• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/01079/002/ ... in sede di esame del disegno di legge n. 1079 di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/1079/2/0102 presentato da LUIS ALBERTO ORELLANA
giovedì 10 ottobre 2013, seduta n. 012

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1079 di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province;
premesso che:
la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, la cui ratifica è stata recentemente autorizzata dal Parlamento con la legge n. 77 del 2013, mira a rendere più incisivi gli strumenti della repressione penale dei fenomeni di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violenza sessuale e psicologica;
considerato che:
l'articolo 37 della succitata Convenzione per la prima volta configura come specifico reato l'atto intenzionate di costringere un adulto o un minore a contrarre matrimonio;
l'articolo 32 della già citata Convenzione introduce le conseguenze civili del matrimonio forzato,
considerato altresì che:
all'interno del codice penale italiano tale tipologia di crimine è del tutto assente;
impegna il Governo a:
valutare l'opportunità di introdurre all'interno dell'ordinamento italiano il reato di "matrimonio forzato", ovvero costringere un adulto o un minore a contrarre matrimonio contro la sua volontà, considerando in particolare l'ipotesi in cui cittadini residenti presso uno stato estero, vengano attirati con l'inganno sul territorio nazionale allo scopo di contrarre matrimonio;
considerare la necessità di modificare l'articolo 122 del codice civile al fine di garantire che i matrimoni contratti con la forza possano essere invalidati, annullati o sciolti, senza rappresentare un onere finanziario o amministrativo per la vittima.
(0/1079/2/0102)
ORELLANA, GIARRUSSO, CAMPANELLA, DE PIETRO, CASALETTO, MORRA, BLUNDO