bilancio.

18. Identico.

Art. 3.Art. 3.
(Procedure per l’esercizio della delega)(Procedure per l’esercizio della delega)

1. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dall’articolo 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per l'espressione del parere, da rendere entro trenta giorni. I medesimi schemi dei decreti legislativi sono contestualmente trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione. Decorso il predetto termine i decreti sono emanati, anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest’ultimo è prorogato di sessanta giorni.

1. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dall’articolo 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per l'espressione del parere, da rendere entro trenta giorni. I medesimi schemi dei decreti legislativi sono contestualmente trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione. Decorso il predetto termine i decreti sono emanati, anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest’ultimo è prorogato di sessanta giorni.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 1.

2. Identico.

Art. 4.Art. 4.
(Incompatibilità del giudice di pace)(Incompatibilità del giudice di pace)

1. Non possono esercitare le funzioni di giudice di pace:

1. Identico.

a) i membri del Parlamento nazionale e i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici o nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;

d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

e) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.

2. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge o il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie.

2. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie.

3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense presso l'ufficio giudiziario al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, al convivente, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense presso l'ufficio giudiziario al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

4. I giudici di pace che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere nominati presso lo stesso ufficio giudiziario.

4. Identico.

5. Il giudice di pace non può ricevere o assumere l'incarico di commissario giudiziale, curatore, consulente, perito e professionista delegato alle operazioni di vendita, nei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

5. Il giudice di pace non può ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

Art. 5.Art. 5.
(Coordinamento dell'ufficio del giudice di pace)(Coordinamento dell'ufficio del giudice di pace)

1. L’ufficio del giudice di pace è coordinato dal presidente del tribunale, il quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo.

Identico

2. Il presidente del tribunale provvede a formulare al presidente della corte di appello la proposta della tabella di organizzazione dell'ufficio del giudice di pace.

3. Gli affari sono assegnati sulla base di criteri stabiliti dal presidente del tribunale ai sensi del comma 2 e mediante il ricorso a procedure automatiche.

4. Il presidente del tribunale, nell'espletamento dei compiti di cui al presente articolo, può avvalersi dell'ausilio di uno o più giudici professionali.

Art. 6.Art. 6.
(Formazione del giudice di pace, del giudice onorario di tribunale e del vice procuratore onorario)(Formazione del giudice di pace, del giudice onorario di tribunale e del vice procuratore onorario)

1. I giudici di pace e i giudici onorari di tribunale partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o da un giudice professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette riunioni partecipano anche i giudici professionali.

Identico

2. I vice procuratori onorari partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal procuratore della Repubblica o da un magistrato professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette riunioni partecipano anche i magistrati professionali.

3. Sono organizzati corsi di formazione decentrata con cadenza almeno semestrale specificamente dedicati ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, secondo programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura.

4. La partecipazione alle riunioni trimestrali e alle iniziative di formazione è obbligatoria. La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle suddette riunioni e iniziative di formazione è valutata negativamente ai fini della conferma nell'incarico.

Art. 7.
(Disposizioni per le regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Ulteriori disposizioni, dirette ad armonizzare la riforma della magistratura onoraria con la peculiarità degli ordinamenti regionali di cui al comma 1, sono adottate con norme di attuazione dei rispettivi statuti speciali.

Art. 7.Art. 8.
(Invarianza finanziaria)(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ad essa si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

1. Identico.

2. In considerazione della complessità della materia trattata, che attua il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria prescritto dall'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo, la corrispondente relazione tecnica evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovano compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. In considerazione della complessità della materia trattata, che attua il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria prescritto dall'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, i decreti legislativi di attuazione della delega prevista dalla presente legge devono essere corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, nonché, per le norme di carattere previdenziale, delle ulteriori proiezioni finanziarie previste dall'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

DISEGNO DI LEGGE N. 548

D'iniziativa dei senatori Caliendo ed altri

Capo I

DELLA MAGISTRATURA ONORARIA

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai magistrati onorari che svolgono le funzioni di giudice di pace ai sensi della legge 21 novembre 1991, n. 374, nonché di giudice onorario di tribunale ovvero di vice procuratore onorario, ai sensi dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 2.

(Requisiti per la nomina)

1. Per la nomina a giudice di pace. a giudice onorario di tribunale ovvero a vice procuratore onorario sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano;

b) avere l'esercizio dei diritti civili;

c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;

d) avere idoneità fisica e psichica;

e) avere un'età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessanta anni;

f) avere conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;

g) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di magistrato onorario, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente, pubblica o privata.

2. Costituisce titolo preferenziale per la nomina a giudice di pace, a giudice onorario di tribunale ovvero a vice procuratore onorario il possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

a) avere conseguito la laurea in giurisprudenza con votazione non inferiore a 110/110;

b) avere conseguito il diploma presso una delle scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;

c) avere conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

d) avere conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

e) aver esercitato per almeno un quadriennio:

1) funzioni giudiziarie, anche onorarie;

2) professione di avvocato;

3) funzioni notarili;

4) insegnamento di materie giuridiche nelle università con qualifica non inferiore a quella di ricercatore;

5) funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per la nomina a magistrato onorario presso gli uffici giudiziari che hanno sede nel capoluogo del circondario di Bolzano è richiesta inoltre:

a) adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca;

b) appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

4. Possono essere nominati magistrati onorari solo coloro che, in possesso dei requisiti di cui ai commi da 1 a 3, siano capaci di assolvere degnamente, per preparazione giuridica e culturale, nonché per indipendenza, equilibrio ed imparzialità, le funzioni di magistrato onorario.

Art. 3.

(Incompatibilità)

1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:

a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono, o hanno ricoperto nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;

d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

e) coloro che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione o banche. Quando tale attività è svolta abitualmente dal coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado, le funzioni di magistrato onorario non possono essere esercitate nell'ambito del circondario di tribunale in cui l'attività professionale è svolta

2. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario di tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense il coniuge o il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società tra professionisti o di associazioni professionali non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario di tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, alle commissioni tributarie.

3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio giudiziario al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, al convivente, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere nominati presso lo stesso ufficio giudiziario.

5. Il magistrato onorario non può assumere l'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario di tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

Art. 4.

(Presentazione delle domande)

1. La domanda di ammissione al tirocinio per la nomina a giudice di pace, a giudice onorario di tribunale ovvero a vice procuratore onorario si presenta al consiglio giudiziario del distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale la domanda è presentata.

2. Il consiglio giudiziario, nel mese di gennaio di ciascun anno, provvede alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e mediante inserzione nel sito internet del Ministero della giustizia, dei posti vacanti e di quelli che si renderanno vacanti nel corso dell'anno, dandone altresì comunicazione ai presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.

3. La domanda di ammissione al tirocinio si propone nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei posti vacanti nella Gazzetta Ufficiale. Nella domanda sono indicati i requisiti posseduti ed è contenuta la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

4. Gli interessati non possono presentare domanda di ammissione al tirocinio in più di un distretto nello stesso anno e non possono indicare più di tre sedi per ciascun distretto.

5. Il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e successive modificazioni, formula le proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti.

6. Le domande degli interessati e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura, che delibera l'ammissione al tirocinio di cui all'articolo 5 per un numero di aspiranti non superiore al doppio del numero di magistrati da nominare.

Art. 5.

(Tirocinio)

1. Il tirocinio per la nomina a magistrato onorario ha una durata di sei mesi e viene svolto, nell'ambito dell'ufficio giudiziario scelto come sede dal tirocinante, sotto la direzione di un magistrato affidatario, nominato tra coloro che svolgono funzioni di giudice di tribunale ovvero di sostituto procuratore della Repubblica.

2. Il consiglio giudiziario, nella composizione di cui al comma 5 dell'articolo 4, organizza e coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore della magistratura e nomina i magistrati affidatari.

3. Il tirocinio si svolge presso gli uffici del tribunale, della procura della Repubblica presso il tribunale ovvero del giudice di pace. I magistrati affidatari si avvalgono della collaborazione di magistrati ordinari ed onorari, da essi designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale.

4. Il tirocinio si articola nella partecipazione alle attività giudiziarie svolte dal magistrato assegnatario, compresa la preparazione dell'udienza, la partecipazione alla camera di consiglio e la redazione delle minute dei provvedimenti. Il tirocinio per la nomina a giudice di pace comprende anche un periodo di assistenza alle attività giudiziarie espletate da un magistrato addetto all'ufficio del giudice per le indagini preliminari.

5. Al termine del periodo di tirocinio i magistrati affidatari redigono, sulla base delle note trasmesse dai magistrati assegnatari e delle minute dei provvedimenti giurisdizionali redatti, una relazione sulle attività di formazione teorica e pratica svolte dal tirocinante. La relazione contiene elementi di valutazione delle attitudini rivelate dal tirocinante, avuto riguardo, in particolare, alla preparazione culturale e giuridica dimostrata, all'impegno profuso nelle attività di tirocinio, alla disponibilità al costante aggiornamento professionale e alle circostanze da cui trarre un giudizio sul possesso dei requisiti di equilibrio, indipendenza ed imparzialità.

6. Il consiglio giudiziario, nella composizione di cui al comma 5 dell'articolo 4, formula per ciascun tirocinante un giudizio sulla idoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie e propone una graduatoria degli idonei sulla base delle relazioni dei magistrati affidatari. I giudizi e la graduatoria sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per le deliberazioni di cui all'articolo 6.

Art. 6.

(Nomina)

1. I magistrati onorari sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sulla idoneità ad assumere le funzioni giudiziarie onorarie.

2. Gli ammessi al tirocinio, che siano stati dichiarati idonei al termine del tirocinio medesimo ma non siano stati nominati magistrati onorari presso le sedi messe a concorso, possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi vacanti.

3. Il magistrato onorario assume possesso dell'ufficio entro trenta giorni dalla data di nomina, a pena di decadenza dall'ufficio.

4. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attività lavorativa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), questa deve avvenire, a pena di decadenza dall'ufficio, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro trenta giorni dalla data della nomina, e comunque prima dell'assunzione delle funzioni.

5. Coloro che, a seguito di deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sono stati giudicati inidonei ad assumere le funzioni giudiziarie onorarie non possono presentare ulteriori domande di ammissione al tirocinio per la nomina a magistrato onorario.

Art. 7.

(Formazione professionale
dei magistrati onorari)

1. Nei due anni successivi all'assunzione delle funzioni giudiziarie, i magistrati onorari partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal magistrato affidatario nominato ai sensi del comma 2 dell'articolo 5. Nel corso delle riunioni vengono esaminate le questioni giuridiche più rilevanti di cui i magistrati onorari abbiano curato la trattazione e vengono discusse le soluzioni adottate.

2. I magistrati onorari che esercitano funzioni giudicanti partecipano alle attività di scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali organizzate dai presidenti di sezione ai sensi dell'articolo 47-quater dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

3. Si applicano le disposizioni sulla formazione permanente della magistratura onoraria di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.

4. La partecipazione ai corsi di formazione professionale e alle riunioni periodiche indette dai magistrati affidatari ai sensi del comma 1 è obbligatoria.

5. Decorsi due anni dall'assunzione delle funzioni giudiziarie, il magistrato affidatario predispone una relazione sull'attività giudiziaria svolta da ciascun magistrato onorario. La relazione è redatta sulla base dell'esame a campione dei provvedimenti emessi, inclusa la verifica sulla tempestività del deposito delle decisioni, e dell'autorelazione presentata dal magistrato onorario. La relazione, unitamente alle statistiche sull'attività svolta, è trasmessa al consiglio giudiziario, per le valutazioni di cui al comma 3 dell'articolo 8, e al capo dell'ufficio giudiziario, anche per gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 22.

Art. 8.

(Durata dell'ufficio e conferma
del magistrato onorario)

1. Il magistrato onorario dura in carica quattro anni e può essere confermato, una sola volta e nelle medesime funzioni, per un periodo di quattro anni. Possono essere confermati solo coloro che non hanno superato i sessanta anni di età. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 9 e 24, l'esercizio di funzioni giudiziarie onorarie non può superare la durata complessiva di otto anni, anche non consecutivi.

2. La domanda di conferma si presenta, almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio, al consiglio giudiziario del distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale la conferma è richiesta.

3. Almeno tre mesi prima della scadenza del quadriennio il consiglio giudiziario, nella composizione di cui al comma 5 dell'articolo 4, esprime, con riguardo al magistrato onorario che ha presentato domanda di conferma, un giudizio di idoneità a svolgere le funzioni giudiziarie.

4. Il giudizio di idoneità di cui al comma 3 è finalizzato ad accertare il possesso dei requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 2, e viene espresso, se necessario previa audizione dell'interessato, sulla base dei seguenti elementi:

a) la relazione redatta dal magistrato affidatario ai sensi del comma 5 dell'articolo 7;

b) i dati statistici relativi all'attività svolta;

c) l'esame a campione dei provvedimenti giurisdizionali e dei verbali delle udienze a cui ha partecipato il magistrato onorario nel quadriennio;

d) il rispetto delle regole di deontologia;

e) l'assenza di sanzioni disciplinari;

f) il parere del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale il magistrato onorario presta servizio;

g) l'autorelazione del magistrato onorario.

5. Il consiglio giudiziario trasmette al Consiglio superiore della magistratura il giudizio espresso ai sensi del comma 3, unitamente alla domanda dell'interessato. La conferma viene disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sulla idoneità a svolgere le funzioni giudiziarie onorarie.

6. Coloro che, a seguito di deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sono stati giudicati inidonei allo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie non possono presentare ulteriori domande di ammissione al tirocinio per la nomina a magistrato onorario.

7. Le domande di conferma ai sensi del presente articolo hanno la priorità sulle domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 9, nonché sulle richieste di trasferimento di cui all'articolo 10.

Art. 9.

(Nomina di giudici di pace che hanno già svolto funzioni giudiziarie onorarie)

1. Coloro che hanno svolto per almeno un quadriennio le funzioni di giudice onorario di tribunale o di vice procuratore onorario possono presentare domanda per essere nominati giudici di pace. I vice procuratori onorari non possono presentare domanda per l'ufficio del giudice di pace che ha sede nel capoluogo del circondario in cui hanno svolto le funzioni requirenti.

2. I giudici di pace nominati ai sensi del presente articolo possono essere confermati una sola volta, per la durata di quattro anni.

3. Il procedimento per la nomina a giudice di pace e quello per la conferma sono regolati dall'articolo 8. Non si applicano le disposizioni sul tirocinio per la nomina a magistrato onorario.

Art. 10.

(Domande di trasferimento)

1. I magistrati onorari in servizio possono chiedere il trasferimento presso altri uffici giudiziari omologhi che presentino vacanze in organico.

2. La domanda di trasferimento si presenta al consiglio giudiziario del distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale la domanda è presentata. La domanda ha ad oggetto uno dei posti vacanti pubblicati dal consiglio giudiziario e si presenta entro i termini previsti per le domande di ammissione al tirocinio.

3. Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli articoli 4, 6 e 9.

Art. 11.

(Divieto di applicazione o supplenza)

1. I magistrati onorari non possono essere destinati, in applicazione o supplenza, ad altri uffici giudiziari.

Art. 12.

(Doveri del magistrato onorario)

1. Il magistrato onorario è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili. Il giudice di pace ed il giudice onorario di tribunale hanno inoltre l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51 del codice di procedura civile e dall'articolo 36 del codice di procedura penale, in ogni caso in cui essi, un associato di studio, il coniuge, il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado abbiano, o abbiano avuto, rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti. Ai vice procuratori onorari si applicano le disposizioni sull'astensione del magistrato del pubblico ministero.

