• Testo INTERPELLANZA

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Atto a cui si riferisce:
S.2/00325 D'ASCOLA, SACCONI - Al Ministro della giustizia - Premesso che: l'art. 111 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, dispone che ogni...



Atto Senato

Interpellanza 2-00325 presentata da NICO D'ASCOLA
martedì 24 novembre 2015, seduta n.541

D'ASCOLA, SACCONI - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

l'art. 111 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, dispone che ogni processo deve svolgersi «nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale»;

l'art. 24 della Costituzione prevede che «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi», garantendo l'inviolabilità del diritto di difesa;

l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sancisce il diritto di ogni persona a far sì che la sua causa sia esaminata equamente e da un tribunale terzo e imparziale;

i requisiti di imparzialità e terzietà costituiscono, quindi, diretta espressione del principio di neutralità del giudice, il quale non soltanto deve agire libero da ogni tipo di interesse, pregiudizio o condizionamento, ma deve anche apparire tale, pure nel rispetto dell'ulteriore principio di trasparenza della giurisdizione, contenuto nel citato art. 6, comma 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

rilevato, inoltre, che:

nel nostro ordinamento vige il principio del doppio grado di giurisdizione, in virtù del quale l'imputato ha diritto di ottenere una seconda pronuncia di merito che, attraverso un nuovo esame del materiale probatorio e una nuova valutazione delle deduzioni difensive e degli assunti accusatori, può confermare o riformare quella precedente, sulla quale è destinata a prevalere;

un simile sistema è ispirato all'esigenza di consentire un vaglio ulteriore del compendio probatorio, atteso che l'imputato può devolvere al giudice di appello tutte le questioni già proposte. Ciò a garanzia di una decisione che possa integralmente sostituirsi alla precedente;

il principio del doppio grado di giurisdizione è strettamente connesso a quello dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", nel senso che entrambi convergono ad assicurare una decisione che sia il più possibile scevra da errori. Ciò implica che, nel caso contrario in cui, nel giudizio di secondo grado, si giunga, sulla base dello stesso materiale probatorio raccolto ed esaminato nel giudizio di primo grado, ad una sentenza di condanna in riforma della precedente assoluzione, l'imputato, condannato per la prima volta in appello, viene privato della possibilità di una rivalutazione nel merito degli elementi a carico. Benché ciò sia perfettamente rispondente alla logica del sistema, non vi è dubbio che il conflitto tra le due sentenze costituisca un elemento di incertezza difficilmente compatibile con il divieto di condanna in caso di "ragionevole dubbio";

proprio in considerazione della particolare situazione in cui viene a trovarsi l'imputato, si impone, in tali casi, la necessità di una motivazione puntuale e ancor più rigorosa da parte del giudice di appello che intenda riformare una precedente assoluzione in primo grado;

la giurisprudenza di legittimità ha da tempo elaborato i criteri cui deve rispondere tale motivazione per essere esaustiva e davvero rispettosa delle garanzie difensive. In questa prospettiva, il giudice di appello non può limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio, solo perché da lui ritenuta preferibile, ma deve adottare una motivazione rafforzata che, sovrapponendosi a quella della decisione riformata, dia conto della netta superiorità delle prove a carico rispetto a quelle favorevoli (si vedano le sentenze della Corte di cassazione, Sezione V, 17 gennaio 2013, n. 8361; Sezione VI, 21 novembre 2012, n. 49755; Sezione V, 17 ottobre 2008, n. 42033). Ciò anche in ragione del fatto che la sentenza di assoluzione è una sentenza "forte", perché assistita dalla presunzione costituzionale di non colpevolezza. Il che si riflette pure sul piano delle formule, dal momento che per l'assoluzione basta il dubbio generato dall'incompletezza o contraddittorietà del quadro probatorio, in ragione del presidio costituzionale, mentre per la condanna è necessario il superamento di ogni ragionevole dubbio;

in virtù di ciò, nel caso in cui il giudice di appello, immutato il materiale probatorio acquisito al processo, ravvisi una responsabilità penale invece negata nel giudizio di primo grado, non può limitarsi ad una mera rilettura di tale materiale, quindi ad una ricostruzione alternativa, ma deve spiegare perché, dopo il confronto puntuale con quanto di diverso ritenuto e argomentato dal giudice che ha assolto, il proprio apprezzamento sia l'unico sostenibile al di là di ogni ragionevole dubbio (si veda la sentenza della Cassazione, Sezione IV, 30 settembre 2014, n. 43466);

in termini ancora più chiari, l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità ha stabilito che il giudice di appello deve rinnovare l'istruttoria se vuole fornire una diversa valutazione della prova testimoniale, sia nel caso in cui voglia riformare in peius la sentenza di assoluzione di primo grado, sia nel caso in cui vi sia già stata condanna (si vedano, ancora, le sentenze della Corte di cassazione, Sezione II, 23 luglio 2014, n. 32619, e Sezione III, 7 gennaio 2014, n. 5907);

tali considerazioni trovano espressa conferma anche nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, stando alla quale «coloro che hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l'innocenza di un imputato dovrebbero, in linea di massima, poter udire i testimoni personalmente e valutare la loro attendibilità», anche in considerazione del fatto che «la valutazione dell'attendibilità di un testimone è un compito complesso che generalmente non può essere eseguito mediante una semplice lettura delle sue parole verbalizzate» (si vedano le sentenze della Corte europea, Sezione III, 5 luglio 2011, Dan contra Moldavia, n. 8999/07; più di recente, nella medesima direzione, Sezione III, 4 giugno 2013, Hanu contra Romania, n. 10890/04);

a giudizio degli interpellanti, nel caso di specie, il giudice di appello si sarebbe invece limitato ad effettuare una rivalutazione esclusivamente cartolare delle prove già assunte in primo grado, quindi in assenza di una rinnovazione istruttoria che consentisse di apprezzarne direttamente l'attendibilità, così tra l'altro precludendo la possibilità di un successivo intervento correttivo in sede di legittimità;

nella vicenda giudiziaria che ha coinvolto un senatore in carica sembrano, quindi, ad avviso degli interpellanti, individuabili in concreto le anomalie illustrate,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno promuovere un'iniziativa ispettiva in relazione alla complessiva vicenda giudiziaria citata;

come valuti il fatto che un esponente politico, membro del Parlamento dal 1996 al 2008, sottosegretario di Stato per l'interno durante i Governi Prodi I e D'Alema I, possa aver fatto parte di un collegio della Corte di appello che giudica un esponente politico eletto in un partito avversario e non abbia avvertito l'opportunità di astenersi, tenuto anche conto della ratio del disegno di legge AC n. 2188, approvato in prima lettura dal Senato e attualmente all'esame della Camera dei deputati, sulla ricollocazione in ambiti diversi di magistrati che, avendo assunto funzioni o incarichi politici, li abbiano poi cessati;

come valuti i rischi di connessione tra la misura della pena e la decadenza per incandidabilità sopravvenuta, ai sensi della "legge Severino" di cui al decreto legislativo n. 235 del 2012.

(2-00325)