Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
S.0/01079/003/ ... in sede di esame del disegno di legge n. 1079 di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della...
Atto Senato
Ordine del Giorno 0/1079/3/0102 presentato da LUIS ALBERTO ORELLANA
giovedì 10 ottobre 2013, seduta n. 012
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1079 di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province;
premesso che:
la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, la cui ratifica è stata recentemente autorizzata dal Parlamento con la legge n. 77 del 2013, mira a rendere più incisivi gli strumenti della repressione penale dei fenomeni di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violenza sessuale e psicologica;
considerato che:
il quarto comma dell'articolo 122 del codice civile sancisce che un matrimonio non può essere impugnata, qualora ci sia stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore;
possono essere molteplici le ragioni per cui uno dei coniugi si sia trovato nell'impossibilità di impugnare il matrimonio, ovvero di poter cercare soluzioni alternative alla coabitazione nel corso dell'anno successivo alla cessazione della violenza o delle cause che hanno determinato il timore;
considerato pertanto che:
appare del tutto irragionevole ritenere un anno di coabitazione motiva sufficiente per impedire a una dei coniugi di impugnare il matrimonio, in particolare nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma del già citato articolo 122 del codice civile;
impegna il Governo a:
valutare l'opportunità di abrogare il comma quarto del summenzionato articolo 122 del codice civile.
(0/1079/3/0102)
ORELLANA, GIARRUSSO, CAMPANELLA, DE PIETRO, CASALETTO, MORRA, BLUNDO