Art. 13.

(Decadenza)

1. Il magistrato onorario decade dall'ufficio, oltre che nelle ipotesi previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 6, quando viene meno taluno dei requisiti necessari per la nomina, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.

Art. 14.

(Dispensa)

1. Il magistrato onorario è dispensato, su sua domanda o d'ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi.

Art. 15.

(Sanzioni disciplinari)

1. Il magistrato onorario che viola i propri doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonimento;

b) censura;

c) revoca della nomina.

2. L'ammonimento è un richiamo, espresso nel dispositivo della decisione disciplinare, all'osservanza, da parte del magistrato onorario, dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso.

3. La censura è una dichiarazione formale di biasimo contenuta nel dispositivo della decisione disciplinare.

4. La revoca della nomina può essere disposta nei casi in cui il magistrato si dimostri inidoneo a svolgere le funzioni giudiziarie onorarie ovvero in caso di grave violazione disciplinare.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, costituisce grave violazione disciplinare:

a) la violazione dell'obbligo di astensione nei casi previsti dall'articolo 12;

b) l'esercizio di attività lavorative o di collaborazione, in qualunque forma svolte, incompatibili con l'esercizio delle funzioni di magistrato onorario;

c) l'omessa partecipazione alle attività di formazione professionale organizzate ai sensi dell'articolo 7, quando sia reiterata e non dipenda da legittimo impedimento.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla sezione I del capo I del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e successive modificazioni.

Art. 16.

(Procedimento)

1. Nei casi previsti dagli articoli 13, 14 e 15, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, il presidente della corte d'appello, ovvero il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello se i fatti riguardano un vice procuratore onorario, propone al consiglio giudiziario, nella composizione di cui al comma 5 dell'articolo 4, la dichiarazione di decadenza, la dispensa, l'ammonimento, la censura o la revoca. Il consiglio giudiziario, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa, sull'ammonimento, sulla censura o sulla revoca.

2. I provvedimenti di cui agli articoli 13, 14 e 15 sono adottati con decreto del Ministro della giustizia.

3. Con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 29 è disciplinata la sospensione cautelare del magistrato onorario sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

Art. 17.

(Ruolo organico della magistratura
onoraria)

1. Il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in 3.200 posti.

2. Il numero dei giudici onorari di tribunale non può essere superiore alla metà dei magistrati ordinari previsti nella pianta organica dell'ufficio interessato.

3. Il numero dei vice procuratori onorari non può essere superiore al numero dei magistrati ordinari previsti nella pianta organica dell'ufficio interessato.

4. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura, è determinata la pianta organica degli uffici del giudice di pace.

Art. 18.

(Modifiche all’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto
30 gennaio 1941, n. 12)

1. L'articolo 43-bis dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 43-bis - (Funzioni dei giudici ordinari ed onorari addetti al tribunale ordinario). -- 1. I giudici ordinari e onorari svolgono presso il tribunale ordinario il lavoro assegnato dal presidente del tribunale, o, se il tribunale è costituito in sezioni, dal presidente o altro magistrato che dirige la sezione.

2. Ai giudici onorari può essere assegnata la trattazione di singoli procedimenti quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) il numero dei magistrati ordinari mancanti o assenti è superiore al 20 per cento del numero dei magistrati ordinari previsti dalla pianta organica del tribunale;

b) il numero dei procedimenti assegnati ai magistrati ordinari in servizio presso il tribunale supera la media del carico di lavoro esigibile come determinata dal Consiglio superiore della magistratura sentito il Ministro della giustizia;

c) sono pendenti davanti al tribunale procedimenti rispetto ai quali è stato superato il termine ragionevole di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89.

3. Nella materia civile non può essere affidata ai giudici onorari la trattazione:

a) delle cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale;

b) delle cause devolute dalla legge alla competenza di sezioni specializzate;

c) delle cause in materia di lavoro e previdenza;

d) delle cause in materia societaria e fallimentare;

e) delle cause in materia di famiglia, compresi i procedimenti di competenza del giudice tutelare;

f) dei procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio;

g) delle opposizioni ad ordinanza ingiunzione;

h) dei procedimenti di appello avverso le sentenze del giudice di pace.

4. Nella materia penale non può essere affidata ai giudici onorari la trattazione:

a) di procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale;

b) dei procedimenti per reati in materia ambientale, urbanistica, di alimenti e prevenzione degli infortuni;

c) dei procedimenti di appello avverso le sentenze del giudice di pace.

5. Quando ricorrono le condizioni previste dal comma 2, i giudici onorari possono comunque essere destinati in supplenza dei giudici ordinari anche nei collegi.

6. Il giudice onorario non può, in ogni caso, svolgere la funzione di giudice delle indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare».

Art. 19.

(Modifiche al decreto legislativo
27 gennaio 2006, n. 25)

1. L'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - (Sezione del consiglio giudiziario per i magistrati onorari). -- 1. Nel consiglio giudiziario è istituita una sezione autonoma competente per l'espressione dei pareri in materia di magistrati onorari e sui provvedimenti organizzativi relativi agli uffici del giudice di pace. Detta sezione è composta, oltre che dai componenti di diritto del consiglio giudiziario, da:

a) due magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e due magistrati onorari, di cui almeno uno giudice di pace, eletti dai magistrati onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2;

b) tre magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e tre magistrati onorari, di cui almeno uno giudice di pace, eletti dai magistrati onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3;

c) cinque magistrati e due avvocati, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e quattro magistrati onorari, di cui almeno due giudici di pace, eletti dai magistrati onorari in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3-bis.

2. Le sedute della sezione del consiglio giudiziario per i magistrati onorari sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

3. In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni».

2. L'articolo 12-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 12-ter. - (Presentazione delle liste per la elezione dei magistrati onorari componenti della sezione del consiglio giudiziario per i magistrati onorari). -- 1. Concorrono all'elezione dei magistrati onorari componenti della sezione di cui all'articolo 10, che si tiene contemporaneamente a quella per i componenti togati e negli stessi locali e seggi, le liste di candidati presentate da almeno quindici elettori. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario e deve contenere tra i candidati almeno uno o due giudici di pace secondo quanto previsto dall'articolo 10 lettere a), b), c). Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista. Le firme sono autenticate dal presidente del tribunale del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato.

3. Ogni elettore riceve una scheda, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata».

3. All'articolo 12-quater del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Assegnazione dei seggi per i magistrati onorari»;

b) è aggiunta, infine, la seguente lettera:

«c-bis) ove l'individuazione dei candidati eletti non comporti l'elezione di giudici di pace nel numero minimo previsto dall'articolo 10 sono proclamati eletti, fino al raggiungimento di tale numero e prima dei candidati di cui alla lettera c), i giudici di pace che abbiano riportato il maggior numero di preferenza anche se la lista di appartenenza non risulti quella con la maggiore cifra elettorale. In caso di parità di voti tra giudici di pace candidati nella stessa lista si applica quanto previsto dalla lettera c), mentre tra giudici di pace candidati in liste diversi sarà proclamato eletto quello inserito nella lista con maggior cifra elettorale».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

Art. 20.

(Modifica alla legge 21 novembre 1991, n. 374)

1. Il comma 2 dell'articolo l della legge 21 novembre 1991, n. 374 è sostituito dal seguente:

«2. All'ufficio del giudice di pace sono addetti più magistrati onorari appartenenti all'ordine giudiziario».

Art. 21.

(Coordinamento degli uffici
del giudice di pace)

1. L'ufficio del giudice di pace è coordinato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'ufficio ha sede, o da un presidente di sezione all'uopo delegato. Il coordinatore dell'ufficio provvede all'assegnazione degli affari e stabilisce annualmente i giorni e le ore delle udienze. L'assegnazione degli affari può essere delegata ad uno o più magistrati addetti all'ufficio del giudice di pace. Si applicano gli articoli 7-bis, commi l e 2, e 7-ter dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 22.

(Sorveglianza sugli uffici
del giudice di pace)

1. La sorveglianza sull'ufficio del giudice di pace è esercitata dal presidente del tribunale nel cui circondario l'ufficio ha sede. Il presidente del tribunale può avvalersi di un presidente di sezione.

2. Il presidente del tribunale, o il presidente di sezione all'uopo delegato, entro il 31 marzo di ogni anno verifica i dati statistici acquisiti ai sensi del comma 5 ed esamina un campione dei provvedimenti giurisdizionali e dei verbali di udienza redatti dal giudice onorario nel corso dell'anno precedente.

3. Quando, anche alla luce degli accertamenti compiuti ai sensi del comma 2 nonché della relazione redatta dall'affidatario ai sensi del comma 5 dell'articolo 7, il magistrato che esercita la sorveglianza sugli uffici del giudice di pace ha notizia non manifestamente infondata di fatti costituenti causa di decadenza, di dispensa o di applicazione di sanzioni disciplinari ai sensi degli articoli 13, 14 e 15, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, redige una relazione scritta contenente la descrizione dei fatti e degli altri elementi di valutazione utili ai fini dell'adozione del provvedimento.

4. La relazione viene predisposta previa audizione dell'interessato ed è indirizzata al presidente della corte d'appello, che provvede ai sensi dell'articolo 16.

5. Entro il 31 gennaio di ogni anno le cancellerie degli uffici del giudice di pace trasmettono al presidente del tribunale le statistiche relative all'attività svolta nel corso dell'anno precedente da ciascun giudice di pace in servizio presso l'ufficio.

Capo III

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

Art. 23.

(Disposizioni transitorie sulla formazione dei magistrati onorari)

1. Fino alla piena attivazione dei corsi della Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, il consiglio giudiziario organizza corsi di formazione professionale per magistrati onorari, avvalendosi della collaborazione di magistrati e di personale delle qualifiche dirigenziali delle cancellerie e segreterie giudizi arie del distretto medesimo, di avvocati e di docenti universitari. I corsi sono organizzati a livello di circondario di tribunale, hanno cadenza annuale e non possono avere durata superiore a venti giorni anche non consecutivi. I corsi sono volti anche all'acquisizione di conoscenze e di tecniche finalizzate all'obiettivo della conciliazione tra le parti.

2. Il consiglio giudiziario può organizzare analoghi corsi per il personale di cancelleria e ausiliario.

Art. 24.

(Proroga delle funzioni dei magistrati
onorari in servizio)

1. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della presente legge e il cui mandato è già stato prorogato almeno due volte, alla scadenza del mandato possono essere confermati nell'esercizio delle rispettive funzioni per un massimo di quattro volte fino ai seguenti limiti di età:

a) settantacinque anni di età, per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno compiuto sessanta anni;

b) settanta anni di età, per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno compiuto cinquantacinque anni.

2. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della presente legge e il cui mandato non è mai stato prorogato o è stato prorogato una sola volta, alla scadenza del mandato possono essere confermati nell'esercizio delle rispettive funzioni per ulteriori quattro anni, prorogabili di un ulteriore unico quadriennio.

3. I magistrati onorari di cui ai commi 1 e 2 sono confermati a domanda, ogni quattro anni e con le modalità previste dall'articolo 8.

Art. 25.

(Disposizioni transitorie in materia di
illeciti disciplinari)

1. Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le disposizioni in materia di illeciti disciplinari contenute nella legge 21 novembre 1991, n. 374 e nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 42-ter, ultimo comma, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12.

Art. 26.

(Modifiche al decreto legislativo
28 febbraio 2008, n. 35)

1. Nel decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35 le parole: «giudici di pace», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «magistrati onorari», e le parole: «giudice di pace», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «magistrato onorario».

Art. 27.

(Norme per le regioni Trentino-Alto Adige
e Valle d'Aosta)

1. Alla nomina, alla decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura e alla revoca dall'ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di giudici di pace nelle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta dei presidenti delle rispettive giunte regionali, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario e nel rispetto delle procedure previste dalla presente legge.

Art. 28.

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 3, 4, 4-bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater, 15, 16 e 40, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 sono abrogati.

2. Gli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinquies, 42-sexies, 42-septies e 71, secondo comma, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 sono abrogati.

Art. 29.

(Disposizioni di attuazione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di coordinamento e di attuazione rese necessarie dalla presente legge.

Art. 30.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE N. 630

D'iniziativa del senatore Scilipoti Isgrò

Art. 1.

1. È istituito il ruolo dei magistrati di complemento a cui accedono, a domanda, i vice procuratori onorari e i giudici onorari di tribunale, incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi degli articoli 71 e 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. I vice procuratori onorari e i giudici onorari di tribunale di cui all'articolo 1 sono immessi a tempo indeterminato, rispettivamente, nelle funzioni di sostituto procuratore della Repubblica e di giudice presso le procure e i tribunali in cui svolgono le proprie funzioni, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l'accesso ai ruoli della magistratura;

b) non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età.

Art. 3.

1. Per l'immissione nel ruolo istituito dall'articolo 1, gli interessati presentano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda diretta al Consiglio superiore della magistratura inoltrandola per il tramite della procura della Repubblica di residenza, specificando i titoli di preferenza nella nomina.

Art. 4.

1. I magistrati di complemento sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

2. Il magistrato di complemento assume possesso dell'ufficio entro sessanta giorni dalla data di nomina, a pena di decadenza dall'ufficio.

3. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attività lavorativa, questa deve avvenire, a pena di decadenza dall'ufficio, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro sessanta giorni dalla data della nomina, e comunque prima dell'assunzione delle funzioni.

Art. 5.

1. Gli avvocati, dal momento della immissione nel ruolo di complemento, sono sospesi dall'albo professionale di appartenenza.

2. L'attività già prestata dal magistrato di complemento come avvocato è riconosciuta equivalente ai fini dell'anzianità di iscrizione o di servizio, con decorrenza retroattiva della posizione giuridica, aggiornamento della posizione economica e possibilità di ricongiungimento previdenziale, anche mediante integrazioni a carico dell'interessato.

Art. 6.

1. Il periodo di tirocinio preliminare alla presa di possesso delle funzioni a magistrato di complemento ha una durata di sei mesi e viene svolto, nell'ambito dell'ufficio giudiziario di nomina, sotto la direzione di un magistrato affidatario, nominato dal capo dell'ufficio giudiziario, tra coloro che svolgono funzioni di giudice di tribunale ovvero di sostituto procuratore della Repubblica.

Art. 7.

1. Al personale assunto ai sensi dell'articolo 1 è corrisposto il trattamento economico spettante ai magistrati di tribunale comprensivo di tutte le indennità previste a favore del personale dell'amministrazione giudiziaria. Allo stesso personale sono attribuiti lo status giuridico e le guarentigie di cui alle vigenti disposizioni di legge riguardanti i magistrati ordinari.

Art. 8.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è determinata la pianta organica dei giudici di complemento e dei sostituti procuratori della Repubblica di complemento nella quale sono inseriti, in separate sezioni, i magistrati onorari rispettivamente addetti ai tribunali ordinari e alle procure della Repubblica presso cui svolgono le funzioni.

2. Sino a quando non sarà determinata la pianta organica dei magistrati di complemento di cui al precedente comma 1, non possono essere addetti ai tribunali ordinari e alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari magistrati di complemento in numero complessivamente superiore a quello risultante dalla consistenza numerica nazionale dei magistrati onorari di tribunale in servizio nelle predette funzioni alla data del 31 dicembre 2012.

3. Eventuali posti vacanti di magistrati di complemento presso i tribunali e le procure della Repubblica possono essere colmati mediante le ordinarie procedure di mobilità.

Art. 9.

1. Il Ministro della giustizia, per l'immissione nei ruoli della magistratura ordinaria, bandisce ogni anno un corso-concorso riservato al personale assunto ai sensi dell'articolo 1 e finalizzato al perfezionamento della preparazione teorico-pratica, al termine del quale i candidati sostengono una prova scritta di carattere pratico.

