• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/00422 GIROTTO, D'ONGHIA, BILARDI, TOMASELLI, PETROCELLI, DI BIAGIO, DE PETRIS, SCIBONA, MERLONI, CASTALDI, DI MAGGIO, CONSIGLIO, CIOFFI, LANGELLA - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-00422 presentata da GIANNI PIETRO GIROTTO
mercoledì 9 ottobre 2013, seduta n.121

GIROTTO, D'ONGHIA, BILARDI, TOMASELLI, PETROCELLI, DI BIAGIO, DE PETRIS, SCIBONA, MERLONI, CASTALDI, DI MAGGIO, CONSIGLIO, CIOFFI, LANGELLA - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:

la direttiva 2012/27/UE, da recepirsi entro il 5 giugno 2014, intende aggiornare il quadro giuridico dell'Unione relativo all'efficienza energetica mirando a tal fine a raggiungere l'obiettivo di ridurre del 20 per cento il consumo di energia primaria dell'Unione entro il 2020, nonché di realizzare ulteriori miglioramenti in materia di efficienza energetica dopo il 2020;

a tal fine, la direttiva stabilisce norme atte a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e nell'uso dell'energia e prevede la fissazione di obiettivi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2020. I requisiti stabiliti sono requisiti minimi, che non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o introdurre misure più rigorose;

in particolare, l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva stabilisce che "Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione del settore energetico tengano nella dovuta considerazione l'efficienza energetica nell'esercitare le funzioni di regolatori specificate dalla direttiva 2009/72/CE e dalla direttiva 2009/73/CE per quanto riguarda le loro decisioni in materia di funzionamento delle infrastrutture del gas e dell'energia elettrica. In particolare, gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali di regolamentazione del settore energetico attraverso lo sviluppo delle tariffe di rete e della regolamentazione delle reti, nel quadro della direttiva 2009/72/CE e tenendo conto dei costi e benefici di ogni misura, incoraggino gli operatori di rete a mettere a disposizione degli utenti della rete servizi che consentano loro di attuare misure di miglioramento dell'efficienza energetica nel quadro del continuo sviluppo di reti intelligenti";

l'articolo 4 della legge 6 agosto 2013, n. 96, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013", introduce un criterio di delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, contenuta nell'allegato B alla stessa legge n. 96;

ai sensi del comma 1 dell'articolo 4, nell'esercizio della delega legislativa per l'attuazione della direttiva, il Governo è tenuto a introdurre disposizioni che attribuiscono all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il compito di adottare uno o più provvedimenti volti ad eliminare l'attuale struttura progressiva delle tariffe elettriche rispetto ai consumi e ad introdurre tariffe aderenti al costo del servizio. La finalità della previsione è quella di favorire l'efficienza energetica e ridurre l'inquinamento ambientale e domestico mediante la diffusione delle tecnologie elettriche;

considerato che:

il decreto legislativo n. 115 del 2008, di attuazione della direttiva europea 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, la legge n. 99 del 2009, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", ed il conseguente decreto ministeriale 10 dicembre 2010 di attuazione dell'articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009, e, infine, l'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo n. 93 del 2011, di recepimento della direttiva 2009/72/CE, definiscono nuove fattispecie quali i sistemi efficienti di utenza (SEU), non classificati tra le reti elettriche, le reti interne di utenza (RIU) e le reti in assetto di sistemi di distribuzione chiusi (SDC), attribuendo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di definire i criteri e le condizioni per l'erogazione dei servizi di connessione, trasmissione, distribuzione, misura e dispacciamento, tenendo conto delle agevolazioni previste;

in particolare, in riferimento ai SEU e ai sistemi equiparati ai SEU (SESEU), l'articolo 10 del decreto legislativo n. 115 del 2008 prevede al comma 1 che "l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità per la regolazione dei sistemi efficienti di utenza, nonché le modalità e i tempi per la gestione dei rapporti contrattuali ai fini dell'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento, tenendo conto dei principi di corretto funzionamento del mercato elettrico e assicurando che non si producano disparità di trattamento sul territorio nazionale", al comma 2 che prevede "Nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede inoltre affinché la regolazione dell'accesso al sistema elettrico sia effettuata in modo tale che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, siano applicati esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione";

l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Aeeg) non ha sinora provveduto a definire le modalità per la regolazione dei sistemi efficienti di utenza. Con il documento per la consultazione 4 agosto 2011, n. 33 (DCO 33/11), sono stati sottoposti ad una prima consultazione gli orientamenti dell'Autorità in relazione all'attuazione dei compiti. Con il documento per la consultazione 2 maggio 2013, n. 183/2013/R/eel (DCO 183/2013/R/eel) e 209/2013/R/eel, sono stati sottoposti a consultazione gli orientamenti finali dell'Autorità per il completamento del quadro definitorio in materia di reti elettriche pubbliche, SDC e sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC);

