• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/01015/004 in sede di esame del disegno di legge n. 1015, di conversione in legge del decreto-legge n. 101 del 2013, premesso che: l'articolo 2 del presente decreto è relativo alle disposizioni in...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/1015/4 presentato da ALESSANDRO MARAN
mercoledì 9 ottobre 2013, seduta n. 120

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1015, di conversione in legge del decreto-legge n. 101 del 2013,
premesso che:
l'articolo 2 del presente decreto è relativo alle disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni;
l'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 - recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" - prevede, l'impossibilità, per l'amministrazione regionale, provinciale e comunale, di conferire gli incarichi dirigenziali a coloro che, nell'anno precedente, siano stati componenti della giunta o del consiglio di una regione, provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
la legge delega, al comma 50 dell'articolo 1, pone i principì e i criteri direttivi ai quali il legislatore delegato si deve attenere nel "disciplinare i criteri di conferimento nonché i casi di non conferibilità di incarichi dirigenziali ai soggetti estranei alle amministrazioni che, per un congruo periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente al conferimento abbiano fatto parte di organi di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive";
il decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, invece, estende espressamente la previsione della inconferibilità degli incarichi anche ai dipendenti interni della amministrazione conferente determinando un effetto normativo preclusivo - che si spinge molto oltre la ratio della legge delega - consistente nell'impedire che esponenti politici eletti in organi di enti territoriali autonomi possano impropriamente utilizzare il potere derivante dalla propria carica per ottenere incarichi in Amministrazioni diverse da quella di appartenenza,
impegna il Governo a riconsiderare le previsioni contenute nell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, e all'articolo 12, comma 3, dello stesso decreto, nella parte in cui prevedono l'impossibilità per gli enti locali e le regioni di conferire ai propri dipendenti che nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, incarichi dirigenziali.
(numerazione resoconto Senato G2.100)
(9/1015/4)
MARAN