2. Al corso-concorso possono partecipare, senza alcun limite d'età, i sostituti procuratori e i giudici di cui all'articolo 1 che abbiano conseguito un attestato di idoneità rilasciato dal capo dell'ufficio di appartenenza.

Art. 10.

1. Il corso-concorso di cui all'articolo 9 ha la durata di nove mesi ed è organizzato dal Consiglio superiore della magistratura.

2. I criteri di valutazione, le modalità di svolgimento della prova pratica ed il punteggio da attribuire, sono stabiliti con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 11.

1. Gli appartenenti al ruolo di cui all'articolo 1, che siano in possesso degli altri requisiti necessari, possono altresì partecipare ai pubblici concorsi per l'accesso a qualsiasi carriera delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo o speciale.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 non si applica l'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 12.

1. Sono abrogati gli articoli 71 e 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 13.

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono posti a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Art. 14.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE N. 1056

D'iniziativa dei senatori Lumia ed altri

Capo I

RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA

Art. 1.

(Disciplina della magistratura onoraria)

1. Nell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, di seguito denominato «regio decreto n. 12 del 1941», dopo il titolo III è inserito il seguente:

«Titolo III-bis

DELLA MAGISTRATURA ONORARIA

Capo I

DEI MAGISTRATI ONORARI

Art. 84-bis.

(Magistrati onorari)

1. Possono essere addetti agli uffici giudiziari, previo decreto del Ministro della giustizia su conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura, magistrati onorari in numero non eccedente le cinquemilatrecento unità relativamente agli uffici giudicanti e non eccedente le milleottocento unità relativamente agli uffici requirenti. Con il medesimo decreto è individuato il numero di incarichi conferibili per ciascun ufficio giudiziario.

2. L'incarico di magistrato onorario determina solo la costituzione di un rapporto di servizio onorario e non costituisce in nessun caso un rapporto di pubblico impiego.

3. Ai magistrati onorari di cui al comma 1 sono assegnati i compiti di cui all'articolo 84-undecies con i provvedimenti tabellari o comunque organizzativi degli uffici.

Art. 84-ter.

(Durata dell'incarico e modalità di conferimento)

1. I magistrati onorari sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata su proposta del consiglio giudiziario competente per territorio nella composizione prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.

2. L'incarico di magistrato onorario ha durata quadriennale e può essere rinnovato ogni cinque anni a seguito ogni volta di un giudizio di idoneità all'ulteriore svolgimento della funzione onoraria espresso dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario nella composizione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e successive modificazioni, previa eventuale audizione dell'interessato, sulla base dei criteri di valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. La durata di ciascun incarico è prorogata di un pari periodo in caso di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio.

3. L'incarico di magistrato onorario cessa al compimento del settantesimo anno di età.

Art. 84-quater.

(Requisiti per il conferimento dell'incarico)

1. Per la nomina a magistrato onorario è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) esercizio dei diritti civili e politici;

c) idoneità fisica;

d) età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessanta anni;

e) residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;

f) laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso di studi di durata legale non inferiore a quattro anni;

g) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza e non aver subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione più lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza;

h) non aver svolto funzioni di magistrato onorario negli otto anni precedenti all'incarico onorario cui si concorre;

i) in caso di partecipazione alla assegnazione di incarichi di magistrato onorario negli uffici aventi sede, rispettivamente, nella provincia autonoma di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta, conoscenza, rispettivamente, della lingua tedesca e della lingua francese; per la valutazione in ordine al possesso di detto requisito si applicano le vigenti disposizioni di legge.

2. Costituisce titolo di preferenza per l'ammissione al tirocinio in qualità di magistrato onorario l'aver svolto una delle seguenti funzioni, nell'ordine indicato, tenuto conto, per ciascuna di esse, del numero di anni di effettivo servizio:

a) magistrato ordinario o magistrato militare;

b) magistrato onorario;

c) avvocato, notaio o avvocato dello Stato;

d) professore o ricercatore di ruolo in materie giuridiche nell'università;

e) dirigente nella pubblica amministrazione;

f) funzionario della pubblica amministrazione o ufficiale di polizia giudiziaria con rapporti di impiego costituiti a seguito di concorsi per la partecipazione ai quali era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso di studi di durata legale non inferiore a quattro anni.

3. A parità di titolo, nonché per i candidati in possesso del solo requisito della laurea in giurisprudenza, costituisce ulteriore titolo di preferenza, nell'ordine indicato:

a) avere conseguito il diploma presso una delle scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;

b) avere conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

c) avere conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

d) avere conseguito la laurea in giurisprudenza di cui al comma 1, lettera f), con la votazione più elevata;

e) l'essere più anziano di età.

4. La nomina a magistrato onorario è conseguita, previo superamento del tirocinio di cui all'articolo 84-sexies, dai candidati collocati in graduatoria in posizione utile in relazione ai posti disponibili. Dal tirocinio sono esonerati gli aspiranti provenienti dalla magistratura ordinaria o militare che siano cessati dal servizio da non oltre un quinquennio.

Art. 84-quinquies.

(Procedimento per il conferimento dell'incarico)

1. Previa individuazione dal parte del Consiglio superiore della magistratura del numero degli incarichi di magistrato onorario, ciascun presidente di corte d'appello e ciascun procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello provvedono alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del bando del concorso per titoli per il conferimento degli incarichi nel rispettivo distretto, dando notizia della avvenuta pubblicazione mediante comunicazione ai consigli degli ordini degli avvocati e dei notai nonché alle università aventi sede nel distretto e mediante inserzione del relativo avviso nel sito internet del Ministero della giustizia.

2. La domanda di conferimento dell'incarico di magistrato onorario deve essere presentata, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del bando di cui al comma 1, al presidente della corte di appello ed al procuratore generale rispettivamente competenti in relazione alla funzione richiesta. Nella domanda sono indicati i requisiti ed è allegata la certificazione attestante i titoli posseduti, nonché la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 84-septies.

3. Gli interessati non possono presentare domanda di ammissione al tirocinio in più di un distretto nello stesso anno e non possono indicare più di due sedi per ciascun distretto.

4. Il presidente della corte d'appello e il procuratore generale trasmettono al consiglio giudiziario le domande pervenute. Il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e successive modificazioni, formula le proposte di ammissione al tirocinio di cui all'articolo 84-sexies.

5. Le domande di ammissione e le proposte del consiglio giudiziario, di cui al comma 4, sono trasmesse dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura, che delibera l'ammissione al tirocinio di cui all'articolo 84-sexies per un numero di aspiranti non superiore del 20 per cento rispetto al numero di magistrati onorari da nominare.

6. Le domande per il rinnovo dell'incarico sono proposte, a pena di decadenza, almeno dodici mesi prima della scadenza dell'incarico stesso.

Art. 84-sexies.

(Svolgimento del tirocinio)

1. Il tirocinio per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario ha una durata di sei mesi e viene svolto presso l'ufficio giudiziario scelto dall'aspirante, sotto la direzione di un magistrato affidatario, nominato tra coloro che hanno almeno otto anni di anzianità di servizio.

2. Il consiglio giudiziario organizza e coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore della magistratura, nomina i magistrati affidatari tra i magistrati dichiarati idonei dal Consiglio superiore della magistratura ed organizza corsi teorico-pratici ai sensi del comma 3.

3. Il tirocinio si articola nella partecipazione a tutte le attività giudiziarie svolte dal magistrato assegnatario, comprese la preparazione dell'udienza, la partecipazione alla camera di consiglio per i tirocinanti nella funzione giudicante e la redazione delle minute dei provvedimenti, nonché nella frequenza di corsi teorico-pratici della durata non inferiore a quindici giorni organizzati presso la Scuola superiore della magistratura nel quadro delle attività di formazione decentrata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.

4. Al termine del periodo di tirocinio i magistrati affidatari predispongono una relazione che, anche avuto riguardo alle informazioni fornite dai magistrati assegnatari, contiene elementi per la valutazione delle attitudini dimostrate dal tirocinante, con riferimento in particolare alla sua preparazione culturale, professionale e giuridica, all'impegno profuso nelle attività di tirocinio, alla disponibilità al costante aggiornamento professionale ed alle circostanze da cui trarre un giudizio sul possesso dei requisiti di equilibrio, indipendenza ed imparzialità.

5. Il consiglio giudiziario formula per ciascun tirocinante un parere sulla idoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie, sulla base delle relazioni dei magistrati affidatari. Al parere, trasmesso al Consiglio superiore della magistratura per la deliberazione di cui all'articolo 84-ter, sono allegate le relazioni dei magistrati affidatari e la documentazione acquisita, ivi comprese le minute dei provvedimenti redatti.

6. Ai partecipanti al tirocinio è corrisposta un'indennità pari a 30 euro per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio ed è altresì assicurato il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ai corsi teorico-pratici.

Art. 84-septies.

(Incompatibilità)

1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:

a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i membri del Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri dei consigli e delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico;

b) gli ecclesiastici e i ministri di confessioni religiose;

c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici;

d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale;

e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria;

f) i dipendenti della pubblica amministrazione che non siano cessati dal servizio all'atto dell'assunzione dell'incarico.

2. Il magistrato onorario che esercita la professione forense, anche in qualità di praticante abilitato al patrocinio, non può svolgere la propria attività professionale nel circondario dell'ufficio di destinazione; non può inoltre svolgere la funzione onoraria nell'ufficio, salvo che ricorrano le condizioni non ostative di cui all'articolo 18, secondo comma, lettere a), b) e c), e terzo comma, nei seguenti casi:

a) svolgimento, da parte di parenti entro il secondo grado o di affini entro il primo grado, di attività di natura professionale o di lavoro dipendente o parasubordinato per imprese di assicurazione o banche aventi sede nel circondario;

b) iscrizione all'ordine degli avvocati del medesimo circondario dell'aspirante magistrato onorario, ovvero svolgimento della attività professionale in forma associata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, del coniuge o del convivente, dei parenti fino al secondo grado o degli affini entro il primo grado;

c) sussistenza di vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza con magistrati onorari o ordinari dello stesso ufficio o degli uffici del tribunale e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale.

3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Tale divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, al convivente.

4. Il magistrato onorario che abbia svolto le funzioni di sostituto procuratore onorario o di giudice onorario nel quadriennio precedente alla nomina rispettivamente a giudice onorario o vice procuratore onorario non può svolgere le relative funzioni penali presso uffici compresi nel medesimo distretto.

5. Il magistrato onorario non può assumere l'incarico di curatore, consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel distretto a cui appartiene l'ufficio presso il quale esercita le funzioni onorarie.

6. I funzionari della pubblica amministrazione o gli ufficiali di polizia giudiziaria di cui all'articolo 84-quater, comma 2, lettera f), non possono svolgere le funzioni di magistrato onorario presso uffici giudiziari aventi sede nel circondario in cui rientrano gli uffici presso i quali hanno prestato servizio nei tre anni antecedenti alla nomina.

Art 84-octies.

(Nomina)

1. Coloro che sono stati dichiarati idonei al termine del tirocinio, ma non sono stati nominati magistrati onorari presso le sedi messe a concorso, possono essere destinati, a domanda ed in assenza di cause di incompatibilità, ad altre sedi vacanti del medesimo distretto.

2. In caso di conferimento di incarico condizionato alla cessazione dell'attività lavorativa, di cui all'articolo 84-septies, comma 1, lettera f), questa deve avvenire, a pena di decadenza dall'ufficio di magistrato onorario, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi o dai contratti collettivi in relazione ai singoli impieghi o rapporti di lavoro, entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina.

3. Il magistrato onorario assume possesso dell'ufficio di destinazione, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina, o nel termine più breve fissato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 10.

4. I magistrati onorari che hanno in corso la procedura di rinnovo dell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione della relativa procedura anche oltre il termine di scadenza del precedente incarico. Il rinnovo della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dell’incarico già svolto. In caso di mancata conferma i magistrati onorari in proroga cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del Consiglio superiore della magistratura, che non necessita di essere confermato con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 84-novies.

(Cessazione, decadenza e revoca
dall'ufficio)

1. Il magistrato onorario cessa dall'incarico al compimento del settantesimo anno di età, o, in caso di mancata riconferma, secondo le procedure di cui all'articolo 84-octies, comma 4, o per dimissioni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di accettazione.

2. Il magistrato onorario decade dall'incarico se non assume le sue funzioni entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 10, se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio senza giustificato motivo, se viene meno uno dei requisiti necessari per la nomina o se sopravviene una causa di incompatibilità.

3. Il magistrato onorario può essere revocato dall'incarico a seguito di procedimento disciplinare.

4. La cessazione, la decadenza o la revoca dall'incarico è dichiarata o disposta con le stesse modalità previste per la nomina dall'articolo 84-octies, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 4, ultimo periodo, del medesimo articolo.

Art. 84-decies.

(Doveri e diritti del magistrato onorario)

1. Il magistrato onorario è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili. Ha inoltre l'obbligo di comunicare le cause di incompatibilità sopravvenute e di astenersi, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51 del codice di procedura civile e dall'articolo 36 del codice di procedura penale, in ogni caso in cui egli, un associato di studio, il coniuge o il convivente abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti.

2. Il magistrato onorario può essere trasferito, a domanda, dopo almeno due anni di servizio, presso un posto vacante di altro ufficio anche appartenente ad un diverso circondario, a condizione che non sussistano cause di incompatibilità all'esercizio delle funzioni in tale circondario.

Capo II

DELLE FUNZIONI ESERCITABILI DA PARTE DEI MAGISTRATI ONORARI

Art. 84-undecies.

(Funzioni dei magistrati onorari)

1. I giudici onorari possono essere addetti a funzioni giudicanti civili e penali ed i sostituti procuratori onorari possono essere addetti a funzioni requirenti, in una o più delle articolazioni territoriali dell'ufficio, con provvedimento del capo dell'ufficio sulla base dei criteri indicati nei provvedimenti tabellari o nei provvedimenti di organizzazione dell'ufficio.

