• Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.7/00126 premesso che: il sistema agroalimentare italiano è una eccellenza riconosciuta a livello mondiale e la tutela dei prodotti agroalimentari è condizione indispensabile non solo alla...



Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00126presentato daGALLINELLA Filippotesto diGiovedì 10 ottobre 2013, seduta n. 94

La XIII Commissione,
premesso che:
il sistema agroalimentare italiano è una eccellenza riconosciuta a livello mondiale e la tutela dei prodotti agroalimentari è condizione indispensabile non solo alla difesa delle produzioni italiane ma anche alla conservazione e promozione delle identità dei territori e alle sapienti tecniche di produzione strettamente legate alle aree geografiche di provenienza;
il contrasto alla contraffazione è uno degli elementi essenziali della strategia di difesa delle produzioni tipiche e passa necessariamente attraverso l'informazione ai consumatori, posto che l'agropirateria è uno degli aspetti maggiormente lesivi della competitività internazionale dei prodotti italiani di qualità, e che circa tre prodotti su quattro sono venduti come made in Italy pur essendo ottenuti da materia prima straniera;
l'uso ingannevole di nomi, denominazioni, immagini e loghi allo scopo di falsificare l'identità merceologica degli alimenti è ormai un'emergenza in continuo aumento unitamente al dilagare di pratiche commerciali sleali nella presentazione degli alimenti, in particolare per quanto concerne la reale origine geografica degli ingredienti utilizzati;
al fine di contenere tale fenomeno assume un'importanza vitale la questione dell'etichettatura d'origine dei prodotti alimentari. L'indicazione in etichetta del luogo di origine o di provenienza delle materie prime utilizzate e dell'eventuale impiego di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati è infatti l'unica informazione che garantisca sicurezza e trasparenza ai consumatori;
la legge 3 febbraio 2011, n. 4, disponendo l'obbligo di riportare in etichetta l'indicazione del luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, e prevedendo adeguate sanzioni in caso di violazione degli obblighi prescritti, è un riferimento normativo essenziale a limitare e contrastare i fenomeni di contraffazione e pirateria commerciale, ancorché la sua effettiva applicazione risulti al momento sospesa in attesa della emanazione dei decreti ministeriali di attuazione;
sarebbe inoltre opportuno che i suddetti decreti disponessero, per talune tipologie di prodotti, modalità di inserimento volontario in etichetta di specifici sistemi di sicurezza realizzati mediante elementi di identificazione elettronica e telematica,

impegna il Governo:

ad adottare entro il 31 maggio 2014 i decreti ministeriali di attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, al fine di rendere immediatamente applicabile la normativa sull'etichettatura di origine dei prodotti agroalimentari a tutela dei consumatori e degli operatori della filiera;
ad assumere iniziative per prevedere, per talune tipologie di prodotti, modalità di inserimento volontario in etichetta di specifici sistemi di sicurezza realizzati mediante elementi di identificazione elettronica e telematica.
(7-00126) «Gallinella, Gagnarli, L'Abbate, Massimiliano Bernini, Benedetti, Parentela, Lupo».