Aper, AssoSolare, e il Coordinamento Free hanno espresso un profondo dissenso sulla posizione manifestata dall'Aeeg nei DCO 183/2013/R/EEL e 209/2013/R/EEL: Il portale "zeroEmission" riporta, in un articolo pubblicato il 21 maggio 2013, la nota congiunta delle tre associazioni citate. "L'Autorità, da ormai cinque anni, avrebbe dovuto emettere la delibera attuativa sui Seu e, incredibilmente, anziché finalmente adempiere in particolare al compito di provvedere affinché la regolazione dell'accesso al sistema elettrico sia effettuata in modo tale che i corrispettivi tariffari di trasmissione e distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema, siano applicati esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione, pubblica una serie di considerazioni politiche, in palese contrasto sia con gli obiettivi previsti nella Sen, sia con le indicazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AS898), che vede nei Seu e nelle reti private uno strumento per aumentare la concorrenza nei confronti dei gestori delle reti pubbliche di trasmissione e di distribuzione, sia con i compiti istituzionali dell'Autorità che in casi del genere deve limitarsi a formulare osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento";

nell'esercizio del potere di segnalazione di cui all'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella segnalazione AS898, relativa alla "Disciplina sui sistemi di distribuzione chiusi", del 23 dicembre 2011, ha evidenziato che: "Il mancato sviluppo di reti private - a servizio non solo di imprese industriali, ma anche commerciali e di servizi, come previsto dall'articolo 28 della Direttiva 2009/72/CE - si potrebbe tradurre da un lato in una riduzione delle opportunità di crescita per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e in cogenerazione ad alto rendimento - che quindi sarebbero limitate ai sistemi di auto-approvvigionamento e agli impianti che immettono l'energia prodotta nella rete pubblica - e, dall'altro lato, in una minore concorrenza nei confronti dei gestori delle reti pubbliche di trasmissione e di distribuzione e, indirettamente, ai proprietari dei grandi impianti di generazione che immettono l'energia prodotta nella rete pubblica. Per quanto riguarda i gestori delle reti pubbliche di trasmissione e di distribuzione, infatti, essendo i loro ricavi proporzionali all'energia che transita su tali reti, la minaccia di una riduzione di domanda a causa dello sviluppo dei SDC costituisce un potente incentivo ad una efficiente gestione di tali reti pubbliche, al fine di ridurre gli oneri di trasmissione e dispacciamento e quindi la convenienza ad adottare soluzioni impiantistiche basate su reti private. Per quanto riguarda i proprietari dei grandi impianti di generazione, lo sviluppo di SDC, a parità di altri condizioni, riduce la domanda che essi devono soddisfare e diminuisce quindi le opportunità di esercizio del potere di mercato. In questo senso, lo sviluppo di SDC può costituire uno stimolo concorrenziale all'impiego di tecnologie efficienti e un mezzo per mitigare il potere di mercato";

ritenuta la necessità, a parere degli interroganti, che l'Aeeg sospenda l'iter di attuazione della normativa in precedenza citata, ed in particolare di quanto previsto all'articolo 1o del decreto legislativo n. 115 del 2008, al fine di garantire lo sviluppo dell'energia rinnovabile e distribuita,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda adottare ogni opportuna iniziativa, nei limiti di propria competenza, al fine di garantire che la regolazione dei sistemi efficienti di utenza sia in linea con quanto disposto dalla normativa nazionale e, in particolare, che la regolazione dell'accesso al sistema elettrico preveda che i corrispettivi tariffari di trasmissione e distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema, siano applicati esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione;

quali siano le valutazioni sulla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito ai sistemi di distribuzione chiusi e alla necessità di eliminare qualsiasi discriminazione tra RIU ed altre reti elettriche private e di non introdurre ingiustificate limitazioni alla concorrenza tra differenti modalità organizzative delle reti elettriche e tra differenti tecnologie di generazione.

(3-00422)