2. I criteri generali per la predisposizione dei provvedimenti di cui al comma 1 sono definiti dal Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto in particolare:

a) che l'impegno richiesto ai magistrati onorari sia compatibile con la prosecuzione dello svolgimento delle attività consentite;

b) che nell'ambito delle funzioni penali i giudici onorari possano essere adibiti a funzioni monocratiche, ad eccezione di quelle di giudice singolo per le indagini e per l'udienza preliminare, di componente del collegio della corte di assise, del tribunale del riesame e di quello per le misure di prevenzione; che nei giudizi monocratici possano essere adibiti in via prioritaria alla trattazione dei procedimenti relativi alla giustizia di pace, di cui all'articolo 4, comma l, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nonché alla trattazione dei reati di cui all'articolo 550, comma 1, del codice di procedura penale con esclusione dei procedimenti previsti dall'articolo 407, comma 2, del medesimo codice e dei delitti e contravvenzioni di cui all'articolo 34 della legge 24 novembre 1981, n. 689, puniti con pena detentiva anche congiunta con pena pecuniaria;

c) che, nell'ambito delle funzioni civili di primo grado, i giudici onorari siano prevalentemente addetti alla trattazione di cause relative alla giustizia di pace, ovvero relative a beni mobili di valore non superiore a euro 5.000, di cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non eccedente i 20.000 euro, di cause relative all'apposizione di termini ed all'osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, di cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case, di cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità, di cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di circolazione stradale, di cause di cui all'articolo 75, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

d) che i giudici onorari di cui alla lettera c) possano altresì, in relazione al carico di lavoro dell'ufficio, essere incaricati anche della trattazione dei procedimenti di cui al regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, e di altre controversie di valore inferiore a 50.000 euro, con esclusione di quelle in materia di lavoro, previdenza ed assistenza, di quelle in materia fallimentare, sulla famiglia e sullo stato e capacità delle persone, in materia di separazione personale dei coniugi o scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili dello stesso, di responsabilità professionale, di diffamazione a mezzo stampa, di marchio e brevetto, di diritto d'autore, di divisione o successione, di diritti reali immobiliari fuori dei casi previsti dalla lettera c), di querela di falso, di società, di impugnazione dei provvedimenti concernenti la disciplina dell'immigrazione, in materia cautelare, delle opposizioni avverso i provvedimenti delle autorità indipendenti e della Banca d'Italia, delle opposizioni avverso le sanzioni finanziarie, nonché delle controversie in materia di appalti quando sia parte una pubblica amministrazione, in materia elettorale, in materia di diritto della navigazione e in tutti i procedimenti di valore indeterminato;

e) che nell'ambito delle funzioni di sostituto procuratore della Repubblica onorario i magistrati onorari possano essere delegati a rappresentare l'accusa nella udienza dibattimentale o camerale e per i procedimenti aventi ad oggetto reati di cui alla lettera b), con esclusione di quelli nei quali sia stato eseguito un arresto o fermo da parte della polizia giudiziaria e di quelli nei quali insorga la necessità di richiedere una misura cautelare personale o reale, fatta eccezione per i giudizi direttissimi; che possano trattare i procedimenti in cui debbano essere richiesti o adottati provvedimenti di sequestro probatorio, previo visto del procuratore della Repubblica sulla richiesta o sul provvedimento; che non possano richiedere o emettere i provvedimenti di cui agli articoli 254, 255, 267, 384, comma 1, 388, 389 e 390 del codice di procedura penale né essere delegati a prendere parte alla udienza di cui all'articolo 391 del predetto codice; che possano essere delegati nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, fatto salvo quanto previsto dalla lettera b) del presente comma, nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione al decreto di pagamento previsti dall'articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; che possano essere delegati a richiedere l'emissione del decreto penale di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, e 557 del codice di procedura penale;

f) che, fatti salvi i limiti di cui alle lettere b), c), d) ed e), i magistrati onorari possano essere incaricati, in caso di assenza o impedimento, della sostituzione di magistrati ordinari sia nelle funzioni monocratiche sia in quelle collegiali, in quest'ultimo caso in misura non eccedente una singola unità e mai per la sostituzione del presidente; ai predetti fini, costituisce impedimento anche la situazione del magistrato ordinario che abbia un carico di lavoro eccedente la media nazionale o che abbia in corso lo svolgimento di incarichi previsti dalla legge o l'impegno in una attività di carattere eccezionale o straordinaria attestata dal capo dell'ufficio;

g) che i magistrati onorari possano altresì essere applicati, per periodi non superiori a sei mesi consecutivi, presso altri uffici del distretto.

Capo III

DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 84-duodecies.

(Procedimento disciplinare)

1. Salvo quanto previsto dal presente capo, al procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati onorari si applicano le seguenti disposizioni del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109: articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, fatta eccezione per le lettere b), p), dd), ee) e gg), articolo 3, comma 1, fatta eccezione per le lettere c) e d), articoli 3-bis, 4, 15, comma 1-bis, e 20.

2. Fermo quanto previsto al comma 1, costituisce altresì illecito disciplinare lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria onoraria, di cui all'articolo 84-septies, nonché di attività tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

Art. 84-terdecies.

(Sanzioni)

1. Il magistrato onorario che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) la censura;

b) la revoca dell'incarico.

2. Quando per il concorso di più illeciti disciplinari si devono irrogare più sanzioni di diversa gravità, si applica la sanzione prevista per l'infrazione più grave; quando più illeciti disciplinari, commessi in concorso tra loro, sono puniti con la medesima sanzione, si applica la sanzione immediatamente più grave. Nell'uno e nell'altro caso può essere applicata anche la sanzione meno grave se compatibile in relazione alla natura ed all'entità dell'illecito.

Art. 84-quaterdecies.

(Censura)

1. La censura è una dichiarazione formale di biasimo contenuta nel dispositivo del provvedimento adottato dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario competente.

Art. 84-quinquiesdecies.

(Revoca dell'incarico)

1. La revoca dell'incarico è adottata con decreto del Ministro della giustizia su conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura; essa determina la cessazione dall'incarico dalla data di comunicazione del decreto stesso o dalla sospensione delle funzioni onorarie, ove disposta ai sensi dell'articolo 84-octiesdecies.

Art. 84-sexiesdecies.

(Applicabilità delle sanzioni)

1. Si applica la sanzione della censura per:

a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 84-decies, comma 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;

b) la consapevole occasionale inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

c) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 84-septies quando non sia stata dichiarata la decadenza dall'incarico;

d) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità;

e) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

f) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;

g) la scarsa laboriosità, se abituale;

h) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

i) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti;

l) l'aver posto in essere comportamenti che costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio dalle funzioni, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in quanto applicabile alla magistratura onoraria ai sensi dell'articolo 84-duodecies, comma 1, e fatta ulteriore eccezioni per le lettere e), g), h) e i) del citato articolo 3, comma 1.

2. Si applica la sanzione della revoca dell'incarico per:

a) i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 84-decies, comma 1, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;

b) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;

c) l'aver posto in essere i comportamenti di cui al citato articolo 3, comma 1, lettere e), g), h) ed i), del decreto legislativo n. 109 del 2006;

d) il magistrato onorario che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale, o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno, la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso codice.

Art. 84-septiesdecies.

(Titolarità dell'azione disciplinare)

1. Entro un anno dalla notizia di un fatto avente rilievo disciplinare, il presidente della corte di appello per i giudici onorari ed il procuratore generale della Repubblica presso la stessa corte per i sostituti procuratori onorari, a pena di decadenza, promuove l'azione disciplinare procedendo alla contestazione dell'illecito disciplinare sulla base della informativa di all'articolo 84-octiesdecies, comma 4, o delle notizie delle quali abbiano avuto conoscenza a seguito dell'assunzione di sommarie informazioni o del ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera dd), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, o di segnalazione del Ministro della giustizia. La notizia dell'illecito è da considerare circostanziata quando contiene tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie disciplinare. In difetto di tali elementi, l'informazione non costituisce notizia di rilievo disciplinare ed è inidonea a far decorrere il termine di decadenza. L'illecito disciplinare non è, comunque, configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza. Ciascun titolare dell'azione disciplinare procede all'archiviazione se il fatto addebitato costituisce condotta di scarsa rilevanza disciplinare o forma oggetto di notizia non circostanziata.

2. La contestazione dell'illecito disciplinare deve contenere tutti gli elementi necessari alla corretta individuazione del fatto o della norma disciplinare violata. L'incolpato può chiedere di essere sentito personalmente, può depositare, entro trenta giorni dalla contestazione, una propria memoria difensiva ed ha diritto, nel medesimo termine, di accedere agli atti del procedimento e di estrarne copia. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale formula la proposta e la comunica al consiglio giudiziario e all'incolpato; questi può chiedere di essere sentito dal consiglio giudiziario, facendosi assistere da un collega o da un avvocato, e può depositare memorie presso il medesimo organo, fino a cinque giorni prima della seduta in cui è trattato il procedimento. Ha, inoltre, diritto di presentare al Consiglio superiore della magistratura le sue osservazioni avverso la proposta del consiglio giudiziario, entro venti giorni dal ricevimento dalla comunicazione della avvenuta trasmissione della relativa delibera al Consiglio superiore della magistratura.

3. La decisione del Consiglio superiore della magistratura è adottata, a pena di decadenza, entro diciotto mesi dalla data di promuovimento dell'azione disciplinare.

Art 84-octiesdecies.

(Sospensione cautelare)

1. Su richiesta del presidente della corte di appello o del procuratore generale della Repubblica presso la stessa corte, il Consiglio superiore della magistratura sospende dalle funzioni il magistrato onorario sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare personale.

2. La sospensione permane sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento.

3. La sospensione è revocata, anche d'ufficio, dal Consiglio superiore della magistratura, allorché la misura cautelare è revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza. Negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare, la sospensione può essere revocata.

4. Quando il magistrato onorario è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni e possano comportare l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 84-terdecies, comma 1, lettera b), il presidente della corte di appello ed il procuratore generale presso la stessa corte possono chiedere al Consiglio superiore della magistratura la sospensione cautelare dalle funzioni del magistrato onorario anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare.

5. La sospensione di cui al comma 4 può essere revocata dal Consiglio superiore della magistratura in qualsiasi momento, anche d'ufficio.».

Capo II

ISTITUZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI PRIMO GRADO

Art. 2.

(Istituzione del tribunale ordinario
di primo grado)

1. A decorrere dal 31 dicembre 2014 gli uffici del giudice di pace sono trasformati in articolazioni del tribunale ordinario di primo grado e le relative competenze sono trasferite ai tribunali ordinari di primo grado nel cui circondario i predetti uffici sono insediati, con le seguenti modalità:

a) le competenze degli uffici del giudice di pace siti in località coincidenti con la sede circondariale del tribunale o con sezioni distaccate dello stesso sono esercitate dal tribunale ordinario di primo grado o dalla sezione distaccata dello stesso sulla base dei criteri di organizzazione contenuti nelle tabelle di cui agli articoli 7-bis e 7-ter del regio decreto n. 12 del 1941, che tengano conto della esigenza di istituire apposite sezioni per la giustizia di pace, con competenza per i procedimenti di cui alla lettera b);

b) le competenze degli uffici del giudice di pace che non coincidono con articolazioni esistenti del tribunale ordinario di primo grado sono esercitate da sezioni decentrate per la giustizia di pace, la cui competenza per territorio è individuata con decreto del Ministro della giustizia, da emanare, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro il 30 dicembre 2014, nelle quali possono essere trattati solo i procedimenti civili relativi a beni mobili di valore non superiore a euro 5.000, le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti nei limiti di euro 20.000, le cause relative all'apposizione di termini ed all'osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi, le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case, le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità, le cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di circolazione stradale, le cause di cui all'articolo 75, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché i procedimenti di cui al regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, e i procedimenti penali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, salvo che ricorra una o più delle circostanze previste dagli articoli l del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;

c) la riassegnazione dei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge è attuata con modalità tali da consentire la conservazione della trattazione del procedimento da parte del magistrato onorario assegnatario e della data di udienza prevista;

d) il coordinamento delle sedi decentrate per la giustizia di pace, alle quali sono addetti in via esclusiva i magistrati onorari, è attribuito al magistrato che coordina la sezione distaccata nel cui territorio è collocata la sede decentrata, ovvero ad un presidente di sezione del tribunale ordinario di primo grado in caso di assenza di sezione distaccate;

e) per tutte le decisioni emanate dal soppresso ufficio del giudice di pace, per le quali non pende appello alla data del 31 dicembre 2014, la impugnazione si effettua dinanzi alla corte di appello secondo le ordinarie regole di competenza;

f) i procedimenti pendenti in grado di appello dinanzi al tribunale ordinario alla data del 31 luglio 2014 sono trattati esclusivamente da magistrati ordinari;

g) gli incarichi conferiti ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasformati nel nuovo incarico di magistrato onorario, con durata quinquennale a decorrere dalla medesima data. Gli incarichi di giudice di pace sono trasformati nel nuovo incarico di magistrato onorario, con durata quinquennale a decorrere dal 31 dicembre 2014;

h) a decorrere dal 31 dicembre 2014 cessano gli incarichi conferiti ai giudici onorari aggregati di cui alla legge 22 luglio 1997, n. 276, e sono soppresse le sezioni stralcio;

i) il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie assegnato agli uffici del giudice di pace, nonché i beni e le dotazioni strumentali degli uffici stessi, entrano nella disponibilità del tribunale nel cui circondario si trovano a decorrere dal 31 dicembre 2014; in sede di prima applicazione, il personale è assegnato alla articolazione territoriale del tribunale ordinario di primo grado corrispondente a quella ove prestava servizio.

2. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non devono comportare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 3.

(Indennità spettanti ai magistrati onorari)

1. L'articolo 64 del testo unico delle diposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

«Art. 64. -- (L) (Indennità dei magistrati onorari) -- 1. Ai magistrati onorari di cui all'articolo 84-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, spettano le seguenti indennità in relazione al servizio effettivamente prestato:

a) una indennità di euro 36,15 per ogni giorno di udienza o di partecipazione ad udienza monocratica, dibattimentale o camerale, con un limite massimo di quindici udienze mensili. L'indennità giornaliera di udienza compete una sola volta indipendentemente dal numero di udienze cui il magistrato onorario partecipa nella stessa giornata;

b) una indennità di euro 56,81 per ogni sentenza o verbale di conciliazione in materia civile o penale emessi, con esclusione di quelle che decidano unicamente sulla competenza, ed una indennità di euro 10 per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato;

c) in materia penale, una indennità di euro 56,81 per ogni richiesta di rinvio a giudizio, di applicazione di pena su richiesta o di giudizio immediato nonché una indennità di euro 10 per l'emissione di ognuno dei seguenti provvedimenti:

1) decreto di archiviazione e relativa richiesta, di cui agli articoli 17, comma 4, e 34, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, con esclusione di quelli emessi per essere rimasto sconosciuto il reo;

2) provvedimento con il quale il ricorso è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, disponendone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000;

3) decreto ed ordinanza nel procedimento di esecuzione, di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000;

4) provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000;

5) ordinanza di rinvio degli atti al pubblico ministero per ulteriori indagini, di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n. 274 del 2000;

6) decreto di sequestro preventivo e conservativo e relativa richiesta, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 274 del 2000, e provvedimento motivato di rigetto della richiesta di emissione del decreto di sequestro preventivo e conservativo;

7) decisione sull'opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa richiesta e relativo decreto o richiesta, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000;

8) decisione di riapertura delle indagini e relativa richiesta, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 274 del 2000;

9) decreto penale di condanna e relativa richiesta.

2. L'ammontare delle indennità di cui al comma 1 è rideterminato ogni tre anni, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente. In prima applicazione, il triennio decorre dal 1º gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Le indennità previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati e sono assimilate, ai fini fiscali, ai redditi di lavoro dipendente.

4. Le indennità previste dal presente articolo non possono superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui, ivi compresa anche la eventuale quota di cui ai commi 5 e 6.

5. Sull'indennità annualmente corrisposta ai magistrati onorari iscritti ad ordini professionali si applica la ritenuta previdenziale prevista dalla rispettiva cassa di previdenza di appartenenza per le prestazioni professionali nei confronti dei clienti.

6. Nei confronti dei magistrati onorari non iscritti ad ordini professionali e che non hanno precedenti iscrizioni o posizioni previdenziali di cui al comma 7, il versamento di cui al comma 5 è operato, a richiesta degli interessati ed in misura pari al 2 per cento dell'importo lordo corrisposto nel mese, in favore di eventuali fondi assicurativi sottoscritti dagli stessi per un periodo non inferiore a dieci anni.

7. Ai magistrati onorari per i quali non ricorrono le condizioni di cui al comma 5, è versata una somma aggiuntiva pari al 2 per cento dell'importo lordo corrisposto nel mese, a condizione che gli stessi abbiano stipulato un contratto a fini di previdenza privata di durata almeno decennale.».

Art. 4.

(Norme transitorie)

1. L'incarico quale magistrato onorario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), secondo periodo, conferito ai giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è rinnovabile ogni cinque anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura, fino alla cessazione per limiti di età che è fissata:

a) in settantacinque anni per coloro che hanno superato i sessantotto anni alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) in settanta anni per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno meno di sessantotto anni.

Il nuovo incarico non può essere svolto per più di otto anni nella medesima posizione tabellare.

2. L'incarico di magistrato onorario, trasformato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), primo periodo, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può essere rinnovato, alla scadenza, per periodi di cinque anni, previa valutazione positiva del Consiglio superiore della magistratura. In deroga al limite di età di cui al comma 3 dell'articolo 84-ter del regio decreto n. 12 del 1941, la cessazione per limiti di età per gli incarichi di cui al presente comma è fissata:

a) in settantadue anni per coloro che hanno superato i sessantotto anni alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) in settanta anni per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno meno di sessantotto anni.

3. Al fine dei rinnovi quinquennali degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, le relative valutazioni sono operate in base ai criteri ed agli elementi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni.

4. In sede di prima applicazione del presente articolo, tutti, i magistrati onorari in servizio, di cui ai commi 1 e 2, sono sottoposti a valutazione straordinaria di professionalità entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base degli elementi di cui al comma 3; in caso di valutazione negativa il Consiglio superiore della magistratura dispone la cessazione dall'incarico onorario.

5. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme per lo svolgimento della selezione degli aspiranti magistrati onorari.

6. La pubblicazione di bandi per il conferimento di incarichi di magistrato onorario e le nuove nomine di giudici di pace sono sospese fino al 31 dicembre 2014. Sono revocati tutti i bandi già pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Le disposizioni di cui al capo III del titolo III-bis del regio decreto n. 12 del 1941 si applicano ai procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla data della entrata in vigore della presente legge. Per i giudici di pace le medesime disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014.

8. In deroga a quanto previsto al comma 7, i procedimenti disciplinari pendenti a carico dei giudici di pace nei quali è già stata operata la contestazione dell'illecito disciplinare continuano ad essere regolati dalle norme di cui alla legge 21 novembre 1991, n. 374, salva, comunque, l’applicazione degli articoli 84-terdecies, 84-quaterdecies, 84-quinquiesdecies, 84-sexiesdecies e 84-septiesdecies, comma 3, del regio decreto n. 12 del 1941, ove più favorevoli.

Art. 5.

(Disposizioni di coordinamento)

1. Nel primo comma dell'articolo 43-bis del regio decreto n. 12 del 1941, le parole: «ed onorari» sono soppresse e dopo le parole: «che dirige la sezione» sono aggiunte in fine le seguenti: «secondo i criteri di cui all'articolo 7-bis».

2. All'articolo 47 del regio decreto n. 12 del 1941 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il presidente del tribunale vigila sulla attività svolta dai magistrati onorari assegnati all'ufficio e avuta notizia di fatti astrattamente qualificabili come illecito disciplinare provvede all'accertamento del fatto anche chiedendo all'interessato di formulare entro quindici giorni le proprie osservazioni. Se a seguito delle osservazioni presentate ritiene insussistente il fatto rappresentato, dispone l'archiviazione degli atti trasmettendone copia al presidente della corte di appello che li valuta ai fini dell'attività di cui al comma 1 dell'articolo 84-septiesdecies.».

3. All'articolo 72, primo comma, del regio decreto n. 12 del 1941, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera a), le parole: «da vice procuratori onorari addetti all'ufficio,» sono soppresse;

b) nella lettera b), le parole: «, nonché, limitatamente alla convalida dell'arresto nel giudizio direttissimo, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio in servizio da almeno sei mesi» sono soppresse;

c) le lettere c) e d) sono abrogate;

d) nella lettera e), le parole: «, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio o dai laureati in giurisprudenza di cui alla lettera a)» sono soppresse.

4. All'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, alinea, le parole: «all'esercizio delle competenze di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «ai magistrati onorari»;

b) le parole: «giudici di pace», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «magistrati onorari».

5. All'articolo 12-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le parole: «giudici di pace» sono sostituite dalle seguenti: «magistrati onorari»;

b) nel comma 2, le parole: «dal coordinatore dell'ufficio del giudice di pace o» sono soppresse;

c) nella rubrica, le parole: «giudici di pace», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «magistrati onorari».

6. Nella rubrica dell'articolo 12-quater del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, le parole: «giudici di pace» sono sostituite dalle seguenti: «magistrati onorari».

7. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Vigila sulla attività svolta dai magistrati onorari assegnati all'ufficio e, avuta notizia di fatti astrattamente qualificabili come illecito disciplinare, provvede all'accertamento del fatto anche chiedendo all'interessato di formulare entro quindici giorni le proprie osservazioni. Se a seguito delle osservazioni presentate ritiene insussistente il fatto rappresentato, dispone l'archiviazione degli atti trasmettendone copia al Procuratore generale presso la corte di appello che li valuta ai fini dell'attività di cui al comma 1 dell'articolo 84-septiesdecies dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.».

8. Negli articoli 13 e 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «giudice di pace», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tribunale ordinario di primo grado in composizione monocratica».

9. Ai magistrati onorari che abbiano svolto, dopo la data di entrata in vigore della presente legge, l'incarico onorario per due quadrienni con valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura e senza essere incorsi in sanzioni disciplinari, è attribuita una riserva di posti nei concorsi per la nomina in prova nella qualifica iniziale dei ruoli delle ex carriere direttive del personale civile della pubblica amministrazione, nelle misure del 5 per cento per l'Amministrazione della giustizia e del 2 per cento per le altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo.

Art. 6.

(Delega per il coordinamento)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto il coordinamento delle disposizioni della presente legge con le altre norme in materia di ordinamento giudiziario, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) procedere alla abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili;

b) procedere al coordinamento delle altre disposizioni in materia di ordinamento giudiziario e tra le norme in vigore e quelle introdotte dalla presente legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma l sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla ricezione dei relativi schemi; decorso tale termine i decreti legislativi possono comunque essere emanati.

Capo III

NORME PER LA ELIMINAZIONE DELL'ARRETRATO

Art. 7.

(Trattazione dei procedimenti anteriori al 30 novembre 2014)

1. Per la definizione dei procedimenti civili e penali pendenti alla data del 30 novembre 2014, esclusi quelli civili già assunti in decisione entro tale data, e dei procedimenti già assunti in decisione che siano rimessi in istruttoria, si provvede, nei modi e nei termini previsti dalla presente legge, mediante il ricorso a giudici onorari di tribunale e sostituti procuratori onorari.

2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, su conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura sono definite le dotazioni di magistrati onorari da assegnare agli uffici giudiziari di primo grado tenuto conto della entità del contenzioso pendente in ciascun ufficio alla data del 31 dicembre 2012, della percentuale media relativa all'ultimo biennio anteriore al 31 dicembre 2012, di definizione dei procedimenti sopravvenuti, e della media di scopertura dell'organico nel medesimo biennio, con la finalità di definire le pendenze arretrate entro quattro anni.

3. Entro venti giorni dalla scadenza del termine di sessanta giorni, di cui al comma 2, i capi degli uffici provvedono a trasmettere ai consigli giudiziari le proposte di modifica tabellare immediatamente esecutive rivolte a dare attuazione alle finalità della presente legge; le proposte sono elaborate secondo i criteri di cui all'articolo 8.

4. In relazione ai procedimenti di cui al comma 1, il magistrato onorario può essere incaricato della trattazione di procedimenti civili di valore non superiore a 100.000 euro, fermi restando tutti gli altri limiti di cui all'articolo 84-undecies, comma 2, del regio decreto n. 12 del 1941.

Art. 8.

(Modifiche tabellari)

1. Presso ogni ufficio giudiziario ove sia previsto un contingente di magistrati onorari, il capo dell'ufficio deve provvedere, nel rispetto del termine di cui all'articolo 7, comma 3, alla modifica delle tabelle per adeguarle al programma per la definizione dei procedimenti pendenti alla data del 30 novembre 2014, di cui al medesimo articolo 7.

2. L'assegnazione dei magistrati onorari nelle sezioni o gruppi di lavoro è operata, di regola, in ragione di un giudice onorario ogni due magistrati ordinari. Se l'entità del contenzioso pendente è notevole, il rapporto può anche essere di due magistrati onorari per ogni giudice ordinario, ma non superiore. L’individuazione dei procedimenti di cui all'articolo 7, comma 1, è eseguita sotto il controllo del presidente di sezione o del responsabile del gruppo di lavoro con l'ausilio del magistrato ordinario e dei magistrati onorari allo stesso collegati; la ripartizione e l'ordine di trattazione dei procedimenti stessi sono effettuati sulla base di criteri definiti dal Consiglio superiore della magistratura che devono tenere anche conto, nel prevedere la ripartizione dei fascicoli tra il magistrato ordinario ed i magistrati onorari allo stesso collegati, dell'ordine di anzianità dei procedimenti e delle tipologie di contenzioso che possono essere trattate dalla magistratura onoraria, della necessità di individuare per ciascun ruolo un programma di definizione del contenzioso e della applicabilità ai procedimenti penali della legge 31 luglio 2006, n. 241; dalla riassegnazione sono esclusi i procedimenti civili già rinviati per la udienza di precisazione delle conclusioni compresa nel periodo di cinque mesi dalla data di ripartizione del ruolo; nella riassegnazione possono essere affidati al giudice onorario i procedimenti rinviati ad epoca successiva. Allo stesso modo si opera la riassegnazione dei procedimenti eventualmente ancora pendenti alla data del 30 dicembre 2014 innanzi alle sezioni stralcio di cui alla legge 22 luglio 1997, n. 276.

3. Al fine dell'ordinato avvio e del sollecito espletamento delle attività di recupero del contenzioso pendente, il Consiglio superiore della magistratura indica criteri per la verifica tempestiva dell'andamento delle definizioni, in particolare prevedendo che i presidenti di sezione ed i procuratori aggiunti della Repubblica procedano con cadenza periodica ravvicinata a riunioni con tutti i magistrati ordinari ed onorari della propria sezione o gruppo e con il funzionario preposto alla cancelleria o segreteria giudiziaria, per esaminare congiuntamente gli eventuali problemi insorti, nonché le innovazioni che possono avere effetti sul lavoro giudiziario, e per formulare proposte al capo dell'ufficio se le soluzioni esulano dai loro poteri di intervento. Può, inoltre essere prevista la periodicità delle riunioni di cui all'articolo 47-quater del regio decreto n. 12 del 1941, e di quelle convocate dai procuratori aggiunti, nelle quali esaminare gli orientamenti giurisprudenziali seguiti dai magistrati ordinari ed onorari della sezione o del gruppo di lavoro, prevedendo che la presenza a dette riunioni sia obbligatoria per i magistrati ordinari e per quelli onorari.

4. Tra i criteri di cui al comma 3 deve essere altresì previsto che ciascuna sezione o gruppo di lavoro riferisca periodicamente al capo dell'ufficio sulla attività svolta e sulla dinamica dei flussi del contenzioso e che il capo dell'ufficio invii una relazione al consiglio giudiziario unitamente ad eventuali proposte di modifica tabellare.

Art. 9.

(Prestazioni di lavoro straordinario)

1. In relazione alle sole esigenze connesse con il recupero dell'arretrato di cui all'articolo 7, comma 1, in deroga alle vigenti disposizioni, il personale del Ministero della giustizia, ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, è autorizzato, in deroga alle disposizioni vigenti, allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario per gli anni 2014, 2015 e 2016, per un monte ore pari ad euro 1.800.000 l'anno.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinquies, 42-sexies, 42-septies, 43-bis, commi secondo e terzo, 71 e 71-bis del regio decreto n. 12 del 1941.

2. La legge 22 luglio 1997, n. 276, è abrogata a decorrere dal 31 dicembre 2014.

Art. 11.

(Norma di copertura)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 è autorizzata la spesa complessiva di euro 13.731.497 per l'anno 2014, euro 14.391.497 per l'anno 2015 ed euro 14.226.497 a decorrere dall'anno 2016.

2. Per le finalità di cui all'articolo 9 è autorizzata la spesa di euro 1.800.000 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

3. Agli oneri indicati ai commi 1 e 2, pari complessivamente a euro 15.531.497 per l'anno 2014, a euro 16.191.497 per l'anno 2015 e ad euro 16.026.497 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciale e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I decreti di cui al precedente periodo sono altresì elencati nell'allegato di cui all'articolo 11, comma 8, della citata legge n. 196 del 2009.

Art. 12.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per gli articoli 2, 4, limitatamente alle disposizioni concernenti i giudici di pace, e 5, commi 3, 4, 5 e 6, che si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014.

DISEGNO DI LEGGE N. 1202

D'iniziativa della senatrice Stefani

Capo I

DEL GIUDICE DI PACE

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai giudici di pace che svolgono le funzioni giurisdizionali ai sensi della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni.

Art. 2.

(Requisiti per la nomina)

1. Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano;

b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;

d) avere idoneità fisica e psichica;

e) avere un'età non inferiore a trenta anni e non superiore a settanta, all'atto della nomina;

f) avere conseguito la laurea, al termine di un corso quadriennale, in giurisprudenza;

g) aver svolto funzioni di magistrato ordinario od onorario per almeno cinque anni ovvero aver esercitato per almeno cinque anni la professione di avvocato o notaio senza incorrere in sanzioni disciplinari o aver svolto, in qualità di docente di ruolo, attività di insegnamento universitario in materie giuridiche per almeno cinque anni;

h) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente, pubblica o privata;

i) non essere stati dichiarati inidonei all'esercizio delle funzioni di giudice onorario.

2. Costituisce titolo preferenziale per la nomina a giudice di pace il possesso, nell'ordine, di uno o più dei seguenti requisiti:

a) aver svolto le funzioni giudiziarie, in qualità di magistrato ordinario, vice procuratore onorario o giudice onorario di tribunale, senza aver subito provvedimenti disciplinari;

b) aver svolto le funzioni giudiziarie, nella qualità di giudice tributario presso le commissione tributarie provinciali o regionali, senza aver subito provvedimenti disciplinari;

c) aver esercitato, senza incorrere in sanzioni disciplinari, la professione di avvocato da almeno tre anni;

d) aver esercitato l'insegnamento universitario in qualità di docente in materie giuridiche nei ruoli dell'università o aver esercitato le funzioni di notaio, senza incorrere in sanzioni disciplinari;

e) aver conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

f) avere conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

3. Nel caso in cui due o più candidati possiedano il medesimo requisito fra quelli indicati al comma 2, ha la precedenza quello che ha maturato, con riferimento al requisito comune, il maggior numero di anni, in caso di ulteriore parità, quello che possiede anche un altro requisito tra quelli nell'ordine indicati, ed infine, la minore età anagrafica.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per la nomina a giudice di pace presso gli uffici giudiziari che hanno sede nel capoluogo del circondario di Bolzano è richiesta inoltre l'appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

5. Possono essere nominati giudici di pace solo coloro che, in possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, siano capaci di assolvere degnamente, per preparazione giuridica e culturale, nonché per indipendenza, equilibrio ed imparzialità, le funzioni giudiziarie.

Art. 3.

(Incompatibilità)

1. Non possono esercitare le funzioni di giudice di pace:

a) i membri delle Camere e del Parlamento europeo, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono, o hanno ricoperto nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;

d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

e) coloro che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione o banche. Quando tale attività è svolta abitualmente dal coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado, le funzioni di magistrato di pace non possono essere esercitate nell'ambito del circondario in cui l'attività professionale è svolta.

2. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense loro associati di studio, il coniuge o il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società di persone o associazioni tra professionisti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa d'incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, alle commissioni tributarie.

3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio giudiziario al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, al convivente, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

4. I giudici di pace che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere nominati presso lo stesso ufficio giudiziario.

5. Il giudice di pace non può assumere l'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

Art. 4.

(Concorso per l'accesso alle funzioni
di giudice di pace)

1. Ciascun consiglio giudiziario, ogni quattro anni e dopo l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 10-ter della legge 21 novembre 1991, n. 374, provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del bando del concorso a titoli per la copertura dei posti che si renderanno vacanti e per i quali non siano state proposte istanze di conferma. Il consiglio giudiziario dà notizia della avvenuta pubblicazione mediante comunicazione ai Consigli degli Ordini degli avvocati del distretto e mediante inserzione del relativo avviso nel sito internet del Ministero della giustizia. Qualora abbia notizia del verificarsi di una vacanza, prima della scadenza del termine previsto, aggiunge il posto a quelli per i quali sia in corso la procedura di copertura o è pubblicato limitamente a quelli che si renderanno vacanti l'anno successivo.

2. La domanda di ammissione al concorso per giudice di pace si propone nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale. Nella domanda sono indicati i requisiti ed allegati i titoli posseduti, ed è contenuta la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

3. I candidati non possono presentare domanda di ammissione al tirocinio in più di tre distretti diversi nello stesso anno e non possono indicare più di tre sedi per ciascun distretto.

4. Il presidente della corte d'appello trasmette al consiglio giudiziario le domande pervenute. Il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, formula le proposte di ammissione al tirocinio sulla base di quanto previsto nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 198.

5. Le domande degli interessati e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmesse dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura, che delibera l'ammissione al tirocinio di cui all'articolo 5 per un numero di aspiranti non superiore del venti per cento rispetto al numero di giudici di pace da nominare.

Art. 5.

(Tirocinio)

1. II tirocinio per la nomina a giudice di pace ha una durata di sei mesi e viene svolto, nell'ambito dell'ufficio giudiziario scelto come sede dal tirocinante, sotto la direzione di un magistrato affidatario, di carriera o di pace, nominato tra coloro che svolgono funzioni giudiziarie da almeno otto anni.

2. Il consiglio giudiziario, nella composizione di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, organizza e coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore della magistratura e nomina i magistrati affidatari.

3. Il tirocinio si svolge presso gli uffici del tribunale e del giudice di pace. I magistrati affidatari si avvalgono della collaborazione di magistrati da essi designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale.

4. Il tirocinio si articola nella partecipazione alle attività giudiziarie svolte dal magistrato assegnatario, compresa la preparazione dell'udienza, la partecipazione alla camera di consiglio e la redazione delle minute dei provvedimenti. Il tirocinio per la nomina a giudice di pace comprende anche un periodo di assistenza alle attività giudiziarie espletate da un magistrato addetto all'ufficio del giudice per le indagini preliminari.

5. Al termine del periodo di tirocinio i magistrati affidatari redigono, sulla base delle note trasmesse dai magistrati assegnatari e delle minute dei provvedimenti giurisdizionali redatti, una relazione sulle attività di formazione teorica e pratica svolte dal tirocinante. La relazione contiene elementi di valutazione delle attitudini rivelate dal tirocinante, avuto riguardo, in particolare, alla preparazione culturale e giuridica dimostrata, all'impegno profuso nelle attività di tirocinio, alla disponibilità al costante aggiornamento professionale e alle circostanze da cui trarre un giudizio sul possesso dei requisiti di equilibrio, indipendenza ed imparzialità.

6. Il consiglio giudiziario, nella composizione di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, formula per ciascun tirocinante un giudizio sulla idoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie e propone una graduatoria degli idonei sulla base delle relazioni dei magistrati affidatari. I giudizi e la graduatoria sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per le deliberazioni di cui all'articolo 6.

7. Ai partecipanti al tirocinio è corrisposta un'indennità pari ad euro 90 per ciascun giorno di effettiva partecipazione al tirocinio.

8. Non si applicano le disposizioni sul tirocinio per la nomina a magistrato onorario.

Art. 6.

(Nomina)

1. I giudici di pace sono nominati, all'esito delle procedure di cui agli articoli 4 e 5, con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sulla idoneità ad assumere le funzioni giudiziarie.

2. Gli ammessi al tirocinio, che siano stati dichiarati idonei al termine del tirocinio medesimo ma non siano stati nominati presso le sedi messe a concorso, possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi vacanti.

3. Il magistrato assume possesso dell'ufficio entro trenta giorni dalla data di nomina, a pena di decadenza dall'ufficio.

4. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attività lavorativa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), questa deve avvenire, a pena di decadenza dall'ufficio, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro trenta giorni dalla data della nomina, e comunque prima dell'assunzione delle funzioni.

5. Coloro che, a seguito di deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sono stati giudicati inidonei ad assumere le funzioni giudiziarie non possono presentare ulteriori domande di ammissione al concorso per la nomina a giudice di pace.

Art. 7.

(Formazione professionale
dei giudici di pace)

1. I giudici di pace partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal giudice coordinatore. Nel corso delle riunioni vengono esaminate le questioni giuridiche più rilevanti di cui i magistrati abbiano curato la trattazione.

2. Si applicano le disposizioni sulla formazione permanente della magistratura onoraria di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni.

3. La partecipazione ai corsi di formazione professionale e alle riunioni periodiche indette dal coordinatore dell'ufficio del giudice di pace ai sensi del comma 1 è obbligatoria.

Art. 8.

(Durata dell'ufficio e conferma
del giudice di pace)

1. Il giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per ulteriori periodi di quattro anni. Possono essere confermati solo coloro che non hanno superato i settantacinque anni di età.

2. La domanda di conferma si presenta, almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio, al consiglio giudiziario del distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale la conferma è richiesta.

3. Almeno tre mesi prima della scadenza del quadriennio il consiglio giudiziario, nella composizione di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, esprime, con riguardo al giudice di pace che ha presentato domanda di conferma, un giudizio d'idoneità a svolgere le funzioni giudiziarie.

4. Il giudizio d'idoneità è finalizzato ad accertare il possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'articolo 2, e viene espresso previa audizione dell'interessato, sulla base dei seguenti elementi:

a) il parere del presidente del tribunale;

b) i dati statistici relativi all'attività svolta;

c) l'esame a campione dei provvedimenti giurisdizionali e dei verbali delle udienze a cui ha partecipato il giudice di pace nel quadriennio;

d) il rispetto delle regole di deontologia;

e) il parere del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale il giudice presta servizio;

f) l'autorelazione del giudice di pace.

5. Il consiglio giudiziario trasmette al Consiglio superiore della magistratura il giudizio espresso ai sensi del comma 3, unitamente alla domanda dell'interessato. La conferma viene disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sulla idoneità a svolgere le funzioni giudiziarie.

6. Fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura in ordine al rinnovo dell'incarico, il giudice di pace continua a prestare servizio. In caso di mancato rinnovo la cessazione dell'incarico avviene all'atto della notifica del decreto del Ministero della giustizia.

7. Coloro che, a seguito di deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sono stati giudicati inidonei allo svolgimento delle funzioni giudiziarie non possono presentare ulteriori domande di ammissione al concorso per la nomina a giudice di pace.

8. Le domande di conferma ai sensi del presente articolo hanno la priorità sulle domande presentate ai sensi dell'articolo 4 nonché sulle richieste di trasferimento di cui all'articolo 10.

Art. 9.

(Nomina di giudici di pace che hanno già svolto funzioni giudiziarie onorarie)

1. I vice procuratori onorari ed i giudici onorari di tribunale non possono presentare domanda di ammissione al concorso di cui all'articolo 4 per l'ufficio del giudice di pace che ha sede nel circondario in cui hanno svolto le funzioni giudiziarie onorarie, se non decorsi due anni dalla cessazione dell'incarico o dal trasferimento ad altro circondario.

Art. 10.

(Domande di trasferimento)

1. I giudici di pace in servizio possono chiedere il trasferimento presso altri uffici giudiziari omologhi che presentino vacanze in organico.

2. La domanda di trasferimento si presenta al consiglio giudiziario del distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale la domanda è presentata. La domanda ha ad oggetto uno dei posti vacanti pubblicati dal consiglio giudiziario e si presenta entro i termini previsti per le domande di ammissione al tirocinio.

3. Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 6.

Art. 11.

(Doveri del giudice di pace)

1. Il giudice di pace è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

2. Il giudice di pace ha inoltre l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51 del codice di procedura civile e dall'articolo 36 del codice di procedura penale, in ogni caso in cui egli, un associato di studio, il coniuge, il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado abbiano, o abbiano avuto negli ultimi cinque anni, rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti.

Art. 12.

(Decadenza)

1. Il magistrato di pace decade dall'ufficio, oltre che nelle ipotesi previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 6, quando viene meno taluno dei requisiti necessari per la nomina, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.

Art. 13.

(Aspettativa e dispensa)

1. Il giudice di pace può essere collocato in aspettativa dall'incarico, su sua domanda o d'ufficio, per infermità o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi.

2. Il giudice di pace è dispensato, su sua domanda o d'ufficio, per infermità che impedisca in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a due anni.

Art. 14.

(Sanzioni disciplinari)

1. Il magistrato di pace che viola i propri doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonimento;

b) censura;

c) revoca della nomina.

2. L'ammonimento è un richiamo, espresso nel dispositivo della decisione disciplinare, all'osservanza, da parte del magistrato onorario, dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso.

3. La censura è una dichiarazione formale di biasimo contenuta nel dispositivo della decisione disciplinare.

4. La revoca della nomina può essere disposta nei casi in cui il magistrato si dimostri inidoneo a svolgere le funzioni giudiziarie ovvero in caso di grave violazione disciplinare.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla sezione I del capo I del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

Art. 15.

(Procedimento)

1. Acquisita la notizia d'illecito disciplinare il presidente della corte d'appello dispone gli accertamenti necessari e se la stessa risulta infondata, procede all'archiviazione con decreto da notificarsi all'interessato.

2. Il presidente della corte d'appello, quando ritenga la notizia fondata, propone al consiglio giudiziario, nella composizione di cui al comma 4 dell'articolo 4, l'applicazione della sanzione dell'ammonimento, della censura o della revoca o la dichiarazione di decadenza.

3. Nei casi previsti dall'articolo 12, il Presidente della corte d'appello propone al consiglio giudiziario, nella composizione di cui al comma 4 dell'articolo 4, la dichiarazione di aspettativa o dispensa.

4. Il consiglio giudiziario, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla aspettativa, sulla dispensa, sull'ammonimento, sulla censura o sulla revoca.

5. I provvedimenti di cui agli articoli 12, 13 e 14 sono adottati con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 16.

(Ruolo organico degli uffici
del giudice di pace)

1. Il ruolo organico dei magistrati addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in 2.700 posti.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura, è determinata la pianta organica degli uffici del giudice di pace.

3. Il servizio prestato nelle funzioni di magistrato di pace, anche antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, è equiparato al servizio prestato dai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica ed alle magistrature amministrative e contabili.

Art. 17.

(Norme per le regioni Trentino-Alto Adige
e Valle d'Aosta)

1. Alla nomina, alla decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura e alla revoca dall'ufficio dei giudici di pace nelle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta dei presidenti delle rispettive giunte regionali, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario e nel rispetto delle procedure previste dalla presente legge.

Art. 18.

(Tutela delle lavoratrici madri)

1. Alle donne giudici di pace si applicano le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di tutela delle lavoratrici madri in quanto compatibili.

Art. 19.

(Trattamento fiscale e previdenziale)

1. I giudici di pace in servizio iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori, di seguito denominata «Cassa», sono assoggettati all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

2. I giudici di pace non iscritti alla Cassa sono iscritti alla gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito denominata «gestione separata INPS».

Art. 20.

(Contributi e versamenti)

1. I contributi alla Cassa e alla gestione separata INPS devono essere versati secondo le modalità, i termini e la periodicità previsti dalle norme vigenti in materia e nelle seguenti misure:

a) del 14 per cento dell'ammontare complessivo delle indennità percepite, per la generalità degli assicurati;

b) del 12,5 per cento dell'ammontare complessivo delle indennità, per coloro che sono titolari di pensione diretta;

c) del 10 per cento dell'ammontare complessivo delle indennità, per coloro per i quali sussiste una contribuzione per altri rapporti.

2. L'onere della contribuzione di cui al comma 1 è a carico per un terzo dell'assicurato e per due terzi del Ministero della giustizia.

3. Per gli iscritti alla Cassa i versamenti effettuati ai sensi dei commi 1 e 2 si cumulano con quelli effettuati per lo stesso periodo per attività professionali e, in caso di incapienza rispetto alla misura minima dei contributi soggettivi e integrativi, l'assicurato deve provvedere al versamento della differenza nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione della medesima Cassa. Sui versamenti effettuati in ritardo sono dovuti gli interessi al tasso legale.

Art. 21.

(Diritto e misura dei
trattamenti pensionistici)

1. L'iscrizione alla Cassa o alla gestione separata INPS dà diritto alla pensione di vecchiaia, alla pensione di inabilità, all'assegno di invalidità e alla pensione ai superstiti, nonché ai supplementi e alle pensioni supplementari, alle condizioni, nei tempi, nei modi e nelle misure stabiliti dai rispettivi ordinamenti, di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, e alla legge 11 febbraio 1992, n. 141, per gli iscritti alla Cassa, nonché alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, per gli iscritti alla gestione separata INPS.

Art. 22.

(Iscrizione retroattiva)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i giudici di pace possono chiedere l'iscrizione retroattiva alla competente Cassa o gestione separata INPS con effetto dalla data di inizio del servizio.

2. La domanda presentata ai sensi del comma 1 deve essere corredata, a pena di decadenza, da certificazione attestante l'ammontare dei compensi riscossi e dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per ciascuno degli anni per cui si chiede la retrodatazione dell'iscrizione.

3. Entro sei mesi dalla data della comunicazione di accoglimento da parte della Cassa o della gestione separata INPS della domanda presentata ai sensi dei commi 1 e 2, il richiedente deve effettuare il versamento dei contributi dovuti in unica soluzione e nei modi indicati o se prevista con una dilazione del pagamento entro la data della cessazione dal servizio.

Art. 23.

(Norme generali di ricongiunzione)

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione per gli iscritti alla Cassa le norme di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, e per gli iscritti alla gestione separata INPS le norme di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, relative alla ricongiunzione dei periodi assicurativi.

Art. 24.

(Iscrizione all'albo dei cassazionisti)

1. Il periodo di servizio reso quale giudice di pace è computato agli effetti del raggiungimento dell'anzianità necessaria per l'iscrizione all'albo degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione.

Art. 25.

(Modifiche in materia di competenze del giudice di pace in materia civile
ed amministrativa)

1. I commi primo e secondo dell'articolo 7 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

«Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 50.000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, con esclusione di quelle in cui è stata cagionata la morte di una persona».

2. Al terzo comma dell'articolo 7 del codice di procedura civile, dopo il numero 3-bis), è aggiunto, in fine, il seguente:

«3-ter) per le cause relative alla materia condominiale ed opposizione alle deliberazioni approvate dall'assemblea dei condomini».

3. All'articolo 7 del codice di procedura civile è aggiunto in fine il seguente comma:

«Il giudici di pace è altresì competente in materia di esecuzione forzata mobiliare».

4. Al secondo comma dell'articolo 9 del codice di procedura civile dopo le parole: «per l'esecuzione forzata» è aggiunta la seguente: «immobiliare».

5. Al primo comma dell'articolo 637 del codice di procedura civile, le parole: «o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria», sono sostituite dalle seguenti: «qualunque sia il valore della domanda, salva la competenza per materia prevista da altre disposizioni di legge».

6. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è sostituito dal seguente: «1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte proposta ai sensi del comma primo dell'articolo 322 del codice di procedura civile e previo accertamento anche della regolarità formale, con processo verbale di conciliazione del giudice di pace nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal giudice di pace nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione».

7. Al secondo comma dell'articolo 322 del codice di procedura civile, le parole: «, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace» sono soppresse.

8. Il terzo comma dell'articolo 322 del codice di procedura civile è abrogato.

9. All'articolo 6 del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone davanti al giudice di pace»;

b) i commi 4 e 5 sono abrogati.

Art. 26.

(Modifiche in materia di competenze del giudice di pace in materia penale)

1. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 495, 527, 581, 582, 590, 594, 595, 596-bis, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 615-bis, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 616, 617, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625 n. 2, 626, 627, 631, 632, 633, 634, 635, 635-bis, 636, 637, 638, 639, 640, comma 1, 647 e 651 del codice penale»;

b) al comma 1 dell'articolo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per le contravvenzioni previste dal libro III del codice penale»;

c) al comma 2 dell'articolo 4, la lettera q) è sostituita dalla seguente:

«q) articoli 186, 187 e 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada"».

2. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 186 sono abrogati;

b) i commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 187 sono abrogati.

Art. 27.

(Normativa in materia
di contenzioso pendente)

1. I giudizi civili di cui all'articolo precedente pendenti dinanzi ai tribunali alla data di entrata in vigore della presente legge sono attribuiti al giudice di pace territorialmente competente, con esclusione delle cause già assunte in decisione e che non rimesse in istruttoria.

Art. 28.

(Potestà legislativa regionale)

1. In attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere concluso un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l'attribuzione alle Regioni dell'organizzazione degli uffici del giudice di pace oltre a stabilire che tutte le decisioni nella predetta materia sono assunte dal consiglio giudiziario, nella composizione di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.

2. Le spese sostenute dalle Regioni sono rimborsate entro limiti predeterminati sulla base dei corrispondenti oneri mediamente sostenuti dallo Stato per gli uffici del giudice di pace.

Capo II

DISPOSIZIONI DI COORDlNAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

Art. 29.

(Durata dell'incarico dei giudici di pace e dei magistrati onorari di tribunale
in servizio)

1. I giudici di pace che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della presente legge, alla scadenza del mandato o della proroga possono essere confermati per ulteriori periodi di quattro anni, ai sensi dell'articolo 8. Possono essere confermati solo coloro che non hanno superato i 75 anni di età.

Art. 30.

(Disposizioni transitorie in materia
di illeciti disciplinari)

1. Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le disposizioni in materia di illeciti disciplinari contenute nella legge 21 novembre 1991, n. 374.

Art. 31.

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 4, 4-bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 10-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono abrogati. Sono altresì abrogate le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 32.

(Disposizioni di attuazione)

1. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di coordinamento e di attuazione rese necessarie dalla presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 1292

D'iniziativa delle senatrici Gambaro ed altre

Art. 1.

(Modifiche in materia di competenza del giudice di pace per il procedimento
monitorio)

1. Al primo comma dell'articolo 637 del codice di procedura civile le parole «o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria» sono soppresse.

Art. 2.

(Modifiche in materia di competenza del giudice di pace per l'opposizione nel
procedimento monitorio)

1. Al primo comma dell'articolo 645 del codice di procedura civile le parole «al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto» sono sostituite dalle seguenti «competente per materia ai sensi degli articoli 7 e 9».

Art. 3.

(Modifiche in materia di competenze del giudice di pace in materia civile)

1. All'articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

«Il giudice dì pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a curo 20.000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, con esclusione di quelle in cui è stata cagionata la morte di una persona.»;

b) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«3-ter) per le cause relative alla materia condominiale ed opposizione alle deliberazioni approvate dall'assemblea dei condomini.»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il giudice di pace è altresì competente in materia di esecuzione forzata mobiliare».

2. Al secondo comma dell'articolo 9 del codice di procedura civile dopo le parole «per l'esecuzione forzata» è inserita la seguente: «immobiliare».

DISEGNO DI LEGGE N. 1798

D'iniziativa della senatrice Ricchiuti

Art. 1.

(Contenuto della delega)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui agli articoli da 2 a 8, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) istituire l'ufficio del processo quale articolazione organizzativa presso il tribunale e la procura della Repubblica e prevedere l'inserimento al suo interno, dei seguenti soggetti, attribuendo loro le distinte competenze in ragione della diversa natura delle loro funzioni: oltre al titolare dell'ufficio del processo, in via permanente i magistrati onorari interessati dal regime transitorio della presente riforma, in via permanente e funzionale il personale amministrativo, in via temporanea e funzionale i nuovi magistrati onorari nominati secondo la presente riforma e i tirocinanti di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, in ragione, rispettivamente, della natura onoraria del servizio e della funzione formativa;

b) prevedere un'unica figura di giudice onorario, denominata «giudice onorario di pace», inserito nell'ufficio del giudice di pace, che è coordinato dal presidente del tribunale;

c) prevedere la figura del magistrato requirente onorario, denominata «vice procuratore onorario», inserito nell'ufficio della procura della Repubblica;

d) disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, il procedimento di nomina ed il tirocinio;

e) prevedere le modalità di impiego dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari in modo da garantire la natura occasionale e temporanea tipica del rapporto di servizio onorario;

f) prevedere le modalità di inserimento funzionale del giudice onorario di pace di cui alla lettera b) nell'ufficio del processo presso il tribunale ordinario;

g) prevedere le modalità d'inserimento funzionale del vice procuratore onorario di cui alla lettera c) nell'ufficio del processo presso la procura della Repubblica;

h) ampliare, nel settore civile, la competenza dell'ufficio del giudice di pace per materia e valore ed estendere i casi di decisione secondo equità;

i) prevedere in quali procedimenti le funzioni del pubblico ministero sono svolte dal vice procuratore onorario;

l) regolamentare il regime della incompatibilità del magistrato onorario;

m) individuare i doveri e i casi di astensione del magistrato onorario;

n) regolamentare i casi di decadenza dall'incarico, astensione e dispensa dal servizio;

o) regolamentare la responsabilità disciplinare individuando le fattispecie, le relative sanzioni dell'illecito disciplinare e la procedura per la loro applicazione, nonché disciplinare la partecipazione dei magistrati onorari al consiglio giudiziario;

p) prevedere i criteri di liquidazione dell'indennità quale ristoro economico per il servizio reso dal magistrato onorario;

q) prevedere il regime transitorio applicabile a tutti i giudici di pace, ai giudici onorari presso il tribunale, ai vice procuratori onorari, in servizio in regime di proroga, e comunque da oltre sei anni alla data di entrata in vigore della presente legge, che assicuri il loro inserimento in modo permanente ed organico nell'ufficio del processo del tribunale o della procura della Repubblica secondo la funzione giudicante o requirente, attraverso l'istituzione del ruolo ad esaurimento presso ogni ufficio del processo per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali delegate, secondo le competenze individuate dalla presente legge;

r) con riferimento ai soggetti interessati dal regime transitorio di cui alla lettera q), disciplinare il trattamento economico, previdenziale, assistenziale e delle guarentigie;

s) con riferimento ai soggetti interessati dal regime transitorio di cui alla lettera q), regolamentare il regime delle incompatibilità;

t) con riferimento ai soggetti interessati dal regime transitorio di cui alla lettera q), individuare i doveri ed i casi di astensione;

u) con riferimento ai soggetti interessati dal regime transitorio di cui alla lettera q), regolamentare i casi di sospensione e decadenza dal servizio, la responsabilità disciplinare, individuando le fattispecie, le relative sanzioni dell'illecito disciplinare e la procedura per la loro applicazione;

v) con riferimento ai soggetti interessati dal regime transitorio di cui alla lettera q), disciplinare la partecipazione al consiglio giudiziario;

z) prevedere e regolamentare il potere del presidente del tribunale di coordinare l'ufficio del giudice di pace;

aa) operare la ricognizione e il riordino della disciplina in materia di formazione professionale dei magistrati onorari e dei soggetti interessati dal regime transitorio di cui alla lettera q);

bb) modificare la disciplina della connessione nel procedimento penale davanti al giudice di pace, uniformandola alla disciplina contenuta nel codice di procedura penale;

cc) prevedere specifiche norme di coordinamento delle nuove disposizioni con le altre disposizioni di legge nonché l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per l’espressione del parere, da rendere entro trenta giorni. I medesimi schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione; decorso il predetto termine i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine previsto per l’esercizio della delega o successivamente, quest’ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il Ministero della giustizia predispone gli schemi dei decreti legislativi avvalendosi della commissione tecnica per la creazione dell'ufficio per il processo, istituita presso il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del medesimo Ministero.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 2.

Art. 2.

(Princìpi e criteri direttivi con riferimento all'istituzione dell'ufficio del processo)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) istituire l'ufficio del processo presso il tribunale e l'ufficio del processo presso la procura della Repubblica quale articolazione organizzativa rispettivamente del tribunale e della procura della Repubblica;

b) prevedere l'ufficio del processo come modello organizzativo per l'esercizio del potere giurisdizionale del tribunale e della procura della Repubblica nell'ambito del quale il titolare svolge la propria funzione giudicante e requirente avvalendosi dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), secondo le rispettive funzioni e competenze;

c) prevedere che titolari del rispettivo ufficio del processo siano il magistrato giudicante e quello requirente professionale, nonché il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica, secondo le competenze delle figure dirigenziali attribuite dalle disposizioni dell’ordinamento giudiziario ai magistrati professionali, che esercitano il proprio potere giurisdizionale sia attraverso la propria attività sia mediante l'attività dei soggetti inseriti nell'ufficio per il processo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a);

d) prevedere che i magistrati titolari dell'ufficio del processo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), hanno il potere di coordinare i soggetti inseriti nel medesimo ufficio del processo secondo le disposizioni stabilite dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica, che attribuiscono la trattazione dell'attività giudiziaria ai predetti singoli soggetti in ragione delle esigenze di ufficio e secondo le distinzioni specificate con i decreti legislativi adottati in attuazione dell’articolo 1 della presente legge;

e) prevedere che, salvo il ruolo organico dei soggetti interessati dal regime transitorio di cui all'articolo 4, le dotazioni organiche degli altri soggetti inseriti nell'ufficio del processo siano determinate con decreto del Ministero della giustizia tenuto conto della pianta organica dei magistrati professionali.

Art. 3.

(Princìpi e criteri direttivi con riferimento alla riforma organica della magistratura onoraria)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed f), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) superare la distinzione tra giudici onorari di tribunale e giudici di pace, denominandoli «giudici onorari di pace» e facendoli confluire tutti nell'ufficio del giudice di pace;

b) prevedere che il Ministro della giustizia stabilisce la dotazione organica dei giudici onorari di pace e conseguentemente la pianta organica di ciascun ufficio del giudice di pace, tenendo conto anche delle dotazioni organiche dell'ufficio del processo e del principio di cui al comma 4, lettera b);

c) prevedere le modalità di inserimento funzionale nell'ufficio del processo presso il tribunale per lo svolgimento delle funzioni giudicanti onorarie specificate con i decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui all’articolo 1 della presente legge; regolamentare le incompatibilità derivanti dalla contemporaneità dell'inserimento organico presso l'ufficio del giudice di pace e dell'inserimento funzionale nell'ufficio del processo.

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c) e g), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che il magistrato requirente onorario è inserito in un'articolazione denominata «ufficio dei vice procuratori onorari», costituita presso l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;

b) prevedere che il Ministro della giustizia stabilisce la dotazione organica dei vice procuratori onorari e li ripartisce tra le procure della Repubblica, tenendo conto anche delle dotazioni organiche dell'ufficio del processo e del principio di cui al comma 4, lettera b);

c) prevedere le modalità d'inserimento nell'ufficio del processo presso la procura della Repubblica per lo svolgimento delle funzioni requirenti onorarie specificate con i decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui all’articolo 1.

3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, prevedendo, tra l'altro, i requisiti della cittadinanza italiana, del possesso dei diritti civili e politici, della onorabilità, della idoneità fisica e psichica, dell'età minima e massima, della professionalità;

b) prevedere i titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario, in particolare a favore: dei magistrati professionali collocati a riposo; di coloro che hanno esercitato funzioni giudiziarie a titolo onorario; di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di avvocato; di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di notaio; di coloro che insegnano o hanno insegnato materie giuridiche presso le università; prevedere che a parità di titolo preferenziale abbia precedenza chi ha la più elevata anzianità professionale e che, in caso di ulteriore parità, abbia precedenza chi ha minore età anagrafica;

c) attribuire al consiglio giudiziario la competenza ad emettere il bando del concorso a titoli per l'accesso alla magistratura onoraria, ad istruire e valutare le domande e, all'esito, a trasmettere al Consiglio superiore della magistratura la proposta di graduatoria;

d) disciplinare la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio presso un magistrato professionale affidatario, stabilendo che nel corso dello stesso non è dovuta alcuna forma di indennità e che all'esito i tirocinanti sono assoggettati ad una valutazione di idoneità per la nomina a magistrati onorari;

e) prevedere che la nomina del magistrato onorario è di competenza del Ministro della giustizia, che provvede in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

4. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'incarico del magistrato onorario ha durata triennale, che il titolare della nomina, alla scadenza del triennio, può essere confermato per una sola volta, e che, al termine del secondo triennio, l’incarico non può essere ulteriormente prorogato; prevedere che requisito necessario per la conferma è il giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni, espresso dal consiglio giudiziario secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

b) prevedere modalità di impiego dei magistrati onorari di cui alla presente legge che rispettino la natura onoraria del servizio, garantendo l'occasionalità dell'attività svolta, attraverso la previsione dei seguenti criteri:

1) criterio di semplicità di trattazione e delle questioni da trattare, con riferimento a tutte le attività delegabili all'interno dell'ufficio per il processo;

2) il magistrato onorario deve essere impegnato nell'attività di udienza e in quella presso l'ufficio del processo un giorno alla settimana, e tale criterio può essere eccezionalmente derogato con provvedimento motivato, sulla base di particolari esigenze urgenti e straordinarie, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica.

5. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che non possono esercitare le funzioni di giudice di pace:

1) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

2) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

3) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici o nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;

4) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

5) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziari, oppure hanno il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie;

b) prevedere che gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge o il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado; prevedere che gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi; prevedere che non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie;

c) prevedere che gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense presso l'ufficio giudiziario al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio; prevedere che il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, al convivente, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado;

d) prevedere che il giudice di pace non può assumere l'incarico di commissario giudiziale, curatore, consulente, perito e professionista delegato alle operazioni di vendita, nei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie;

e) disciplinare la causa di incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede, secondo i princìpi di cui all'articolo 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

6. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) coadiuvare il giudice professionale e, quindi, compiere tutti gli atti preparatori, necessari o utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte di quest'ultimo;

b) svolgere le attività e adottare i provvedimenti che al giudice onorario di pace possono essere delegati dal giudice professionale tra quelli individuati in attuazione della delega di cui alla presente legge, in considerazione della natura degli interessi coinvolti e della semplicità delle questioni che normalmente devono essere risolte;

c) prevedere che i provvedimenti che definiscono i procedimenti non possono essere delegati dal giudice professionale, salvo quelli specificamente individuati in attuazione della delega di cui alla presente legge in considerazione della loro semplicità;

d) prevedere i casi tassativi in cui è consentito al presidente del tribunale applicare il giudice onorario di pace quale componente del collegio giudicante civile e penale; prevedere inoltre i casi tassativi in cui il giudice onorario di pace può essere applicato per la trattazione di singoli procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario.

7. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), il Governo si attiene al principio e criterio direttivo di estendere i casi di decisione secondo equità e di attribuire alla competenza del giudice di pace, quale giudice di prossimità per la risoluzione delle controversie di facile definizione e di quelle di seguito specificate, tenuto conto del principio previsto dal comma 4, lettera b):

a) le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici;

b) i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, connotati da maggiore semplicità;

c) le cause in materia di diritti reali e di comunione connotate da maggiore semplicità;

d) le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 30.000;

e) le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore ad euro 50.000;

f) altri procedimenti di volontaria giurisdizione connotati da maggiore semplicità;

g) i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi;

h) le cause di risarcimento del danno della persona offesa nei procedimenti definiti con esclusione della punibilità secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67;

i) i giudizi per l'applicazione della sanzione pecuniaria civile secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67.

8. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u), il Governo disciplina il coordinamento dei giudici di pace onorari sulla base dei princìpi e criteri direttivi indicati dall'articolo 6.

9. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), fermo restando quanto previsto al comma 2 del presente articolo, il Governo si attiene al principio e criterio direttivo di prevedere che i vice procuratori onorari possono coadiuvare i magistrati designati alla trattazione dei procedimenti per reati di competenza del giudice di pace e di competenza del tribunale per cui si procede con citazione diretta a giudizio secondo quanto previsto dall'articolo 550 del codice di procedura penale, in fase di indagini preliminari, compiendo tutti gli atti preparatori, in quanto siano di facile trattazione.

10. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che le funzioni del pubblico ministero sono svolte, per delega nominativa del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario:

1) nell'udienza dibattimentale in relazione ai procedimenti relativi ai reati per cui si procede con citazione diretta a giudizio secondo quanto previsto dall'articolo 550 del codice di procedura penale;

2) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, salvo quanto previsto dalla lettera b) del presente comma; nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice; nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell'articolo 170 del testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

3) nei procedimenti civili per l'amministrazione di sostegno;

4) nei procedimenti davanti al giudice di pace onorario;

b) prevedere che, per l'esercizio delle funzioni di cui alla lettera a), la delega è conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento; nella materia penale essa è revocabile nei soli casi in cui il codice di procedura penale prevede la sostituzione del pubblico ministero.

11. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) disciplinare il compenso dei nuovi magistrati onorari conformemente all'articolo 7-ter dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, estendendo ai giudici di pace onorari l'indennità riconosciuta ai vice procuratori onorari per lo svolgimento dell'attività delegabile, individuando l'attività delegabile in quella prevista dal comma 6, lettere a), b) e c), e dal comma 9 del presente articolo;

b) prevedere che l'indennità è aggiornata ogni sei anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto dei Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, e che in caso di mancata adozione del predetto decreto si procede a rivalutazione sulla base della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevata dall’ISTAT.

12. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che a tutti i magistrati onorari si applicano il regime di astensione previsto dall'articolo 70 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

b) prevedere che a tutti i magistrati onorari si applica il regime di decadenza e il regime di dispensa previsto dalla legge 21 novembre 1991, n. 374.

Art. 4.

(Princìpi e criteri direttivi del regime transitorio per i magistrati onorari in servizio all'entrata in vigore della presente legge)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), il Governo, nel disciplinare il regime transitorio applicabile ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che i giudici di pace di cui alla legge 21 novembre 1991, n. 374, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, in regime di proroga, e comunque da oltre sei anni, sono sottoposti a una valutazione di idoneità da parte del consiglio giudiziario di appartenenza a seguito della quale essi sono inseriti nel ruolo organico ad esaurimento dell'ufficio del processo come di seguito specificato;

b) prevedere che i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale che abbiano superato la valutazione di cui alla lettera a) sono inseriti in modo permanente ed esclusivo nell'ufficio del processo quali «giudici di pace delegati», per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali giudicanti delegate specificate con i decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla presente legge;

c) prevedere che i vice procuratori onorari che abbiano superato la valutazione di cui alla lettera a) sono inseriti in modo permanente ed esclusivo nell'ufficio del processo della procura della Repubblica quali «vice procuratori delegati» per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali delegate requirenti specificate con i decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla presente legge;

d) prevedere che i giudici di pace delegati e i vice procuratori delegati di cui al presente articolo, in ragione del loro inserimento permanente ed esclusivo, perdono il carattere dell'onorarietà e che la loro attività costituisce rapporto di lavoro alle esclusive dipendenze del Ministero della giustizia;

e) prevedere il ruolo ad esaurimento dei giudici di pace e dei vice procuratori delegati presso ogni rispettivo ufficio del processo e la continuità dello svolgimento delle funzioni fino al raggiungimento dell'età pensionabile;

f) prevedere una valutazione quadriennale dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati di cui al presente articolo, sulla base dei criteri adottati in base alla legislazione vigente per la loro conferma;

g) prevedere a tal fine, salvo dimissioni dall'incarico da presentare presso l'ufficio di appartenenza prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo che il magistrato onorario interessato dal regime transitorio sia automaticamente inserito nel predetto ruolo ad esaurimento e decada, in caso di valutazione positiva di cui alla lettera a), in deroga anche al periodo di preavviso, dall'ulteriore rapporto di lavoro e sia contestualmente cancellato di ufficio dall'albo degli avvocati;

h) prevedere per il magistrato onorario in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo, e dimissionario ai sensi della lettera g), la possibilità di richiedere, nell'ambito della stessa dichiarazione di dimissioni, l'applicazione della disciplina generale sulla riforma organica della magistratura onoraria, di cui all’articolo 3.

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), il Governo, nel disciplinare il modello dell'ufficio del processo e l'impiego dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati, si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che i giudici di pace delegati e i vice procuratori delegati sono figure organicamente inserite nell'ufficio del processo del tribunale e della procura della Repubblica e svolgono le funzioni giurisdizionali per l'esercizio dell'attività di udienza e di quella di seguito indicata, delegate dal titolare del potere giurisdizionale, ovvero, rispettivamente, dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica secondo le proprie competenze, nonché il magistrato professionale individuato quale titolare dell'ufficio del processo in funzione dell'articolazione organizzativa presso ciascun tribunale e ciascuna procura della Repubblica;

b) prevedere che il titolare del potere giurisdizionale, e comunque il titolare dell'ufficio del processo, nell'ambito delle materie e delle attività ed in base ai criteri di seguito individuati, delegano l'esercizio di singole o più funzioni giurisdizionali al giudice di pace delegato e al vice procuratore delegato;

c) prevedere che il giudice di pace delegato è un soggetto delegato il quale esercita la funzione giudicante delegata dal presidente del tribunale e comunque dal titolare dell'ufficio del processo presso il tribunale;

d) prevedere che il vice procuratore delegato è un soggetto delegato il quale esercita la funzione requirente delegata dal procuratore della Repubblica, e comunque dal titolare dell'ufficio del processo presso la procura della Repubblica.

3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), il Governo, nel disciplinare le attività delegabili ai giudici di pace delegati, si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che il titolare dell'ufficio del processo del tribunale può delegare al giudice di pace delegato, sulla base delle esigenze organizzative dell'ufficio, l'esercizio delle seguenti funzioni:

1) svolgimento di atti inerenti all'attività processuale di udienza e di decisione, nell'ambito delle funzioni e attribuzioni di cui agli articoli 43 e 43–bis , comma 3, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

2) assistenza e collaborazione del titolare dell'ufficio per il compimento di tutti gli atti giudiziari preparatori, necessari o utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale;

3) attività di competenza dei giudici di pace onorari di cui all’articolo 3;

4) coordinamento dei tirocinanti e dei giudici di pace onorari.

4. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), il Governo, nel disciplinare le attività delegabili ai vice procuratore delegati, si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che i titolari dell'ufficio del processo presso la procura della Repubblica possono delegare, sulla base delle esigenze organizzative dell'ufficio, al vice procuratore delegato l'esercizio delle seguenti funzioni:

1) la funzione di pubblico ministero in tutti i procedimenti penali di cui al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

2) la funzione di pubblico ministero, nelle udienze e nei procedimenti e secondo i criteri di cui all'articolo 72, commi primo e secondo, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché nei procedimenti davanti al giudice per l'udienza preliminare;

3) su delega, controfirmata dal procuratore generale presso la corte d’appello, la funzione di pubblico ministero di udienza in tutti i procedimenti penali di appello avverso le sentenze del tribunale monocratico, secondo i criteri di cui all'articolo 72 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, e successive modificazioni;

4) assistenza dei magistrati designati alla trattazione dei procedimenti di cui ai numeri 1) e 2) ai sensi dell'articolo 70, comma 3, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, in fase di indagini preliminari ed in fase di udienza, compiendo tutti gli atti preparatori, necessari o utili;

5) coordinamento dei tirocinanti e dei vice procuratori onorari.

5. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera aa), il Governo si attiene al principio e criterio direttivo di prevedere che i giudici di pace delegati e i vice procuratori delegati hanno gli stessi obblighi formativi dei magistrati professionali.

6. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), il Governo, nel disciplinare la disciplina economica e le guarentigie dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati, si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere l'applicazione del trattamento economico, previdenziale, assistenziale, comprensivo di ferie e permessi, e del sistema di guarentigie del magistrato ordinario di prima nomina al momento del conferimento delle funzioni giurisdizionali, senza comunque alcuna possibilità di carriera nell'ambito della magistratura ordinaria;

b) prevedere una graduazione del trattamento economico in funzione dell'anzianità maturata alla data di entrata in vigore della presente legge, riferendo il grado massimo alla qualifica di magistrato ordinario, precedente alla I qualifica di professionalità;

c) onde non pregiudicare le posizioni assicurative maturate nelle diverse gestioni previdenziali, prevedere che in deroga alla disciplina generale di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, a seguito dell'inserimento nel ruolo ad esaurimento dei magistrati interessati dal regime transitorio si applica loro di ufficio, senza alcun onere per il beneficiario, la ricongiunzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall'INPS, di tutti i contributi previdenziali esistenti e versati in tutte le altre gestioni e nella Cassa forense.

Art. 5.

(Princìpi e criteri direttivi relativi al procedimento disciplinare e alla partecipazione al consiglio giudiziario)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettere o), u) e v), il Governo, nel disciplinare i doveri dei magistrati onorari di cui al medesimo articolo 1, nonché dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati, si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che il consiglio giudiziario esercita la vigilanza sul comportamento dei magistrati onorari e dei soggetti delegati di cui all’articolo 4, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e che deve fare rapporto al Ministro della giustizia ed al procuratore generale presso la corte d'appello del distretto, se ha notizia di fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare;

b) prevedere che il consiglio giudiziario formula pareri sull'attività dei soggetti di cui alla lettera b) sotto il profilo della preparazione, della capacità tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni, nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o da disposizioni generali del Consiglio superiore della magistratura od a richiesta dello stesso consiglio, e comunque secondo le modalità di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25;

c) regolamentare la responsabilità disciplinare dei giudici di pace onorari e dei vice procuratori onorari, conformemente all'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, anche con riferimento alla procedura, prevedendo che il magistrato onorario è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari;

d) prevedere che i procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono regolati dalle disposizioni vigenti alla predetta data;

e) prevedere l'applicazione ai vice procuratori e giudici di pace dell'ufficio del processo della disciplina dei doveri e degli illeciti disciplinari dei magistrati ordinari, e regolamentare il procedimento disciplinare conformemente al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, salvo attribuire la competenza del procuratore generale presso la Corte di cassazione al procuratore generale presso la corte d'appello, e salvo prevedere che, una volta compiute le indagini, i relativi atti confluiscono nel fascicolo del procedimento da trasmettere al consiglio giudiziario, che valuta la richiesta e, qualora ritenga la sussistenza degli illeciti, trasmette il fascicolo al Consiglio superiore della magistratura per i provvedimenti conseguenti.

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettere o) e v), il Governo, nel disciplinare la partecipazione al consiglio giudiziario dei giudici di pace onorari, dei vice procuratori onorari, dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati, si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) disciplinare il procedimento elettorale dei componenti del consiglio giudiziario in conformità agli articoli 12-ter e 12-quater del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, in quanto compatibili;

b) prevedere la partecipazione alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, escluse quelle previste alle lettere b), c), f) e g) del medesimo articolo 15, comma 1;

c) prevedere la partecipazione dei giudici di pace onorari e dei vice procuratori onorari alle discussioni e deliberazioni relative alle competenze di cui al comma 1, lettere a) e b), quando riguardano essi stessi, e lettera c), e di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a);

d) prevedere la partecipazione dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati alle discussioni e deliberazioni relative alle competenze di cui al comma 1 e di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f).

Art. 6.

(Coordinamento dell'ufficio
del giudice di pace)

1. L'ufficio del giudice di pace è coordinato dal presidente del tribunale, il quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo.

2. Il presidente del tribunale provvede a formulare al presidente della corte di appello la proposta della tabella di organizzazione dell'ufficio del giudice di pace.

3. Gli affari sono assegnati dal presidente del tribunale.

4. Il presidente del tribunale, nell'espletamento dei compiti di cui al presente articolo, può avvalersi dell'ausilio di uno o più giudici professionali.

Art. 7.

(Princìpi e criteri direttivi sul tirocinio)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), con riferimento ai tirocinanti di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il tirocinio abbia esclusiva funzione formativa;

b) prevedere che l'inserimento nell'ufficio del processo dei tirocinanti assicuri la rotazione fra gli uffici del processo del tribunale e della procura;

c) prevedere che il tirocinante possa affiancare i soggetti dell'ufficio del processo nello svolgimento delle loro attività in maniera esclusivamente limitata alla funzione formativa del ruolo.

Art. 8.

(Principio e criterio direttivo sull'inserimento nell'ufficio del processo del personale amministrativo)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo, con riferimento al personale amministrativo, si attiene al principio e criterio direttivo di prevedere che l'inserimento funzionale nell'ufficio del processo del personale amministrativo per lo svolgimento delle rispettive funzioni amministrative avvenga sulla base della dotazione organica determinata con decreto del Ministero della giustizia, sulla base delle segnalazioni di fabbisogno provenienti dai tribunali e dalle procure della Repubblica.

Art. 9.

(Formazione del giudice di pace, del giudice onorario di tribunale e del vice procuratore onorario)

1. I giudici di pace e i giudici onorari di tribunale partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o da un giudice professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative. Alle predette riunioni partecipano anche i giudici professionali.

2. I vice procuratori onorari partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal procuratore della Repubblica o da un magistrato professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative. Alle predette riunioni partecipano anche i magistrati professionali.

3. Sono organizzati corsi di formazione decentrata con cadenza almeno semestrale specificamente dedicati ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, organizzati secondo programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura. La partecipazione alle riunioni trimestrali e alle iniziative di formazione è obbligatoria. La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle predette riunioni e alle iniziative di formazione è valutata negativamente ai fini della conferma dell'incarico.

Art. 10.

(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)

1. Gli articoli 6, comma 1, 7 e 48 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono abrogati.

2. L'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. -- (Competenza per territorio determinata dalla connessione). -- 1. La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici di pace sono ugualmente competenti appartiene al giudice di pace del luogo in cui è stato commesso il primo reato. Se non è possibile determinare in tal modo la competenza, questa appartiene al giudice di pace del luogo in cui è iniziato il primo dei procedimenti connessi».

3. All’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Prima di procedere all'udienza di comparizione, il giudice di pace può ordinare la riunione dei processi, quando questa non pregiudica la rapida definizione degli stessi:

a) nei casi previsti dall’articolo 12 del codice di procedura penale;

b) quando i reati sono commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre;

c) ogni volta in cui ciò giovi alla celerità e alla completezza dell'accertamento»;

b) il comma 2 è abrogato.

Art. 11.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall’attuazione della presente legge e dei decreti emanati in attuazione delle deleghe ivi previste non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

2. In considerazione della complessità della materia oggetto della presente legge e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la corrispondente relazione tecnica evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovano compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.